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Bur n. 31 del 13 marzo 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 60 del 26 febbraio 2026

CENTRO RISORSE S.p.A., con sede legale e ubicazione impianto in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio 48. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D. lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 5.3 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del D. lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con decreto n. 45/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Centro Risorse S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio 48.

Il Direttore

VISTO il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al Decreto n. 7 del 09/02/2022, rilasciato a Centro Risorse Srl per l’installazione di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione in via Lazio 48, Motta di Livenza (TV), comprensivo di:

  • Decreto n. 102 del 28/12/2021 di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale;
  • Decreto n. 29 del 04/02/2022 di Approvazione Progetto e Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II D. lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto n. 45 del 01/08/2024, che, a seguito dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. n. 19 del D. lgs. n. 152/2006, esclude dalla valutazione di impatto ambientale la modifica dell’impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022, in adeguamento alle BAT di settore;

VISTE le note di riscontro alle seguenti modifiche non sostanziali:

  • protocollo reg. n. 365897 del 19/08/2022 con cui si prende atto, con prescrizioni, di alcune modifiche a rettifica del Decreto n. 29/2022 e si conferma la richiesta della ditta di realizzare le modifiche incluse nel PAUR per stralci funzionali indipendenti;
  • protocollo reg. n. 447118 del 29/09/2022 con cui si confermano alcune richieste di modifica proposte dalla ditta a rettifica del provvedimento vigente (Decreto n. 29/2022);
  • protocollo regionale n. 247978 del 09/05/2023 di presa d’atto della realizzazione di due serbatoi per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia;
  • protocollo reg. n. 70357 del 09/02/2024 con cui si conferma la non sostanzialità delle modifiche relative allo spostamento dell’impianto di lavaggio delle frazioni plastiche;
  • protocollo regionale n. 433547 del 28/08/2024, con cui si prende atto della modifica dell’impianto di abbattimento delle emissioni convogliate, acquisita al prot. reg. n. 408876 del 12/08/2024, a seguito del Decreto n. 45/2024 di esclusione dalla procedura di VIA;
  • protocollo reg. n. 337840 del 09/07/2025 con cui si conferma il nuovo layout impiantistico con sostituzione dei filtri a maniche;

VERIFICATO che ARPAV, con nota 83972/2024 (prot. reg. n. 478893 del 17/09/2024), ha valutato che la documentazione fornita dalla ditta, acquisita al prot. reg. n. 408876 del 12/08/2024, risponde alle considerazioni di cui al Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 45/2024 in merito all’efficienza energetica dell’impianto di combustione e alle procedure di emergenza individuate per l’attivazione dell’impianto a carboni attivi;

CONSIDERATO inoltre che, sempre secondo quanto richiesto dal Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 45/2024, è stato effettuato dalla ditta il monitoraggio mensile delle emissioni di NOx dopo la realizzazione del nuovo sistema di abbattimento, di cui agli esiti trasmessi con nota Prot. 2025/5091 (prot. reg. n. 627784 del 17/11/2025), al fine di valutare una riduzione del limite di emissione al di sotto della soglia valutata in fase di screening pari a 100 mg/Nm3;

RITENUTO di fissare il limite degli inquinanti NOx e CO alle emissioni del solo processo termico RTO, in quanto inquinanti tipici della sola combustione; conseguentemente la correzione di cui all’art. 271 c. 13 del D. lgs. 152/2006 deve essere riferita alla portata in uscita dal solo RTO, aspetto non esplicitato nel decreto n. 45/2024 sopra citato; per conseguenza, alla luce degli esiti del monitoraggio di cui alla premessa precedente, si ritiene non si renda necessaria una riduzione del limite di 100 mg/Nm3, tenuto conto della intervenuta esplicitazione della correzione sulla portata del solo RTO, che evita effetti di diluizione sulla concentrazione;

VALUTATO inoltre che le misure acustiche previste nel Decreto n. 45/2024 sono da effettuarsi a conclusione delle modifiche previste dallo stato di progetto;

VISTA il Decreto n. 200 del 05/06/2025 di presa d’atto della modifica della forma societaria della ditta e della conseguente modifica della denominazione sociale da “Centro Risorse Srl” a “Centro Risorse Spa”. Restano invariati tutti gli altri dati (sede legale, capitale sociale, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Treviso);

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 119/2018 Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti e il verbale dell’incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);

VISTA la comunicazione prot. reg. n. 277454 del 21/06/2022 che ha disposto l’avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del D. lgs. n.152/2006;

VISTA la documentazione di riesame della Ditta acquisita al prot. reg. nn. 600015-600290 e 600414 del 27/12/2022;

VISTA la comunicazione prot. reg. n. 22639 del 13/01/2023 di avvio del procedimento per il riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del D. lgs. n.152/2006;

VISTO che, in ragione della modifica all’impianto di abbattimento delle emissioni convogliate, esclusa da VIA con Decreto n. 45/2024, la ditta, in ottemperanza alla nota prot. reg. n. 433547 del 28/08/2024, ha provveduto ad aggiornare la documentazione di riesame con note acquisite ai prot. reg. nn. 637884 - 637890 - 637894 - 637905 - 637909 - 637914 - 637919 - 637925 - 637897 del 16/12/2024;

VISTA la convocazione della prima Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2025 (prot. reg. n. 179824 del 08/04/2025), successivamente proseguita il giorno 03 giugno 2025, su richiesta degli Enti per continuare ulteriori discussioni (prot. reg. n. 251575 del 21/05/2025);

ACQUISITA la nota prot. reg. n. 211824 del 28/04/2025, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso (Registro Ufficiale.U.0010810.28-04-2025) comunica che la ditta risulta “in regola con i procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo dell’istruttoria in oggetto”. Tale comunicazione è successivamente stata confermata con prot. reg. 609783 del 06/11/2025, in sede di convocazione della seconda Conferenza di Servizi;

ACQUISITA la nota del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (prot. reg. n. 266755 del 29/05/2025) che conferma il proprio parere con prescrizioni prot. n. 15639/O.2.9 del 15/11/2021;

VISTA la trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 20/05/2025 e 03/06/2025 e contestuale richiesta integrazioni, prot. reg. n. 300369 del 19/06/2025;

VISTA la nota reg. n. 311511 del 25/06/2025 con cui è stato inviato alla ditta il verbale dell’incontro tecnico tra Regione ed ARPAV del 28 agosto 2024, che definisce precisazioni applicative alla prescrizione n. 6 del paragrafo 4.3 “Modalità gestionali” di cui alla DGR n. 119/2018 inerente le HP della miscela in uscita, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022. Con tale nota è stato anche richiesto alla ditta di riferire, entro gli stessi termini di invio delle integrazioni richieste in sede di prima conferenza di Servizi, anche l’eventuale adesione alle modalità applicative relative alla prescrizione n. 6 sopracitata;

VISTE le integrazioni presentate dalla ditta e acquisite con note prot. reg. nn. 57883-578815 del 06/11/2025;

VISTA la convocazione della seconda Conferenza di Servizi prot. reg. n. 588098 del 24/10/2025, prevista per il giorno 05/12/2025;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 05/12/2025, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 37381 del 26/01/2026;

VISTE le planimetrie aggiornate trasmesse dalla ditta da ultimo con nota acquisita al prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026;

VISTO il parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 (prot. reg. n. 676234 del 16/12/2025) obbligatorio e vincolante sulle cessazioni di qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter comma 3 del D. lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, rispetto agli interventi autorizzati dal PAUR n. 7/2022 e dalla successiva modifica esclusa da VIA con decreto n. 45/2024, risultano conclusi i seguenti stralci, del cui collaudo si è preso atto nella Conferenza di Servizi di riesame:

  • primo stralcio relativo agli interventi per garantire l’invarianza idraulica di cui alla comunicazione fine lavori e collaudo funzionale acquisita al prot. reg. n. 65835 del 03/02/2023;
  • secondo stralcio relativo all’impianto di lavaggio plastiche di cui alla comunicazione di collaudo funzionale prot. reg. n. 187925,187934, 187937, 187943, 188074 del 11/04/2025
  • terzo stralcio relativo al nuovo sistema di abbattimento emissioni di cui al collaudo funzionale n. 189164 del 14/04/2025;

CONSIDERATO inoltre che la Conferenza di Servizi si è espressa su una serie di modifiche richieste dalla ditta in sede di riesame, accogliendole parzialmente secondo le motivazioni di cui ai verbali sopra citati, e che tali modifiche aggiornano lo stato di progetto definito dal PAUR n. 7/2022 e dalla successiva modifica esclusa da VIA con decreto n. 45/2024;

ACQUISITO il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale datato 9/12/2025 (prot. reg. n. 667376 del 10/12/2025) che conferma il proprio precedente parere del 15/11/2021 prot. n. 15639, in quanto “non si evincono modifiche dell’assetto idraulico”;

PRESO ATTO degli esiti dell’incontro tecnico ARPAV/Regione del 14/01/2026 per adeguamenti alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera discusse in Conferenza di Servizi del 05/12/2025, volti a garantire maggiore chiarezza e applicabilità in sede di controllo. Tali adeguamenti sono stati riportati come Nota al sopracitato verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 37381 del 26/01/2026;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 600015 del 27/12/2022;

ACQUISITO il certificato ISO 14001:2025 IT22/00000225 valido dal 22 agosto 2024 fino al 22 agosto 2027 emesso dall’Organismo certificatore SGS (prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026);

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 117276 del 16/02/2026, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250428697417 del 23/10/2025 per il rilascio del provvedimento;

VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi espressa nella seduta del 05/12/2025 e si rilascia alla Centro Risorse Spa (C.F. e P.IVA 00584180269), con sede e ubicazione installazione in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio n. 48, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del D. lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 – 5.3 – 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del D. lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con Decreto n. 45 del 01/08/2024, nonché delle ulteriori modifiche richieste dalla ditta in sede di riesame, limitatamente a quanto favorevolmente valutato dalla Conferenza di Servizi.
  3. L’installazione risulta catastalmente censita al Foglio 16 del Comune di Motta di Livenza, mappali 320, 340, 367, 522 parziale.
  4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame entro 12 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:

4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del D. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del D. lgs. n. 152/2006;
5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. lgs. n. 152/2006;
5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

  1. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
  2. Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle Prescrizioni, dei codici EER e delle Planimetrie di progetto aggiornate di cui agli Allegati al presente Provvedimento; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
  3. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al provvedimento n. 29 del 04/02/2022 e ss.mm.ii; a partire dalla data indicata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale, aggiornando altresì lo stato di progetto.
  4. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.
  5. Entro 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a presentare a Regione, ARPAV, Provincia una proposta per l’individuazione delle modalità di misura della portata dell’RTO; la proposta è valutata da ARPAV.
  6. Entro 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell’approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. Rev. 4 del 16 ottobre 2025 acquisito al prot. reg. n. 578815 del 17/10/2025.
  7. Entro un anno dalla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta alla impermeabilizzazione del bacino di laminazione indicato nelle Planimetrie, comunicando la conclusione lavori a Regione, Provincia, Comune, ARPAV. 
  8. Si prende atto delle planimetrie dello stato di fatto acquisite con la documentazione di riesame, di cui al prot. reg. n. 637925 e n. 637909 del 16/12/2024, come integrate con le planimetrie di progetto di cui al prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026.
  9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
Allegato A1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
Allegato A2: Planimetria di progetto della gestione rifiuti;
Allegato A3: Planimetria di progetto dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
Allegato A4: Planimetria di progetto delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.
Allegato A5: Parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 sulle cessazioni di qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter comma 3 del D. lgs. n. 152/2006.

  1. Le modifiche progettuali previste dal PAUR n. 7/2022 e non ancora realizzate, così come aggiornate con la Planimetria di progetto di cui agli Allegati C, D, E al presente provvedimento, devono essere completate entro il termine di efficacia stabilito al punto 8 del Provvedimento favorevole di VIA n. 102/2021 allegato al medesimo PAUR n. 7/2022; la ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV, per ogni singolo stralcio indipendente, le seguenti comunicazioni:

15.1. comunicazione di avvio lavori;
15.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 3/2000, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;
b) data di avvio dell’esercizio nella configurazione di progetto;
c) collaudo delle aree di stoccaggio;
d) planimetria aggiornata allo stralcio realizzato;

15.3. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto.

  1. Nelle more della realizzazione dei box per i rifiuti provenienti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti solido pastosi secondo quanto previsto dalla planimetria di progetto, è ammessa la gestione di tali rifiuti in container dedicati a tenuta e dotati di copertura, nell’area pavimentata ad ovest della tettoia C.
  2. In seguito alla conclusione dei lavori previsti dallo stato di progetto, la Ditta deve provvedere ad una verifica dell’impatto acustico nei medesimi punti di cui alle Valutazioni previsionali di impatto acustico e in corrispondenza del ricettore più esposto (R1); la verifica deve essere trasmessa a Regione, Provincia, ARPAV, Comune; nel caso si rilevassero superamenti, il proponente, entro 60 giorni dall’accertamento, deve predisporre e presentare ai medesimi Enti un piano di interventi per l’immediato rientro nei limiti.
  3. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 22639 del 13/01/2023.
  4. Il presente provvedimento è notificato a Centro Risorse Spa e comunicato a Comune di Motta di Livenza (TV), Provincia di Treviso, ARPAV.
  5. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
  6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  7. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  8. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D. lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

Allegato_A0_DDR_60_578367.pdf
Allegato_A1_DDR__60_578367.pdf
Allegato_A2_DDR_60_578367.pdf
Allegato_A3_DDR_60_578367.pdf
Allegato_A4_DDR_60_578367.pdf
Allegato_A5_DDR_60_578367.pdf

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