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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 5 del 12 febbraio 2026
Modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 8 del 19.02.2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Comune di Mozzecane e relative opere ed infrastrutture connesse. Opere di variante al I° stralcio. Ditta proponente: CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l. D.Lgs 387/2003; D. Lgs 190/2024; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento, su istanza della Ditta proponente, si autorizzano alcune modifiche all’impianto di produzione di biometano già autorizzato con Decreto n. 8 del 19.02.2024.
Il Direttore
RICHIAMATI il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
VISTI INOLTRE
RICHIAMATI
VISTA l’istanza di variante al progetto, presentata dalla Ditta con note prot. reg. nn. 110350, 110358, 110368, 110372, 110377, 110379, 110386, 110392 del 03.03.2025;
RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:
DATO ATTO che la variante prevede:
PRESO ATTO che il sedime interessato dall’intervento di costruzione dell’impianto di produzione di biometano non subisce variazione rispetto al progetto approvato con Decreto n. 8 del 19.02.2024;
VISTA la determinazione del Comune di Mozzecane prot. reg. n. 398894 del 14.08.2025 e la necessità di inserire in aggiunta la prescrizione n. 7-bis;
DATO ATTO che il termine di fine lavori è stato prorogato al 03.02.2031 come stabilito con Decreto n. 46 del 20.08.2025;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del relativo quadro economico di cui alla nota prot. reg. n. 247256 del 19.05.2025, comporta un aggiornamento della garanzia finanziaria da presentare ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 e la necessità, pertanto di inserire in aggiunta la prescrizione n. 9-bis. nonché di aggiornare la prescrizione n. 68 del Decreto n. 8/2024;
DATO ATTO che la Ditta nel progetto di variante dichiara che il sistema di trattamento del digestato solido separato comporta la produzione di ammendante compostato misto (ACM) che rispetterà i requisiti elencati nel Decreto Legislativo n. 75/2010;VISTA la L.R. n. 16 del 27.07.2023 che ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;
CONSIDERATO che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;
VISTE le prescrizioni sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla determinazione della Provincia di Verona prot. reg. n. 589213 del 24.10.2025;
RITENUTO di mantenere la validità di quanto riportato nelle prescrizioni dalla n. 51 alla n. 60 del Decreto n. 8 del 19.02.2024 per quanto non oggetto di aggiornamento da parte della predetta determinazione provinciale e di aggiungere la prescrizione n. 60-bis;
DATO ATTO che la Ditta ha prodotto la documentazione in materia di VINCA di cui all’allegato A al D.D.R. n. 15/2025 con cui si riconosce la sussistenza dei requisiti previsti affinché il progetto non rientri nel campo di applicazione della VINCA;
RITENUTO di confermare, pertanto, le prescrizioni inerenti la Valutazione di Incidenza riportate nel Decreto n. 8/2024;
VISTI gli atti di assenso e i contributi relativi al progetto di variante trasmessi da ARPAV, Genio Civile di Verona, Comune di Mozzecane e Provincia di Verona;
DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso, il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 60222 del 05.02.2026, con la quale la Ditta chiede di poter avviare l’impianto in una fase transitoria limitata alla sola alimentazione delle sezioni di processo, nelle more della realizzazione delle seguenti opere per il trattamento del digestato: sistema di separazione solido liquido (separatore + centrifuga); copertura per lo stoccaggio del materiale solido; vasca per il sistema di denitrificazione; due capannoni per il trattamento del digestato solido, nonché della realizzazione ricovero mezzi;
RILEVATO che, nella fase di avvio parziale, la ditta prevede lo stoccaggio del digestato nelle strutture di progetto, destinando il medesimo all’utilizzazione agronomica in accordo con il quantitativo di azoto in uscita:
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 18.07.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR-MIUTG_Ingresso_0230867_20250718;
DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, senza comunicazioni da parte della Prefettura;
PRESO ATTO che è stata nel contempo acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto;
RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che è possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione di variante con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Milano;
RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica regionale;
RITENUTO al contempo di accogliere la richiesta di avvio parziale dell’impianto, stabilendo un tempo massimo per l’avvio definitivo e alla condizione che sia data evidenza della effettiva capacità di gestione del digestato prodotto;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
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