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Bur n. 31 del 13 marzo 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 5 del 12 febbraio 2026

Modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 8 del 19.02.2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Comune di Mozzecane e relative opere ed infrastrutture connesse. Opere di variante al I° stralcio. Ditta proponente: CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l. D.Lgs 387/2003; D. Lgs 190/2024; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, su istanza della Ditta proponente, si autorizzano alcune modifiche all’impianto di produzione di biometano già autorizzato con Decreto n. 8 del 19.02.2024. 

Il Direttore

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’ex-articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 contenente indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  • il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  • la Legge Regionale n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  • il Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 4 “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico E Contenzioso n. 3 del 15 gennaio 2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento”;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” ed in particolare l’art. 56 “Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze”;
  • il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
  • il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  • il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 codice delle leggi antimafia;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI INOLTRE

  • l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  • il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
  • l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
  • il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché la L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’Ambiente”;
  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
  • il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

RICHIAMATI

  • il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024 avente ad oggetto “Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e relative opere ed infrastrutture connesse, alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, da realizzarsi nel Comune di Mozzecane (VR). I° stralcio. Ditta proponente: CH4 Mozzecane Azienda Agricola S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 – L.R. 11/2001” con il quale la ditta CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l. ha ottenuto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Mozzecane (VR);
  • il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 46 del 20.08.2025 avente ad oggetto “Società CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Comune di Mozzecane e relative opere ed infrastrutture connesse, rilasciata con Decreto n. 8 del 19.02.2024 ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003. Presa d’atto comunicazione proroga di mesi trentasei del termine di fine lavori”;
  • il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 54 del 13.10.2025 avente ad oggetto Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 8 del 19.02.2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Comune di Mozzecane e relative opere ed infrastrutture connesse - II° STRALCIO: presa d’atto delle DIL – Dichiarazione di Inizio Lavori ai sensi del D.M. 20 ottobre 2022 e della D.G.R.V. n. 815 del 4 luglio 2023 per la costruzione ed esercizio dell’elettrodotto di connessione. Ditta proponente: CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l. D.Lgs 387/2003; D. Lgs 190/2024; D.Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001”;
  • il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n.4 del 03.02.2026 del Veneto avente ad oggetto Aggiornamento Decreto n. 54 del 13.10.2025 “Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 8 del 19.02.2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Comune di Mozzecane e relative opere ed infrastrutture connesse - II° STRALCIO: presa d’atto delle DIL – Dichiarazione di Inizio Lavori ai sensi del D.M. 20 ottobre 2022 e della D.G.R.V. n. 815 del 4 luglio 2023 per la costruzione ed esercizio dell’elettrodotto di connessione”.

VISTA l’istanza di variante al progetto, presentata dalla Ditta con note prot. reg. nn. 110350, 110358, 110368, 110372, 110377, 110379, 110386, 110392 del 03.03.2025;

RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:

  • la Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera in qualità di struttura regionale competente, con nota prot. n. 130901 del 13.03.2025 ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 comunica alla Ditta e agli Enti interessati gli estremi per l’avvio del procedimento e invita gli Enti a verificare, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione e a comunicare alla Regione Veneto le eventuali integrazioni occorrenti;
  • SNAM Rete Gas S.p.A., (prot. reg. n. 143498 del 20.03.2025), ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche (prot. reg. n. 171798 del 03.04.2025) e la Provincia di Verona (prot. reg. n. 177298 del 07.04.2025), comunicano le integrazioni e i chiarimenti occorrenti per il completamento della documentazione prodotta;
  • la struttura regionale competente, con nota prot. n. 184902 del 10.04.2025, chiede alla Ditta di fornire documentazione di completamento e chiarimenti sulla documentazione allegata all’istanza;
  • la Ditta riscontra con note acquisite a prot. n. 233921 del 12.05.2025 e n. 247256 del 19.05.2025;
  • la struttura regionale competente, con nota prot. n. 284443 del 10.06.2025, indice una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, con indicate le tempistiche per la trasmissione da parte degli Enti/Società coinvolti di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, nonché degli atti di assenso ovvero determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi;
  • ARPAV Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche, con nota prot. reg. n. 288876 del 12.06.2025 trasmette il proprio contributo istruttorio favorevole;
  • il Comune di Mozzecane, con nota prot. reg. n. 306453 del 23.06.2025, chiede integrazioni;
  • l’U.O. VAS VINCA e NUVV della Regione del Veneto, con nota prot. 313074 del 26.06.2025, trasmette le proprie considerazioni in materia di VINCA;
  • la struttura regionale competente, con nota prot. n. 359508 del 22.07.2025, inoltra alla Ditta la richiesta del Comune di Mozzecane e chiede di integrare la documentazione prodotta;
  • l’U.O. Genio Civile di Verona con nota prot. reg. 364355 del 24.07.2025 comunica la propria posizione nell’ambito della Conferenza di Servizi;
  • la Ditta, con note prot. reg. nn. 380631, 380834, 380852, 380865, 380870, 380886, 380910, 380920, 380927, 380939, 380957, 380964, 380967, 380973, 380976, 380979, 380981, 380986, 381006, 381010, 381034 del 04.08.2025, trasmette la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta della Regione prot. n. 359508 del 22.07.2025;
  • il Comune di Mozzecane, con nota prot. reg. n. 398894 del 14.08.2025, conferma la determinazione di cui all’Allegato B al Decreto di Autorizzazione Unica n. 8 del 19.02.2024 ed esprime la propria determinazione favorevole sul progetto di variante, con prescrizioni;
  • la struttura regionale competente, con note prot. nn. 423753 del 02.09.2025 e 427022 del 03.09.2025, chiede alla Ditta di completare e chiarire la documentazione integrativa prodotta;
  • la Ditta, con nota prot. reg. n. 488132 del 24.09.2025, chiede una proroga di 30 giorni per la trasmissione di quanto richiesto, concessa dalla Regione Veneto con nota prot. n. 502929 del 29.09.2025;
  • la Provincia di Verona, con nota prot. reg. n. 589213 del 24.10.2025, trasmette la determinazione favorevole di competenza con prescrizioni resa dal Settore Servizi in campo ambientale – Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi (Sub Allegato A-a1);
  • la Ditta con note prot. prot. reg. nn. 602528, 602534, 602539 del 03.11.2025 e successive integrazioni volontarie prot. reg. nn. 634779 del 20.11.2025 e 663728 del 09.12.2025, fornisce riscontro alla richiesta della Regione e trasmette un ulteriore aggiornamento della documentazione di progetto;
  • la Regione del Veneto, con nota prot. reg. n. 666238 del 10.12.2025, comunica l’aggiornamento degli elaborati agli Enti interessati e chiede di verificare l’eventuale necessità di integrazioni/chiarimenti sulla documentazione prodotta occorrenti per i profili di propria competenza;
  • la struttura regionale competente, non avendo ricevuto entro il termine indicato, richieste di integrazioni/chiarimenti, riavvia, con nota prot. reg. n. 694934 del 24.12.2025, i termini per il ricevimento delle determinazioni conclusive da parte degli Enti;
  • il Ministero della Cultura/SABAP-VR, con nota prot. reg. n. 12699 del 13.01.2026, comunica che dall'esame della documentazione le caratteristiche delle opere, non andrebbero ad arrecare pregiudizio alle zone tutelate interessate dall'intervento, di conseguenza esprime parere favorevole al progetto, così come descritto negli elaborati pervenuti subordinandolo alle prescrizioni già ribadite nella nota prot. 0002984-P del 31.01.2024, riportate nel Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024;
  • ARPAV, con nota prot. reg. n. 15332 del 14.01.2026, in merito all’impatto odorigeno ritiene condivisibile la gestione della matrice zootecnica di nuova introduzione alla luce delle prescrizioni già in essere riportate al paragrafo “Emissioni odorigene” del DDR n. 8/2024. In merito alla verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015, rimane salvo quanto espresso da questa Struttura nel contributo precedente (prot. reg. n. 288876 del 12/06/2025).

DATO ATTO che la variante prevede:

  1. una modifica del piano di alimentazione rispetto alla tipologia di matrici e ai relativi quantitativi, con una diminuzione del totale di matrici in ingresso da 82.862 t/anno autorizzato a 75.986 t/anno;
  2. sostituzione del cogeneratore autorizzato con un cogeneratore a doppia rampa alimentato prioritariamente dal biogas prodotto dall’impianto e in via residuale o di emergenza da metano prelevato dalla rete; il cogeneratore avrà potenza elettrica pari a 550 kW riferita ad una potenza termica immessa pari a 1.315 kW, corrispondente ad una portata di biogas di circa 239 Nmc/h e ad una portata di gas naturale di circa 141 Nmc/h. Per l’utilizzo del biogas come combustibile del cogeneratore è previsto l’inserimento di uno SKID per la purificazione del biogas composto da un sistema di deumidificazione e un sistema di filtrazione a carboni attivi;
  3. predisposizione della caldaia di back up con alimentazione a biogas in aggiunta all’alimentazione a metano già prevista;
  4. riassegnazione di funzionalità a una delle due vasche di post fermentazione che, pur rimanendo invariata nelle dimensioni e nella copertura a tenuta e recupero del biogas, viene impostata come vasca di stoccaggio del digestato tal quale;
  5. riassegnazione di funzionalità a una delle due vasche di stoccaggio del digestato tal quale che, pur rimanendo invariata nelle dimensioni, viene impostata come vasca di stoccaggio del digestato liquido con copertura a rapido smobilizzo;
  6. eliminazione di una delle quattro vasche per il prelievo del digestato tramite carro botte;
  7. sostituzione della torre di desolforazione autorizzata con una torre avente maggiore portata massima di processamento del biogas (da 1.000 Nmc/h a 1.500 Nmc/h);
  8. sostituzione della torcia di sicurezza autorizzata con una torcia avente maggiore portata massima (da 1.000 Nmc/h a 1.500 Nmc/h);
  9. installazione, su platea in cemento armato, di n. 2 cisterne per lo stoccaggio delle matrici non palabili, con diametro di 3m, altezza totale di 7m per un volume utile cadauna pari a 40 mc;
  10. diversa tipologia costruttiva dei due capannoni per il trattamento del digestato solido, con dimensioni ciascuno pari a 23 m di larghezza, 140 m di lunghezza e copertura con struttura metallica prefabbricata di altezza pari a 6 m;
  11. realizzazione della copertura di una delle trincee destinata ora allo stoccaggio di farinetta, letami e digestato solido (bovino);

PRESO ATTO che il sedime interessato dall’intervento di costruzione dell’impianto di produzione di biometano non subisce variazione rispetto al progetto approvato con Decreto n. 8 del 19.02.2024;

VISTA la determinazione del Comune di Mozzecane prot. reg. n. 398894 del 14.08.2025 e la necessità di inserire in aggiunta la prescrizione n. 7-bis;

DATO ATTO che il termine di fine lavori è stato prorogato al 03.02.2031 come stabilito con Decreto n. 46 del 20.08.2025;

CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del relativo quadro economico di cui alla nota prot. reg. n. 247256 del 19.05.2025, comporta un aggiornamento della garanzia finanziaria da presentare ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 e la necessità, pertanto di inserire in aggiunta la prescrizione n. 9-bis. nonché di aggiornare la prescrizione n. 68 del Decreto n. 8/2024;

DATO ATTO che la Ditta nel progetto di variante dichiara che il sistema di trattamento del digestato solido separato comporta la produzione di ammendante compostato misto (ACM) che rispetterà i requisiti elencati nel Decreto Legislativo n. 75/2010;VISTA la L.R. n. 16 del 27.07.2023 che ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

VISTE le prescrizioni sull’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla determinazione della Provincia di Verona prot. reg. n. 589213 del 24.10.2025;

RITENUTO di mantenere la validità di quanto riportato nelle prescrizioni dalla n. 51 alla n. 60 del Decreto n. 8 del 19.02.2024 per quanto non oggetto di aggiornamento da parte della predetta determinazione provinciale e di aggiungere la prescrizione n. 60-bis;

DATO ATTO che la Ditta ha prodotto la documentazione in materia di VINCA di cui all’allegato A al D.D.R. n. 15/2025 con cui si riconosce la sussistenza dei requisiti previsti affinché il progetto non rientri nel campo di applicazione della VINCA;

RITENUTO di confermare, pertanto, le prescrizioni inerenti la Valutazione di Incidenza riportate nel Decreto n. 8/2024;

VISTI gli atti di assenso e i contributi relativi al progetto di variante trasmessi da ARPAV, Genio Civile di Verona, Comune di Mozzecane e Provincia di Verona;

DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso, il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 60222 del 05.02.2026, con la quale la Ditta chiede di poter avviare l’impianto in una fase transitoria limitata alla sola alimentazione delle sezioni di processo, nelle more della realizzazione delle seguenti opere per il trattamento del digestato: sistema di separazione solido liquido (separatore + centrifuga); copertura per lo stoccaggio del materiale solido; vasca per il sistema di denitrificazione; due capannoni per il trattamento del digestato solido, nonché della realizzazione ricovero mezzi;

RILEVATO che, nella fase di avvio parziale, la ditta prevede lo stoccaggio del digestato nelle strutture di progetto, destinando il medesimo all’utilizzazione agronomica in accordo con il quantitativo di azoto in uscita:

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 18.07.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR-MIUTG_Ingresso_0230867_20250718;

DATO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, senza comunicazioni da parte della Prefettura;

PRESO ATTO che è stata nel contempo acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto;

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che è possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione di variante con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Milano;

RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica regionale;

RITENUTO al contempo di accogliere la richiesta di avvio parziale dell’impianto, stabilendo un tempo massimo per l’avvio definitivo e alla condizione che sia data evidenza della effettiva capacità di gestione del digestato prodotto;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni di competenza acquisite dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento unico di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024;
  3. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica, di cui al Decreto n. 8/2024, a favore della Ditta CH4 Mozzecane Società Agricola S.r.l., avente CF e P.IVA n. 03121080216 e sede legale in Via San Bovio, 1-3 a Segrate (MI);
  4. di approvare le modifiche, di seguito elencate, secondo il progetto presentato con i protocolli nn. 110350, 110358, 110368, 110372, 110377, 110379, 110386, 110392 del 03.03.2025; 233921 del 12.05.2025; 247256 del 19.05.2025; 380631, 380834, 380852, 380865, 380870, 380886, 380910, 380920, 380927, 380939, 380957, 380964, 380967, 380973, 380976, 380979, 380981, 380986, 381006, 381010, 381034 del 04.08.2025; 602528, 602534, 602539 del 03.11.2025; 634779 del 20.11.2025; 663728 del 09.12.2025; 60222 del 05.02.2026:
    1. modifica del piano di alimentazione rispetto alla tipologia di matrici e ai relativi quantitativi, con una diminuzione del totale di matrici in ingresso da 82.862 t/anno autorizzato a 75.986 t/anno;
    2. sostituzione del cogeneratore autorizzato con un cogeneratore a doppia rampa alimentato prioritariamente dal biogas prodotto dall’impianto e in via residuale o di emergenza da metano prelevato dalla rete; il cogeneratore avrà potenza elettrica pari a 550 kW riferita ad una potenza termica immessa pari a 1.315 kW, corrispondente ad una portata di biogas di circa 239 Nmc/h e ad una portata di gas naturale di circa 141 Nmc/h. Per l’utilizzo del biogas come combustibile del cogeneratore è previsto l’inserimento di uno SKID per la purificazione del biogas composto da un sistema di deumidificazione e un sistema di filtrazione a carboni attivi;
    3. predisposizione della caldaia di back up con alimentazione a biogas in aggiunta all’alimentazione a metano già prevista;
    4. riassegnazione di funzionalità a una delle due vasche di post fermentazione che, pur rimanendo invariata nelle dimensioni e nella copertura a tenuta e recupero del biogas, viene impostata come vasca di stoccaggio del digestato tal quale;
    5. riassegnazione di funzionalità a una delle due vasche di stoccaggio del digestato tal quale che, pur rimanendo invariata nelle dimensioni, viene impostata come vasca di stoccaggio del digestato liquido con copertura a rapido smobilizzo;
    6. eliminazione di una delle quattro vasche per il prelievo del digestato tramite carro botte;
    7. sostituzione della torre di desolforazione autorizzata con una torre avente maggiore portata massima di processamento del biogas (da 1.000 Nmc/h a 1.500 Nmc/h);
    8. sostituzione della torcia di sicurezza autorizzata con una torcia avente maggiore portata massima (da 1.000 Nmc/h a 1.500 Nmc/h);
    9. installazione, su platea in cemento armato, di n. 2 cisterne per lo stoccaggio delle matrici non palabili, con diametro di 3m, altezza totale di 7m per un volume utile cadauna pari a 40 mc;
    10. diversa tipologia costruttiva dei due capannoni per il trattamento del digestato solido, con dimensioni ciascuno pari a 23 m di larghezza, 140 m di lunghezza e copertura con struttura metallica prefabbricata di altezza pari a 6 m;
    11. realizzazione della copertura di una delle trincee destinata ora allo stoccaggio di farinetta, letami e digestato solido (bovino);
  5. di consentire l’avvio parziale dell’impianto, durante il quale l’attività sarà limitata alla sola alimentazione delle sezioni di processo, nelle more della realizzazione delle seguenti opere per il trattamento del digestato: sistema di separazione solido liquido (separatore + centrifuga); copertura per lo stoccaggio del materiale solido; vasca per il sistema di denitrificazione; due capannoni per il trattamento del digestato solido, nonché della realizzazione ricovero mezzi;
  6. di stabilire che l’esercizio dell’impianto in fase di avvio parziale potrà avere la durata massima di 150 giorni, entro i quali dovrà essere comunicato l’avvio definitivo, con la realizzazione di tutte le opere di progetto;
  7. di stabilire che, nella fase transitoria di avvio parziale lo stoccaggio del digestato prodotto, all’interno di tutte le strutture dell’impianto, non possa superare la durata di 150 giorni;
  8. di stabilire che, decorsi 120 giorni dall’avvio parziale, qualora non sia stato ancora comunicato l’avvio definitivo, dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto- UO Qualità dell’aria e tutela dell’atmosfera il Piano di utilizzo del digestato e gli atti di assenso relativi ai terreni sui quali di intende effettuare la distribuzione del medesimo;
  9. di approvare le modifiche e integrazioni delle prescrizioni del Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024 come da tabella di cui all’Allegato A e relativo Sub Allegato A-a1 al presente provvedimento per farne parte integrante e contestuale;
  10. di confermare quanto disposto con il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 8 del 19.02.2024 con le relative prescrizioni, e Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 46 del 20.08.2025, per quanto non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
  11. di stabilire che, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto lo stesso sarà revocato in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Milano;
  12.  di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto;
  13. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta CH4 Mozzecane Azienda Agricola S.r.l. e ai seguenti soggetti: Comune di Mozzecane, Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica Veronese, Genio Civile di Verona, ULSS 9 Scaligera, Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, SNAM Rete Gas S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A., E Distribuzione S.p.A., ANAS S.p.A., ENAC e ENAV S.p.A., Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, GSE e Ufficio delle Dogane di Verona;
  14. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  15. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

5_Allegato_A-0_577788.pdf
5_Allegato_A-a1_577788.pdf

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