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Bur n. 31 del 13 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 11553 del 03 marzo 2026

DGR n. 1424/2025: approvazione dello schema di Accordo Regionale Integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale 6 marzo 2025 per l'utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, in applicazione della DGR n. 1424 dell'11 novembre 2025, lo schema di Accordo Regionale Integrativo tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l'utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale, entrato in vigore il 6 marzo 2025.

Il Direttore generale

VISTA "l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." -Rep. Atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7;

PRESO ATTO che l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN), ai sensi del relativo art. 1, comma 2 è entrato in vigore il 6 marzo 2025;

RILEVATO che l'ACN, in particolare:

  • all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale, e prevede la possibilità di definire Accordi Integrativi Regionali (AIR);
     
  • all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
     
  • all'art. 23 stabilisce che l'utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato è disciplinato tramite AIR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1424 dell'11 novembre 2025, ivi integralmente richiamata, di istituzione, in applicazione del succitato art. 23 dell'ACN, del Fondo regionale di solidarietà da utilizzare a favore delle farmacie a basso fatturato, ovvero alle farmacie urbane e rurali aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00;

PRESO ATTO che la succitata DGR n. 1424/2025 incarica il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale dell'approvazione, con proprio atto, dello schema di AIR tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per l'utilizzo del succitato Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato;

RILEVATO che la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, ha avviato, conformemente a quanto previsto dall'ACN, il dovuto confronto con le Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private (Federfarma Veneto e Assofarm), dapprima illustrando lo schema di AIR nella riunione del 30 ottobre 2025 tenutasi in modalità di videoconferenza e successivamente trasmettendo detto schema tramite posta elettronica istituzionale in data 15 gennaio 2026 per le successive valutazioni;

PRESO ATTO che Federfarma Veneto con nota del 30 luglio 2025, prot. n. 266/2025 ha reso noto di dover acquisire, ai sensi dell'art. 15, comma 7 dello Statuto di Federfarma nazionale e in ragione degli indirizzi da quest'ultima forniti circa l'applicazione del nuovo ACN, la relativa approvazione prima di procedere con la stipula degli Accordi Integrativi Regionali;

PRESO ATTO che:

  • come da comunicazione di Federfarma Veneto del 27 febbraio 2026, prot. n. 064/2026, sia il Consiglio Nazionale Federfarma riunitosi in data 11 febbraio 2026 che il Comitato dei Presidenti di Federfarma Veneto nella seduta del 26 febbraio 2026 si sono espressi favorevolmente in ordine alla proposta di Schema di Protocollo Integrativo Regionale -Allegato A- al presente provvedimento;
     
  • Assofarm non ha formulato osservazioni.

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie legittimate alla stipula, per l'utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato -ex art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025- Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  3. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 1424 dell'11 novembre 2025, compete al Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 2, nonché l'approvazione con proprio atto dei provvedimenti annuali di riparto e assegnazione delle risorse afferenti al "Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato" a favore delle Aziende ULSS del Veneto, ai fini della liquidazione alle farmacie aventi diritto delle relative spettanze;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
     
  5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Annicchiarico

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_577628.PDF

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