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Bur n. 28 del 06 marzo 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 11366 del 24 febbraio 2026

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola La Valle s.s.". Comune di Villa Bartolomea – località Gabbion (VR). Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - art. 9.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'integrazione al documento prescrittivo alla costruzione e all'esercizio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto (denominato Gabbion) di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla "Società agricola La Valle s.s." (CUAA: 04344480282), con sede legale in via Cesarotti, n. 6 – Comune di Padova e operativa in via Beccascogliera, località Gabbion - Comune di Villa Bartolomea (VR), con DGR n. 123 del 31 gennaio 2012 e ss. mm. ii. (DGR n. 587 del 3 maggio 2013 e DGR n. 2007 del 28 ottobre 2014).

Il Direttore

VISTI:

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi e abilitanti in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

- gli articoli 8 e 9 del citato D. Lgs. n. 190/2024 con i quali è stata rimodulata, rispettivamente, la competenza comunale e regionale per il rilascio dei titoli alla costruzione e all'esercizio -e la loro eventuale successiva modifica e integrazione- degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in funzione della produzione di energia primaria installata ovvero dell'assetto impiantistico assentito precedentemente;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2204/2008, con la quale erano state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica;

- n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

- n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica;

- n. 253/2012, con la quale è stata dettagliata la disciplina delle garanzie per la messa in pristino dei luoghi una volta cessata l'attività di produzione di energia e biometano;

- n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l'approvazione, tra altro, del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;

- n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza in materia di modifica e integrazione dei titoli autorizzativi agli impianti di produzione di energia rinnovabile, la cui competenza è stata assegnata, sulla base della DGR n. 958/2024, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, deve essere ricondotta agli assetti impiantistici di cui all'Allegato C del D. Lgs. n. 190/2024;

CONSIDERATO, altresì, che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è confermata la competenza autorizzatoria in capo alle istanze presentate da imprenditori agricoli con nesso di connessione all'attività agricola ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

CONFERMATI i contenuti del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nelle more del nuovo provvedimento in attuazione del D. Lgs. n. 190/2024;

VISTA la DGR n. 123 del 31 gennaio 2012, con la quale la "Società agricola La Valle s.s." (CUAA: 04344480282), con sede legale in via Cesarotti, n. 6 - Comune di Padova e operativa in via Beccascogliera, località Gabbion - Comune di Villa Bartolomea (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (ora art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024), dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Villa Bartolomea - località Gabbion (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) e sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero (melasso);

DATO ATTO che, in data 12 marzo 2012, l'impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

DATO ATTO, altresì, che con successive modifiche e integrazioni del titolo abilitativo - ultima, in ordine di tempo, la DGR n. 2007 del 28 ottobre 2014 - la medesima Società agricola ha ottenuto l'assenso a minime modifiche strutturali dell'impianto in argomento, nonché alla variazione del Piano di approvvigionamento della biomassa;

DATO ATTO, inoltre, che nel corso del 2025 il Soggetto gestore dell'impianto termoelettrico ha avviato una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presso gli Uffici tecnici del Comune di Villa Bartolomea (VR) finalizzata all'ulteriore modifica del Piano di approvvigionamento della biomassa, i cui esiti non sono ancora stati trasmessi ai competenti Uffici regionali;

CONSIDERATO, pertanto, che a regime di esercizio il Piano di approvvigionamento della biomassa assentito, in ultima con DGR n. 2007/2014 è composto da:

- 10.908 tonnellate all'anno tal quali di prodotti di origine biologica;

- 2.400 t/a t.q. di sottoprodotto della lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla) e dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati);

- 2.125 t/a t.q. di sottoprodotto della trasformazione delle barbabietole da zucchero (melasso);

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Villa Bartolomea (VR), in data 10 luglio 2024, ha chiesto l'avvio del procedimento per la fissazione di nuove misure compensative da calcolare ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

DATO ATTO, altresì, che contestualmente alla citata richiesta, il Comune di Villa Bartolomea ha proposto al Soggetto gestore dell'impianto termoelettrico, sulla base del documento "Valutazione degli impatti ambientali degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (aggiornamento settembre 2021), la sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno per il riconoscimento di misure compensative, di natura territoriale e ambientale, comunque conformi al decreto ministeriale;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria regionale è stato necessario:

- verificare se la "Società agricola La Valle s.s." avesse, stante l'aggiornamento della normativa in corso in materia di rilascio di titoli abilitanti e/o autorizzatori, inoltrato istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) successivamente alla DGR n. 2007/2014;

- allineare le proposte di compensazioni richieste dal Comune alle condizioni di cui al D. MiSE 10 settembre 2010, con particolare riferimento alla previsione di specifici interventi connessi con l'impianto di produzione di energia;

CONVOCATA la Conferenza di servizi con nota protocollo regionale n. 118457 del 7 marzo 2025;

CONSIDERATO che per le divergenze di natura tecnica ed economica tra l'Amministrazione comunale e il Soggetto gestore dell'impianto termoelettrico, soltanto con la previsione del quarto incontro della Conferenza di servizi (programmato il 21 gennaio 2026) è stato possibile trovare un accordo di massima tra le due parti;

PRESO ATTO degli esiti dell'incontro della Conferenza di servizi del 21 gennaio 2026 con la quale è stato possibile approvare un documento condiviso tra le parti e coerente con le disposizioni di cui al D. MiSE 10 settembre 2010;

RILEVATO che il sopra citato documento prevede l'integrazione dell'Allegato A alla DGR n. 2007/2014 con l'espresso impegno della "Società agricola La Valle s.s.", per gli anni solari 2026 e 2027, ad erogare le seguenti compensazioni di natura territoriale e ambientale, non solo meramente patrimoniali, ossia di:

- garantire le compensazioni di anidride carbonica originate dalla combustione di biogas e dei trasporti connessi con l'esercizio dell'impianto termoelettrico con il mantenimento delle colture classificate, nel fascicolo aziendale della Società agricola, come specie da Arboricoltura da legno - Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno, nonché con l'impegno a ridurre l'apporto dei concimi chimici di sintesi sui terreni aziendali grazie all'utilizzo del digestato in uscita dal processo produttivo in argomento;

- garantire un servizio agli studenti del Comune di attività didattica ambientale, connessa con la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- erogare al Comune un importo forfettario annuo per realizzare nuove aree verdi, manutenere la viabilità rurale, eseguire degli interventi sugli edifici pubblici connessi con l'efficientamento energetico, implementare i progetti esistenti di educazione ambientale con le Istituzioni locali;

- garantire tali compensazioni anche oltre il 2027, nell'ipotesi che l'impianto termoelettrico rimanga in esercizio ovvero sia convertito ad altra produzione (es. biometano);

PRESO ATTO che nel corso del procedimento non sono stati manifestati all'Amministrazione procedente (Regione del Veneto) motivi ostativi ai contenuti approvati, in ultima il 21 gennaio 2026, alle compensazioni da erogare al Comune di Villa Bartolomea (VR), ai sensi dell'Allegato 2 al D. MiSE 10 settembre 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 15 maggio 2012, n. 856;

- 22 giugno 2021, n. 813;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di servizi durante la quale sono state stabilite le compensazioni di natura territoriale e ambientale a favore del Comune di Villa Bartolomea (VR), per l'anno in corso e il 2027, per complessivi due (2) anni, di importo annuale non superiore al 3% dei corrispondenti proventi dell'impianto;

3. di approvare l'integrazione alle prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico assentite con DGR n. 2007 del 28 ottobre 2014, ossia:

a. Garantire il mantenimento delle superfici investite ad arboricoltura da legno (6,5 ettari, dei 13 ettari, 86 are e 11 centiare complessivamente presenti nelle disponibilità della Società agricola), già esistenti, funzionali alla mitigazione d'impatto e alla fissazione di anidride carbonica. A tale proposito si precisa che:

 i. tali coltivazioni possono comunque essere oggetto di rotazione;

 ii. visto l'evidente esubero di sequestro di carbonio attuato dalla Società agricola rispetto alle emissioni indotte dal traffico (250 tonnellate all'anno ca. contro 6,5 t/a ca. relative al solo impianto denominato Gabbion), le superfici potranno comunque essere ridotte in base alle esigenze gestionali.

b. Garantire il servizio di promozione dell'attività didattica ambientale per le scuole del territorio nel corso del 2026 e del 2027 (1/2 giorni l'anno), comprensiva della disponibilità ad ospitare gli studenti, per illustrare il processo di produzione di energia (compensazione fissa).

c. Per i prossimi 2 anni (2026-2027) garantire l'erogazione di misure compensative pari a 12.000,00 euro/anno, di cui al punto 6. Considerato che si tratta di importi forfettari, si potrà avere una rimodulazione o revisione delle misure al ribasso in proporzione al periodo di effettivo esercizio dell'impianto (con riferimento agli anni di esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025). Gli importi erogati dovranno tradursi in termini di lavori, manutenzioni, materiale, sostegno ad iniziative secondo il prospetto che segue:

 i. realizzare nuove aree verdi e la miglioria aree verdi esistenti;

 ii. interventi su infrastrutture rurali (manutenzione strade rurali a servizio dell'impianto);

 iii. interventi di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, isolamenti termici degli edifici pubblici);

 iv. realizzazione di progetti di educazione ambientale, in collaborazione con Ecomuseo, Scuole, Proloco e associazioni di tutela ambientale.

d. Le somme di cui al precedente punto saranno corrisposte al Comune in quattro (4) rate trimestrali con le seguenti scadenze: entro metà di aprile per il I trimestre, entro metà di luglio per il II trimestre, entro metà ottobre per il III trimestre, entro gennaio dell'anno successivo (2027 e 2028) per il IV trimestre di ciascun anno di validità dell'Accordo (2026 e 2027).

e. Il versamento trimestrale degli importi annui verrà disposto su conto intestato al Comune e comunicato preventivamente alla Società agricola.

f. Entro febbraio / marzo di ogni anno il Comune fornirà alla società agricola "La Valle s.s." l'elenco degli interventi previsti in riferimento all'impianto denominato Gabbion per l'anno corrente.

g. In caso di prosecuzione dell'attività di produzione di energia per altri anni, l'erogazione delle misure compensative avverrà con le modalità sopra indicate per tutto il periodo del funzionamento dell'impianto al regime attuale.

h. In caso di trasformazione o di modifica futura dell'assetto dell'impianto, le misure di compensazione verranno rimodulate secondo le disposizioni amministrative vigenti;

4. di comunicare alla "Società agricola La Valle s.s.", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

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