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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 11321 del 23 febbraio 2026
IPAB "Istituzione dott. Brunetto Boldrin" di Lendinara (RO). Procedimento di depubblicizzazione dell'Ente. Articolo 12 della Legge regionale n. 55 del 15 dicembre 1982 e Legge regionale n. 24 del 25 giugno 1993.
Il provvedimento concede l'autorizzazione alla perdita del regime pubblico, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale n. 55 del 15 dicembre 1982 e della Legge regionale n. 24 del 25 giugno 1993, al fine di provvedere alla conseguente iscrizione al Registro delle persone giuridiche di diritto privato.
Il Direttore
PREMESSO CHE la Fondazione Dott. Brunetto Boldrin di Lendinara (RO), trae origine dal testamento olografo di data 11 gennaio 1932, pubblicato dal Notaio Dr. Cesare Laurenti di Lendinara (RO) con atto in data 8 luglio 1941 Rep. n. 19750, con il quale il Dott. Brunetto Boldrin, nell'intento di apportare un contributo all'incremento dell'assistenza sociale e della cultura del Comune di Lendinara, disponeva lasciti sia di somme di denaro che di beni immobili al medesimo Comune;
la Fondazione è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. del 3 giugno 1955;
con D.P.G.R. n. 679 del 31 marzo 1992, è stata approvata la fusione della Fondazione Dott. Brunetto Boldrin con l'Asilo Infantile "Vittorio Emanuele II", anch'esso Ente Morale, con conseguente istituzione di una nuova IPAB denominata "Istituzione Dott. Brunetto Boldrin" (di seguito anche solo IPAB); il medesimo D.P.G.R. ha altresì ad approvato il nuovo Statuto dell'Ente così come recepito in sede di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 8 del 18 dicembre 1990, Statuto oggi in vigore;
con Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB ha disposto l'avvio del procedimento di privatizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 25 giugno 1993, n. 24;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 24/1993, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha trasmesso agli uffici regionali l'istanza di depubblicizzazione dell'Ente (acquisita al prot. reg. n.142655 del 20 marzo 2025), attivando contestualmente il Comune di Lendinara (RO) per il rilascio del parere di competenza;
l'istanza è supportata dalle ragioni evidenziate dall'IPAB (e risultanti dal verbale del Consiglio di Amministrazione sopra citato), secondo cui, al fine di perseguire più efficacemente le finalità indicate dal Fondatore in un contesto sociale profondamente mutato rispetto al passato, l'Ente ritiene necessario un rinnovamento dell'organizzazione mediante depubblicizzazione. Più in particolare l'IPAB individua nella Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, la forma più idonea che le consenta di non perdere la propria identità e di non stravolgere il volere del Fondatore;
DATO ATTO CHE l'atto costitutivo dell'IPAB è stato posto in essere da un soggetto privato;
l'IPAB è retta da un Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'articolo 7 del proprio Statuto, è designato, per la maggioranza, da soggetti privati;
con nota prot. reg. n. 632089 del 12 dicembre 2024, l'IPAB ha dichiarato:
- di non aver beneficiato nel quinquennio 2019 - 2023 di finanziamenti pubblici in misura superiore al 10% delle entrate dell'Ente;
- che il proprio patrimonio risulta costituito per oltre il 50% da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e dalla trasformazione degli stessi ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento delle attività d'istituto;
- che l'Ente non è mai stato direttamente amministrato dal disciolto Ente Comunale di Assistenza, non configurandosi, pertanto, l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. n. 24/1993;
CONSIDERATO CHE l'IPAB è riconducibile alla categoria di cui dell'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. n. 24/1993 ("istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata"), essendo stata costituita per disposizione testamentaria, essendo rimessa a privati la designazione della quota maggioritaria dei componenti dell'organo amministrativo ed essendo il patrimonio di cui dispone costituito dalla dotazione iniziale dell'ente, dagli incrementi e dalla trasformazione della medesima nonché da altri proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'istituto;
in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 24/1993, è stato acquisito al prot. reg. n. 677064 del 16 dicembre 2025 il parere favorevole rilasciato dal Consiglio comunale di Lendinara (RO) in merito alla depubblicizzazione dell'IPAB, con cui l'Amministrazione comunale ha rappresentato che la privatizzazione dell'Ente "consentirà una maggiore valorizzazione del patrimonio e un miglior perseguimento delle finalità istituzionali individuate dal testatore nell'atto costitutivo";
il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 ha previsto l'istituzione di un registro regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione e che l'iscrizione ha efficacia costitutiva del riconoscimento della nuova natura dell'Ente;
RITENUTO quindi, a fronte di quanto sopra, di dover procedere alla depubblicizzazione dell'IPAB 'Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO);
di stabilire in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto, il termine entro il quale l'IPAB può presentare la domanda per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, con conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
che, nelle more dell'effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche, l'ipab "Istituzione Benedetto Boldrin" di Lendinara (RO) debba conservare la natura pubblica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza;
che in difetto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato nel termine sopra indicato, il presente provvedimento non produrrà alcun effetto, con la conseguenza che l'Ente continuerà ad essere assoggettato al regime pubblico di cui alla Legge n. 6972/1890;
DATO ATTO altresì che, poiché l'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane risulta vacante dal 9 dicembre 2025, stante la necessità di procedere alla richiesta di depubblicizzazione avanzata dall'Ente nel rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera f) della L.R. n. 54/2012, l'atto viene adottato dal Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTI la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e il relativo regolamento amministrativo;
il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
l'articolo 21 del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, e l'articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
la L.R. 25 giugno 1993, n. 24 e la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
la DGR 18 ottobre 2022, n. 1253 e la Circolare del Presidente della Giunta regionale del 23 aprile 2004, n. 1;
la DGR n. 1707/2021 e la DGR n. 579/2024;
l'istruttoria d'ufficio
decreta
1. di concedere, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24, che l'IPAB 'Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO) non sia assoggettata al regime pubblico di cui alla Legge n. 6972/1890 e che, pertanto, possa essere riconosciuta al medesimo Ente la personalità giuridica di diritto privato, nei modi e nelle forme definite dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
2. di stabilire in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto, il termine entro il quale l'IPAB può presentare la domanda per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, con conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
3. di stabilire che, nelle more dell'effettivo riconoscimento all'Ente citato della personalità giuridica di diritto privato, tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, l''Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO) conserva la natura pubblica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza;
4. di stabilire che, qualora l'IPAB 'Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO) non provvederà all'adempimento di cui al precedente punto 2 nel termine ivi indicato, il presente provvedimento perderà efficacia e l'Ente continuerà ad essere assoggettato al regime pubblico di cui alla Legge n. 6972/1890;
5. di prescrivere che l'IPAB 'Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO), trasmetta all'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane la documentazione relativa all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato;
6. di trasmettere il presente decreto all'IPAB 'Istituzione dott. Brunetto Boldrin' di Lendinara (RO) e, per opportuna conoscenza, al Comune di Lendinara (RO) e alla Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Pierangelo Spano
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