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Bur n. 26 del 21 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15 del 17 febbraio 2025

Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", il modulo riportato in Allegato A, da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA. Con l'acquisizione di tale modulo da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione, non si rende necessaria l'attivazione delle procedure valutative di cui all'allegato tecnico del citato Regolamento n. 4/2025.

Il Direttore

Premesso che la Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 recante "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" e il connesso Regolamento n. 4 del 09/01/2025, recante “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”, rispondono direttamente all’esigenza di dare compiuta attuazione alle Linee Guida Nazionali in materia di Valutazione di Incidenza adottate tramite Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 05/06/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di fornire i dovuti aggiornamenti sugli impegni assunti rispetto all’EU Pilot 6730/14/ENVI “Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” così come richiesti alla Regione del Veneto, nel corso del biennio 2023-2024, da parte della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dato atto di quanto previsto dall’articolo 14 della L.R. n. 12/2024, dall’articolo 6, paragrafo, 3 della Direttiva 92/43/Cee, dall’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dalle Linee Guida Nazionali in materia di Valutazione di Incidenza circa le finalità, la definizione e l’oggetto della disciplina in materia di VINCA.

Considerato che il paragrafo 3 della succitata Direttiva prevede che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma che possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul Sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

Considerato altresì che secondo le Linee Guida Nazionali la necessità della verifica su P/P/P/I/A che possano avere incidenze significative sul Sito è soddisfatta dall’espletamento di un livello I di Screening di incidenza.

Considerato quindi che il campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA è definito in relazione alla possibilità che un P/P/P/I/A possa comportare degli effetti non irrilevanti nei confronti dei siti della rete Natura 2000, in funzione degli obiettivi di conservazione che lo contraddistinguono.

Considerato che, ad esclusione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), nel rispetto della disposizione dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per i procedimenti di autorizzazione o approvazione di un P/P/P/I/A, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento regionale n. 4/2025, devono essere fornite le evidenze rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

Atteso che un P/P/P/I/A localizzato all’esterno di un Sito della rete Natura 2000 rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA solamente laddove gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, coinvolgano il Sito direttamente o indirettamente.

Atteso altresì che le istanze soggette al regime amministrativo di cui al Dlgs 25 novembre 2016, n. 222, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA laddove siano relative a P/P/P/I/A ricadenti all’interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

Rilevata la necessità di integrare la modulistica approvata con decreto n. 3 del 15/01/2025 con l’ulteriore modulo di cui all’Allegato A del presente decreto per i casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA.

Riconosciuto che l’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione è tenuta ad acquisire dal Proponente del P/P/P/I/A il predetto modulo, con cui si dà atto della sua localizzazione all’esterno dei Siti della rete Natura 2000 e dell’assenza di effetti diretti o indiretti su tali Siti ovvero della sua localizzazione all’interno di superfici impermeabilizzate degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, individuati nei PAT/PI già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di non dar seguito all’attivazione delle procedure valutative di cui all’allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025.

Dato atto che, nei casi in cui un P/P/P/I/A rientri invece nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA, il proponente si avvale della modulistica relativa alla procedura di VINCA in base al livello da attivare, definita col decreto n. 3 del 15/01/2025.

Dato atto che il modulo di cui all’Allegato A del presente decreto è oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché, in formato editabile, nel sito istituzionale regionale nelle pagine dedicate alla valutazione di incidenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

  • VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
     
  • VISTI il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 ad oggetto "Norme in materia ambientale" e il D.Lgs. n. 222 del 25/12/2016 ad oggetto “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
     
  • VISTA l’Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge n. 131 del 05/06/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
     
  • VISTO l'articolo 17 della Legge regionale n. 12 del 27/05/2024 ad oggetto "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", pubblicata nel BURV n. 70 del 31/05/2024;
     
  • VISTO l’articolo 2 della Legge regionale n. 14 del 06/06/2017 ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"”;
     
  • VISTO l'articolo 19, comma 5, del Regolamento regionale n. 4/2025 ad oggetto "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)".
     
  • VISTO il decreto del Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso n. 3 del 15/01/2025, ad oggetto “Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento”.

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", il modulo riportato in Allegato A;
  1. di dare atto che il modulo di cui al punto 2 deve essere fornito dal Proponente all’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione a fronte di istanze che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA;
  1. di dare atto che con l’acquisizione del modulo di cui al punto 2 da parte dell’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione, non si rende necessaria l’attivazione delle procedure valutative di cui all’allegato tecnico del Regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025;
  1. di dare atto che la modulistica allegata sarà pubblicata, in formato editabile, nel sito istituzionale regionale nelle pagine dedicate alla valutazione di incidenza, a cura della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cesare Lanna

(seguono allegati)

15_Allegato_A_DDR_15_17-02-2025_550014.pdf

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