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Bur n. 56 del 30 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 213 del 17 aprile 2024

Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo, per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo in via Fornasette, loc. Fornasette, Comune di Cologna Venta (VR), foglio 53 mappale 154. R.D. 11.12.1933, n. 1775 Concessionario: Bellini Franco e Marcon Miranda. Pratica D/14060.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di ricerca e concessione prot. n. 304699 del 06/06/2023;
avviso di deposito della domanda prot.n. 346871 del 28/06/2023 pubblicato sul BUR n. 92 del 14/07/2023;
valutazione ex ante di derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 346881 del 28/06/2023;
dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 358158 del 04/07/2023;
dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 365779 del 06/07/2023;
parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 518785 del 25/09/2023;
ordinanza n. 506 del 09/10/2023 di ammissione ad istruttoria dell'istanza; referto di pubblicazione dell'ordinanza prot. n. 656171 del 11/12/2023;
decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee n. 506 del 09/10/2023;
scoperta prot. n. 87410 del 20/02/2024;
disciplinare d'uso della concessione n. 3095 del 21/03/2024;
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che Bellini Franco, C.F. omissis, nato a omissis il omissis e Marcon Miranda, C.F. omissis, nata a omissis il omissis, residenti in omissis, in Comune di omissis, hanno presentato istanza prot. n. 304699 del 06/06/2023, per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente, individuato al foglio 53 mappale 154, in via Fornasette, loc. Fornasette, Comune di Cologna Venta (VR), nonché della concessione di derivazione d’acqua sotterranea per medi moduli 0,00717 (pari a 0,717 l/s) e massimi moduli 0,043 (pari a 4,3 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 11.154,57 m3/a ad uso irriguo di colture orticole al di fuori del periodo di fornitura irrigua consortile;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 92 del 14/07/2023 a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

CONSIDERATO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 346881 del 28/06/2023 che rileva una classe di impatto “TRASCURABILE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTA la nota del Gestore Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi s.c. a r.l., prot.n. 358158 del 04/07/2023, con la quale si comunica che non risultano presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi s.c. a r.l.;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 365779 del 06/07/2023 con la quale lo stesso comunica la presenza di rete irrigua consortile strutturata a servizio dei terreni censiti nel catasto del Comune di Cologna Veneta foglio 53 mapp. 134-153-156-219-220-221-366-427-401-428-429-431-435-436-437-440; si precisa che il servizio irriguo consortile inizia il 15/03 e termina il 30/09 di ogni anno;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento prot. n. 518785 del 25/09/2023 ed espresso ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall’art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico e idrologico; tale parere stabilisce che il volume concedibile non dovrà essere superiore a 11.154,57 m3 anno e che il prelievo potrà essere esercitato esclusivamente al di fuori del periodo di fornitura irrigua consortile;

VISTO l’esito della pubblicazione dell’Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 506 del 09/10/2023 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all’Albo Pretorio comunale di Cologna Veneta (VR) per l’acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all’istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche; a seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel procedimento;

VISTO l’esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell’art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 506 del 09/10/2023, in via Fornasette, loc. Fornasette, Comune di Cologna Venta (VR), foglio 53 mappale 154;

VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge;

VISTA la regolare esecuzione dell’opera, in conformità al progetto agli atti dell’U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 304699 del 06/06/2023) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 87410 del 20/02/2024, prodotta in esito al rilascio dell’Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 506 del 09/10/2023;

VISTI il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l’art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs. 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua alle condizioni di cui al disciplinare n. 3095 del 21/03/2024, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bellini Franco e Marcon Miranda, come in premessa indicati, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea in Comune di Cologna Veneta (VR), in loc. Fornasette, al foglio 53, map. 154, per medi mod. 0,00717 (pari a 0,717 l/s) e massimi mod. 0,043 (pari a 4,3 l/s) e un volume massimo annuo di m3 11.154,57 ad uso irriguo al di fuori del periodo di fornitura idrica consortile di acque sotterranee da destinare nei terreni catastalmente individuati al foglio 53 mappali 134-153-156-219-220-221-366-427-401-428-429-431-435-436-437-440 per un’estensione pari a 7,8545 Ha.

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2044, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 3095 del 21/03/2024 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 51,62 calcolato per l’anno 2024 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall’art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all’utilizzazione dell’acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 3095 del 21/03/2024, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell’utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l’allegato disciplinare della concessione d’uso n. 3095 del 21/03/2024, parte integrante del presente decreto, stipulato tra Bellini Franco e Marcon Miranda come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell’Unità Organizzativa Genio civile Verona.

5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e D.Lgs. n. 104/2010), nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’atto ritenuto illegittimo o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Rimangono ferme, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 T.U. n. 1775/1933, le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque (TRAP) e la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di acque pubbliche che devono essere impugnati nel termine di 60 giorni dalla data della notifica o della piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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