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Bur n. 54 del 23 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 208 del 11 aprile 2024

Concessione idraulica per il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale con attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile, denominato Francesco Paiola, in via Benini, nel Comune di Verona. Ditta/Ente: Comune di Verona. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11725.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 465702 del 31/08/2023, l’Amministrazione Comunale di Verona (C.F. e Partita IVA 00215150236), con sede in Piazza Brà n. 1 a Verona, in persona del funzionario della Direzione Patrimonio Dott. Pietro Grigolo (C.F. Omissis), nato a Omissis il Omissis, ha presentato ha istanza di concessione di idraulica per il mantenimento dell’occupazione dell’area demaniale con attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile, denominato Ponte Francesco Paiola, in via Benini, nel Comune di Verona;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 26/01/2024 con voto n. 11, ha espresso parere favorevole al mantenimento del ponte carrabile denominato Ponte Francesco Paiola;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

CONSIDERATO che il Comune di Verona in persona del funzionario della Direzione Patrimonio del Comune di Verona, dott. Pietro Grigolo, formalmente delegato, ha sottoscritto digitalmente il Disciplinare reg. n. 3103 del 04/04/2024 e ha corrisposto il canone richiesto;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/1997, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la D.G.R. n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di rilasciare, all’Amministrazione Comunale di Verona (C.F. e Partita IVA 00215150236), con sede in Piazza Brà n. 1 a Verona, in persona del funzionario della Direzione Patrimonio Dott. Pietro Grigolo (C.F. Omissis), nato a Omissis il Omissis, la concessione idraulica per l’occupazione dell’area demaniale con attraversamento del torrente Avesa con ponte carrabile, denominato Ponte Francesco Paiola, in via Benini, nel Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 12 del 26/01/2024, risultando responsabile delle condizioni statiche dell’opera.

3. di concedere al sopracitato Comune, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il mantenimento dell'attraversamento di cui al punto 2, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a provvedere in forma continua, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;
  2. ad eseguire eventuali lavori di ordinaria manutenzione in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti, nemmeno temporaneamente, con opere, scavi, depositi o altro; nel qual caso il ripristino, a perfetta regola d’arte, sarà a totale carico della ditta richiedente;
  3. a non restringere in alcun modo, nemmeno temporaneamente, con opere, scavi, depositi o altro, le sezioni idrauliche del corso d’acqua;
  4. a non depositare alcun materiale di qualsiasi natura e quantità, anche se provvisoriamente, sul bene demaniale di cui trattasi e nelle immediate vicinanze dell’alveo del corso d’acqua senza la preventiva autorizzazione della Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
  5. a non realizzare ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di 10 metri, come previsto dal R.D. 523/1904 art. 96 lett. f);
  6. a mantenere, a propria cura e spese, sempre libera e pienamente efficiente la sezione del corso d’acqua in corrispondenza dell’attraversamento, eseguendo, per una idonea estensione, comunque non inferiore a metri 10 a monte e a valle, le necessarie e periodiche opere di espurgo, diserbo, taglio della vegetazione e pulizia dell’alveo, ed in particolare in corrispondenza delle pile e spalle; è altresì obbligato a provvedere alle attività volte al mantenimento delle opere necessarie alla difesa delle sponde e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessione in questione; gli interventi di manutenzione dovranno essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione a norma dell’art. 93 del R.D. 523/1904;
  7. a disporre la rimozione di tutti i rifiuti giacenti sulle rive e sulle aree in concessione, ai sensi del D.G.R. n. 793 del 31/03/2009;
  8. a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal U.O. Genio Civile Verona;
  9. a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;
  10. ad assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private di terzi per effetto dei lavori autorizzati;
  11. ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
  12. a garantire sempre l’accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell’amministrazione e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dalla stessa; le eventuali interdizioni dovranno essere rimuovibili in qualsiasi momento dal personale dell’autorità idraulica o da altro soggetto da questa autorizzato;
  13. a comunicare, tempestivamente, all’Autorità Idraulica gli esiti delle verifiche di compatibilità effettuate secondo le indicazioni e le tempistiche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 204 del 1/07/2022;
  14. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

4. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare reg. 3103 del 04/04/2024, il quale è parte integrante del presente decreto. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario, così come i lavori nel corso d’acqua che avessero per unico oggetto la conservazione del ponte, compresi gli interventi per garantire la pulizia della vegetazione e l’officiosità idraulica nel tempo della sezione di deflusso in corrispondenza dell’attraversamento (art. 12 R.D. 523/1904). Per tali interventi sarà comunque necessaria l’autorizzazione idraulica ai sensi dell’art. 93 del R.D. n. 523/1904.

5. la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6. per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, il canone annuo, per il 2024, di importo pari a € 223,71 (euro duecentoventitre/71) come previsto dall’art. 9 del disciplinare reg. n. 3103 del 04/04/2024 e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti e sarà associato alla pratica n. 11725.

7. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8. l’obbligo, a carico del Concessionario, di esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione d’uso e degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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