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Bur n. 48 del 16 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 172 del 04 aprile 2024

Concessione idraulica temporanea per l'occupazione di superficie demaniale di un tratto d'alveo del progno di Fumane per lo svolgimento di una manifestazione non competitiva il giorno 7 Aprile 2024 nei Comuni di Fumane e Marano di Valpolicella (VR). Ditta: Associazione Sportiva Jambo Club 4x4 L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11548.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica temporanea per l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. 99648 del 27/02/2024, l’Associazione Sportiva Jambo Club 4x4, in persona del responsabile pro – tempore, ha chiesta la concessione idraulica temporanea per l’occupazione di un tratto d’alveo del progno di Fumane per lo svolgimento di una manifestazione non competitiva il giorno 7 Aprile 2024 nei Comuni di Fumane e Marano di Valpolicella (VR) che prevede il passaggio di automezzi 4x4 per una lunghezza di circa 450 m;

PREMESSO che l’Associazione ha dichiarato che il transito degli automezzi sarà effettuato sotto l’esclusiva responsabilità della stessa e che tutti i partecipanti sottoscrivono una manleva per sollevare la scrivente Struttura da qualsiasi responsabilità derivante dal transito degli automezzi;

PRESO ATTO dell’istruttoria espletata in data 08/03/2024 dall’Ufficio Opere Idrauliche 1;

RITENUTO che l’occupazione dell’area demaniale è temporanea e limitata alla manifestazione sportiva;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

 

decreta

  1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
  1. Di rilasciare all’Associazione Sportiva Jambo Club 4x4 (C.F. 93211380238) con sede in via Osan n.5 – Fumane (VR), in persona di Damiano Cottini (omissis), la concessione idraulica temporanea per l’occupazione di un tratto d’alveo del progno di Fumane per lo svolgimento di una manifestazione non competitiva il giorno 7 Aprile 2024 che prevede il passaggio di automezzi 4x4 per una lunghezza di circa 450 m da località Somarie (Comune di Fumane) fino alla seconda ansa in località Gardane (Comune di Marano di Valpolicella).
  1. L’autorizzazione è subordinata rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
  1. utilizzare l’area esclusivamente e limitatamente allo svolgimento della manifestazione nel giorno richiesto;
  2. a non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche del corso d’acqua con opere, scavi, depositi o altro;
  3. segnalare, con opportuna segnaletica, lo svolgimento della manifestazione, al fine di evitare incidenti o danni di qualsiasi genere;
  4. sospendere immediatamente la manifestazione in caso di pioggia o di piena;
  5. provvedere, al termine della manifestazione, alla scrupolosa pulizia della superficie utilizzata, a proprie cure e spese;
  6. a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;
  7. sistemare adeguatamente, al termine dell’evento, l’intera area interessata dalla manifestazione e sgomberare l’alveo e le sponde da eventuali mezzi e attrezzature;
  8. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  9. a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;
  10. valutare e richiedere autonomamente ulteriori autorizzazioni, atti di assenso e nulla-osta (a titolo esemplificativo permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, V.I.N.C.A., ...) necessarie per l’esecuzione dell’intervento e non ricomprese nel presente provvedimento;
  11. rispettare tutte le condizioni o previsioni impartite dal personale dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona anche se non espressamente riportate nel presente atto;
  12. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.
  1. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini idraulici, con l’ulteriore avvertenza che l’U.O. Genio Civile di Verona si intende sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, circa gli eventuali incidenti o danni che potrebbero verificarsi a carico di persone, animali e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione di cui trattasi.
  1. Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati, cittadini Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini del legittimo svolgimento della manifestazione.
  1. Saranno a carico del Concessionario eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nello svolgimento della manifestazione.
  1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3) comporterà l’immediata decadenza della concessione, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
  1. Per la presente concessione idraulica è determinato il canone di € 223,71 (euro duecentoventitre/71), come disposto dalla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione d’uso e degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

    Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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