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Bur n. 44 del 09 aprile 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 80 del 25 marzo 2024

Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) con sede legale in via Brusà, 6 35040 Sant'Urbano (PD). Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 35040 - S. Urbano (PD). Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000, per le annualità 2022 e 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i. per le annualità 2022 e 2023 della discarica di Sant'Urbano (PD) gestita dalla ditta GEA S.r.l..

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 64 del 29.12.2020 si è rilasciata alla Ditta GEA S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica “tattica regionale” ubicata presso il comune di Sant’Urbano (PD); l’atto comprende il Provvedimento favorevole di VIA, adottato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 378 del 10.04.2020, l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’impianto, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020;

RICHIAMATO il punto 10 del provvedimento unico regionale n. 64 del 29.12.2020, con cui è stata approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 la tariffa provvisoria di conferimento di rifiuti provenienti dal Veneto, così come stabilito al punto 8 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, Decreto n. 1092 del 28.12.2020, pari a 71,50 €/ton a valere dal 01.01.2021;

RILEVATO che con provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 321 del 29.12.2023 è stata aggiorna la tariffa di conferimento 2021 dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000, in attuazione del punto 11 del provvedimento n. 64/2020, per una tariffa pari a 74,68 euro a tonnellata (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi); la tariffa è costituita dal costo industriale pari a 70,68 euro a tonnellata, a cui vanno aggiunte le sole somme a disposizione del Comune per messa in sicurezza della viabilità di accesso alla discarica pari a 4 euro a tonnellata;

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, questa Amministrazione ha sospeso ogni procedimento di approvazione della tariffa ex art. 36 della L.R. n. 3/2000 e ha proceduto con gli adempimenti previsti dalla citata delibera, in quanto norma sovraordinata;

RILEVATO infatti che la discarica di Sant’Urbano, gestita da GEA Srl, nell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR), approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09.08.2022, è stata individuata come impianto di piano per il territorio regionale e per quanto concerne la citata Deliberazione ARERA individuata come impianto minimo;

DATO ATTO che con DGR n. 1691 del 30.12.2022, al fine di una più completa attuazione della regia regionale sui flussi di collocamento del rifiuto di origine urbana è stato individuato il “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, nella Direzione regionale competente in materia di rifiuti con il supporto della Segreteria tecnica istituita con DGR 1495 del 29.11.2022;

VISTA la nota prot. 272140 del 19.05.2023 e in conformità alle previsioni contenute nei commi 7.2 e 7.3 della citata deliberazione di ARERA recante “l’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, la ditta ha predisposto il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal metodo ARERA e tutta la documentazione, comprensiva delle integrazioni istruttorie e stata acquisita, da ultimo, al prot. regionale n. 669249 del 18.12.2023;

RILEVATO che la succitata documentazione è stata presentata utilizzando gli schemi tipo adottati da ARERA con Determinazione n. 1/2022 DRIF comprensivi del piano economico finanziario quadriennale, relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità e ulteriori documenti contabili utili per le valutazioni del soggetto competente;

DATO ATTO che alcune sentenze del TAR Lombardia hanno annullato la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", in quanto l'Autorità, a parere del Tribunale, è andata oltre i compiti che la norma le ha attribuito;

RILEVATO che le decisioni del TAR Lombardia sono state confermate da quattro recenti sentenze della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023) che hanno rigettato i ricorsi intentati da ARERA e, pertanto, hanno confermato le sentenze del TAR di annullamento della deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

PRESO ATTO che da tali sentenze viene confermato che solo dopo l'adozione del Programma nazionale – con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi - ARERA avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, al paragrafo 9.6 recepisce e fa proprio nella sostanza quanto impartito dalle disposizioni di cui alla Delib. n. 363/2021 di ARERA, che costituisce in realtà la corretta sedes materiae, date le competenze individuate dall'art. 198 bis del Codice dell'ambiente;

VISTO che l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR), è stato approvato successivamente al Programma nazionale ed è stato predisposto anche in coerenza con quanto impartito dalla programmazione sovraordinata (si veda a tal proposito il contenuto del paragrafo 2.2);

VISTO altresì che ARERA, con la Delibera 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, ha recepito le citate sentenze del Consiglio di Stato, stabilendo che i criteri per la determinazione delle tariffe regolate si debbano applicare a decorrere dal 2024 e ha stabilito i tassi di remunerazione del capitale per il servizio integrato di gestione rifiuti urbani e per gli impianti di trattamento per il biennio 2024-2025;

RITENUTO che, non sussistendo più il concetto di validazione della tariffa, prevista al punto 7.4 della Delib. n. 363 del 2021 ai fini della successiva approvazione di ARERA per la tariffa 2022 e 2023, si debba comunque provvedere all’aggiornamento ed approvazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000, al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione degli impianti di Piano;

RITENUTO di procedere, in linea con il principio di semplificazione, all’approvazione della tariffa ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000 facendo riferimento alla metodologia ARERA, che non è stata oggetto dei ricorsi e relative sentenze e costituirà il riferimento per la definizione delle tariffe per il biennio 2024-2025, come recentemente previsto con la Deliberazione ARERA n.7/2024/R/rif e confermata dalla Deliberazione ARERA n.72/2024/R/rif;

RILEVATO che, da un’accurata analisi svolta dalla Segreteria tecnica di Piano di cui alla DGR n. 1495 del 29.11.2022, vi è congruità del metodo MRT-2 di ARERA con le finalità e i principi esposti nell’art. 36 della L.R. n. 3/2000;

RILEVATO altresì che, allo scopo di non diversificare le modalità di approvazione delle tariffe degli impianti di piano, con Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 27 è stata attribuita alla Regione la competenza dell’approvazione dei progetti e delle autorizzazioni relativi a tali impianti e pertanto, ai sensi dell’art.36 della legge regionale n. 3/2000, è l’Ente che ne approva anche la tariffa di conferimento;

DATO ATTO inoltre che il metodo, basato sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ha il vantaggio di essere stato applicato in modo uniforme sul territorio regionale ed è basato su dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie delle Società;

VISTO che con nota prot. n. 91533 del 22.02.2024 è stato avviato il procedimento di approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per le annualità 2022 e 2023 ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000 e indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art 14 e 14-ter della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle risultanze della citata Conferenza di servizi, tenutasi in data 01.03.2024, che ha approvato all’unanimità le tariffe per le annualità 2022 e 2023, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 128436 del 12.03.2024;

CONSIDERATO che nella relazione istruttoria presentata in Conferenza di servizi, predisposta secondo lo schema della relazione di accompagnamento di ARERA, è stata descritta l’attività di validazione eseguita sulla documentazione trasmessa e le conseguenti azioni predisposte di correzione;

RILEVATO che la Regione ha adottato alcune scelte metodologiche volte a garantire la copertura dei costi per gli impianti di discarica; in particolare laddove la vita utile regolatoria dei cespiti ammessi a riconoscimento tariffario eccedesse la fine dell’operatività dell’impianto, è stato introdotto la costituzione di un apposito fondo di accantonamento valorizzato convenzionalmente tra i Costi operativi incentivanti (COI) allo scopo di consentire il recupero del valore delle immobilizzazioni nette all’interno del periodo di operatività della discarica; laddove si siano manifestati dei delta eccedenti il limite di crescita, si è attribuito un fattore K volto a mitigare gli effetti del limite di crescita nell’ottica di assicurare il recupero dei costi ulteriori all’interno del periodo regolatorio;

CONSIDERATO che nel Piano Economico Finanziario presentato, a seguito della sottoscrizione dell’accordo novativo in fase di approvazione del PAUR tra Regione del Veneto, Comune di Sant’Urbano e Gea srl, la ditta ha stimato ulteriori 15 anni di oneri per la gestione del post-esercizio, che in fase di validazione sono stati inseriti tra i COI;

RITENUTO di concedere il conguaglio per gli anni 2022 e 2023 rispetto alla tariffa definitiva 2021 approvata con DDR n. 321 del 29.12.2023, dato che il medesimo provvedimento non aveva previsto il conguaglio rispetto alla tariffa provvisoria 2021 realmente riscossa;

DATO ATTO che i mancati introiti generati dal mancato conguaglio sulla tariffa realmente riscossa, che comportano una mancata copertura dell’accantonamento del fondo post chiusura della discarica, potranno essere valorizzati in fase di validazione della tariffa calcolata con il metodo ARERA per le annualità 2024-2025;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2023;

VISTE le Deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF, n.7/2024/R/rif e n.72/2024/R/rif;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti e delle risultanze della Conferenza di servizi non sono emersi elementi ostativi all’approvazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000 per le annualità 2022 e 2023;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare la tariffa da applicare ai rifiuti di origine urbana conferiti nella discarica tattica regionale di S. Urbano (PD) sulla base del provvedimento regionale di regolazione dei flussi per l’annualità 2022 pari a 78,71 euro a tonnellata (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi); la tariffa è costituita dal costo industriale di 74,71 euro a tonnellata, a cui vanno aggiunte le sole somme a disposizione del Comune per la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla discarica pari a 4 euro a tonnellata;
  3. di approvare la tariffa da applicare ai rifiuti di origine urbana conferiti nella discarica tattica regionale di S. Urbano (PD) sulla base del provvedimento regionale di regolazione dei flussi per l’annualità 2023 pari a 82,97 euro a tonnellata (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi); la tariffa è costituita dal costo industriale di 78,97 euro a tonnellata, a cui vanno aggiunte le sole somme a disposizione del Comune per la messa in sicurezza della viabilità di accesso alla discarica pari a 4 euro a tonnellata;
  4. di applicare le tariffe come definite ai punti 2) e 3) ai rifiuti conferiti in impianto rispettivamente a partire dal 1 gennaio 2022 e 2023, con possibilità di conguaglio rispetto alla tariffa definitiva 2021 approvata con DDR n. 321 del 29.12.2023;
  5. di stabilire che le somme spettanti a titolo di conguaglio rispetto alle tariffe approvate ai punti 2) e 3) dovranno essere compensate con i futuri conferimenti, anche mediante rateizzazione del pagamento;
  6. di stabilire che il recupero degli importi extra cap conteggiati per le annualità 2022 e 2023 nel PEF 2022-2025, potrà avvenire nell’ambito della validazione delle tariffe per gli anni successivi nel rispetto delle indicazioni di ARERA;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta GEA S.r.l., alla Provincia di Padova, al Comune di Sant’Urbano (PD), ai Consigli di bacino Rifiuti del Veneto e ARPAV - U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti;
  8.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

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