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Bur n. 44 del 09 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 159 del 25 marzo 2024

Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del Progno Valpantena con ponte in struttura metallica per due tubazioni di teleriscaldamento in località San Felice Extra, nel Comune di Verona. - Rinnovo. Ditta: AGSM AIM Calore s.r.l. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 6527.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il rinnovo della concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con decreto n. 29 del 02.02.2011, il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società AGSM AIM Calore S.p.A. la concessione idraulica per l’attraversamento aereo del Progno Valpantena con ponte in struttura metallica per due tubazioni di teleriscaldamento in località San Felice Extra, nel Comune di Verona.

PREMESSO che dal 01.01.2021 la Società AGSM AIM Calore S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09.02.2021 prot. n. 59569;

PREMESSO che con nota prot. n. 2115/22 datata 16.03.2022, pervenuta in data 17.03.2022 prot. n. 123511, la Società AGSM AIM Calore s.r.l. ha comunicato il cambio di denominazione sociale per i servizi di teleriscaldamento, informando che quest’ultimi sono stati conferiti alla Società medesima da AGSM AIM S.p.A. a decorrere dal 01.01.2022;

PREMESSO che con nota sopra citata la Società AGSM AIM Calore s.r.l. ha espresso la volontà di subentrare in tutti i rapporti facenti capo ad AGSM AIM S.p.A.;

PREMESSO che, con nota prot.n. 91875 del 28.02.2022, la Società AGSM AIM Calore s.r.l. ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;

VISTO il parere favorevole del Ministero Lavori Pubblici – Magistrato alle Acque di Venezia- prot. n. 1268 in data 21.09.1989;

PRESO ATTO che l’opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell’atto di notorietà in data 11.02.2022;

CONSIDERATO che la Società AGSM AIM Calore s.r.l. ha sottoscritto il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. di rilasciare, alla Società AGSM AIM Calore s.r.l. con sede in (omissis), in persona dell’Amministratore unico Francesco Berton, (omissis), all’uopo delegato, la concessione idraulica per l’attraversamento aereo del Progno Valpantena con ponte in struttura metallica per due tubazioni di teleriscaldamento in località San Felice Extra, nel Comune di Verona.
  3. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio civile di Verona, n. 3054 del 02.02.2024, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.
  4. la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
  5. per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, il canone annuo, per il 2023, di € 215,15 (euro duecentoquindici/15) come previsto rispettivamente dall’art. 9 del disciplinare citato e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
  6. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
  7. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

    Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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