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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 36 del 21 febbraio 2024
Ditta VIVI S.R.L. Conferimento della concessione mineraria n. 48 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "IGEA", ubicata nel comune di ABANO TERME (PD) L.R.40/1989.
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale denominata “IGEA”, ubicata nel comune di ABANO TERME (PD) e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023.
Il Direttore
PREMESSO che
PRESO ATTO che la concessione mineraria di acqua termale denominata “IGEA” si estende su un’area di ha 1.74.00 e che ad oggi le pertinenze sono rappresentate da 1 pozzo che raggiunge una profondità di 253 metri dal p.c. avente una temperatura dell’acqua di 77,4 gradi centigradi e una portata di c/a di 400 litri al minuto, che alimenta lo stabilimento termale denominato FORMENTIN situato nel Comune di Abano Terme (PD) per il quale è stata chiesta ed è in corso di autorizzazione l’annessione delle piscine dello stabilimento di acqua termale in esso adiacente denominato IGEA SUISSE;
VISTO il D.D.R. n. 266 del 13/07/2023 di avvio della procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, della concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “IGEA”, ricadente nel comune di Abano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno);
TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 97 del 25/07/2023, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme (PD) per 60 giorni consecutivi a partire dal 25/07/2023 al 23/09/2023 come da comunicazione del Comune di ABANO TERME (PD), acquisita al ns. prot. 526267 del 28/09/2023;
VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta VIVI S.R.L. (CF: 03569230281) con sede legale in Abano Terme (PD), via Busonera, n. 19 e acquisita al prot. n. 517081 in data 25/09/2023, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n. 266/2023;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 266/2023 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta VIVI S.R.L. (CF: 03569230281);
DATO ATTO che la succitata domanda e l’allegato programma di coltivazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Regione e nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme (PD) per un periodo di 15 giorni (quindici) dal 06/10/2023 al 21/10/2023 come da comunicazione del Comune di Abano Terme (PD) del 23/10/2023, acquisita al ns. prot. 575844 del 23/10/2023 ed ai sensi delle D.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 nonché dal disciplinare allegato al bando di gara Decreto n. 266 del 13/07/2023;
RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che:
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 0610123 del 13/11/2023 di avvio del procedimento di conferimento della concessione.
CONSIDERATO che è stata richiesta al prot. 0103552 in data 28/11/2023, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta VIVI S.R.L. (CF: 03569230281) e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma tre del D.Lgs. 159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al conferimento della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;
PRESO ATTO che l’art. 13 della L.R. 40/1989 prevede come indicato all’art. 11 del disciplinare del bando ad evidenza pubblica approvato con D.D.R. n. n. 266 del 13/07/2023 che la ditta concessionaria deve presentare nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell’ambito della concessione;
VISTO il D.D.R. n. 388 del 31/10/2023 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;
PRESO ATTO che:
RILEVATO che la ditta VIVI S.R.L. ha costituito un deposito cauzionale in numerario dell’importo di Euro 8.000,00 per la concessione in oggetto (Bolletta n. 0001578 del 18/01/2021 DDR n. 43 del 28.01.2021 - DDR n. 314 del 16.07.2020 – di regolarizzazione contabile del deposito cauzionale);
RITENUTO pertanto, di adeguare il deposito cauzionale in essere agli obblighi derivanti dal presente decreto di conferimento di concessione all’importo complessivo di Euro 13.471,92 come sopra determinato, mediante integrazione di Euro 5.471,92 oppure, in alternativa, mediante polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato per l’importo complessivo di Euro 13.471,92 sostitutiva dell’importo esistente;
VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;
VISTO il D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta VIVI S.R.L. (CF: 03569230281) la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “IGEA” nel Comune di Abano Terme (PD) per 21 anni a partire dal 01/01/2024;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Vincenzo Artico
(seguono allegati)
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