Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 21 del 13 febbraio 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 22 del 22 gennaio 2024

Concessione idraulica inerente l'occupazione di superficie demaniale temporanea del torrente Alpone con una passerella provvisoria a sostegno delle tubazioni dei sottoservizi, in corrispondenza di Piazza dei Martiri, nel Comune di Monteforte d'Alpone (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c.a.r.l. L.R. n° 41/88 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11727 (collegata alla pratica n.11607 del Comune di Monteforte d'Alpone).

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica per attraversamento di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 142312 del 12/09/2023, la Ditta Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in via Lungadige Galtarossa, n. 8 – 37133 Verona – P.IVA 03567090232 – in persona del Direttore Tecnico, Ing. Rigodanze Isacco OMISSIS, ha presentato istanza di concessione idraulica inerente l’occupazione di superficie demaniale temporanea del torrente Alpone con una passerella provvisoria a sostegno delle tubazioni dei sottoservizi, in corrispondenza di Piazza dei Martiri, nel Comune di Monteforte d’Alpone (VR);

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 28/09/2023 con voto n. 135, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare di concessione, allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

CONSIDERATO che la Ditta Acque Veronesi S.c. a r.l. ha sottoscritto digitalmente il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto;

VISTO il Decreto n. 373 del 20/07/2023 con il quale l’U.O. Genio Civile di Verona ha rilasciato al Comune di Monteforte d’Alpone la concessione idraulica inerente l’occupazione di superficie demaniale con l’attraversamento del torrente con un ponte carrabile e ha autorizzato i lavori di sistemazione delle sponde del torrente stesso e il rifacimento del ponte;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare, alla Ditta Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in via Lungadige Galtarossa, n. 8 – 37133 Verona – P.IVA 03567090232 – in persona del Direttore Tecnico, Ing. Rigodanze OMISSIS, la concessione inerente l’occupazione di superficie demaniale temporanea del torrente Alpone con una passerella provvisoria a sostegno delle tubazioni dei sottoservizi, in corrispondenza di Piazza dei Martiri, nel Comune di Monteforte d’Alpone (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 135 del 28/09/2023.

3. Di concedere, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopracitata occupazione di superficie demaniale temporanea del torrente Alpone con una passerella provvisoria a sostegno delle tubazioni dei sottoservizi, in corrispondenza di Piazza dei Martiri, nel Comune di Monteforte d’Alpone (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni specifiche:

  1. La Ditta dovrà dare comunicazione dell’avvio delle operazioni di demolizione della passerella a conclusione del periodo transitorio e trasmettendo apposita domanda con le soluzioni definitive per l’attraversamento degli impianti;

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizione di carattere generale:

  1. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  2. a non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche della valle con opere, scavi, depositi o altro;
  3. a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;
  4. comunicare in anticipo l’inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell’esecuzione delle prescrizioni impartite;
  5. valutare e richiedere autonomamente ulteriori autorizzazioni, atti di assenso e nulla-osta (a titolo esemplificativo permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, V.I.N.C.A., ...) necessarie per l’esecuzione dell’intervento e non ricomprese nel presente provvedimento;
  6. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  7. a provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;
  8. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  9. a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;
  10. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata, che sono contenute nel disciplinare sottoscritto digitalmente dalle parti interessate con numero di reg.2982, il quale forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

5. La durata della presente concessione in anni 2 (anni due) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, il canone annuo, per il 2023, di € 215,13 (Euro duecentoquindici/13) come previsto rispettivamente dall’art. 9 del disciplinare citato e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, che l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8. L’obbligo, a carico del Concessionario, di esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione d’uso e degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

Torna indietro