Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 24 del 20 febbraio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 267 del 11 dicembre 2023

Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. - Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE) Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate al Punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla SE.FI. Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'impianto sito in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE).

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

RICHIAMATO il DDATST n. 76 del 6 settembre 2017 con cui è stata rilasciata alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per la gestione dell’installazione di cui all’oggetto;

RICHIAMATI i seguenti Decreti di modifica del succitato DDATST n. 76 del 6 settembre 2017:

DDATST n. 98 del 13/11/2018 adeguamento alla DGRV n. 119/2018;

DDATST n. 30 del 21/03/2019 sospensione delle prescrizioni sulla miscelazione a seguito delle ordinanze del TAR;

DDDA n. 182 del 17/06/2019 sospensione delle prescrizioni sulla miscelazione a seguito delle ordinanze del TAR;

DDDA n. 432 24/05/2021 annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati e avvio del procedimento per adeguamento alla DGRV n. 119/2018 a seguito delle Sentenze TAR;

DDDA n. 563 del 30/06/2021 approvazione PMC Rev 03.

Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA l’istanza di procedura in oggetto e la documentazione ad essa allegata presentata e acquisita al protocollo regionale in data 20.09.2022 con i nn. 432839, 432846, 432852, 432858, 432861;

PRESO ATTO della completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che ai sensi dall’art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 la documentazione presentata dalla Ditta è stata pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto in data 18.10.2022;

VISTO il verbale della CdS del 04.11.2022 convocata con nota del 14/10/2022 prot. reg. n. 0479814, trasmesso con nota del 01.12.2022 prot. reg. n. 0555222;

CONSIDERATA la nota n. prot. 91447 del 16.02.2023 con la quale è stato trasmesso il collaudo statico per la riattivazione del capannone B2 e contestualmente sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica della disposizione delle aree funzionali nel fabbricato B2 e il ripristino dei quantitativi di cui all’AIA n. 76/2017 temporaneamente ridotti a seguito di episodio di incendio del 23/04/2018;

VISTA la nota prot. reg. n. 115710 del 01/03/2023 con la quale si conferma la non sostanzialità della modifica di cui sopra ferma restando la necessità di provvedere collaudo delle aree di stoccaggio ai sensi dell’art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;

CONSIDERATA la presentazione del collaudo sugli stoccaggi (nota n. prot. 123957 del 06.03.2023);

CONSIDERATO che punto di emissione in atmosfera della zona H non risulta ad oggi ripristinato, ma il cronoprogramma dei lavori ne prevede la riattivazione entro il 31.12.2023;

CONSIDERATO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022 ha integralmente confermato le prescrizioni della DGR 119/2018;

RITENUTO di non applicare alle miscele di oli usati le prescrizioni n. 3, 6, 11 di cui al paragrafo 4.3 dell’Allegato A alla DGR n. 119/2018, in quanto la miscelazione degli oli risulta espressamente ammessa dall’art. 216 bis del D.Lgs. n. 152/2006 in deroga al comma 1 dell’art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 sin dalle fasi di deposito temporaneo e raccolta;

RITENUTO che, nel caso specifico di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti singolarmente confezionati), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di campionamento e analisi, in quanto ciascun singolo rifiuto componente la miscela continua a mantenere le proprie HP;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota n. 181123 e 181135 del 03.04.2023 in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 04.11.2022;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, nella seconda seduta del 23.05.2023, convocata con nota n. 0238207 del 04.05.2023, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 0325808 del 16.06.2023, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la documentazione della Ditta (prot. reg. n. 530338 del 02.10.2023) contenente, in esito alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 23.05.2022, la versione aggiornata di: PMC/PGO, planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche, gruppi (classi) di miscelazione, elenco dei rifiuti prodotti dalle attività di selezione e cernita cui non viene attribuito un CER del capitolo 19;

CONSIDERATO che la Ditta ha fornito ulteriore documentazione per le vie brevi relativa ai gruppi (classi) di miscelazione indicando gli specifici destini di trattamento sottesi alle generiche codifiche di cui agli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 indicate per ciascun gruppo (classe);

RITENUTO di prevedere alcune modifiche ai gruppi (classi) di miscelazione proposti dalla Ditta in particolare:

  • eliminazione dei rifiuti a esclusiva matrice organica nei gruppi destinati a stabilizzazione, solidificazione, inertizzazione in quanto non sensibili allo specifico trattamento (cfr. Cap. 5.1 Bref);
  • eliminazione dei medicinali citotossici e citostatici dai gruppi non destinati a incenerimento/recupero energetico per coerenza con le previsioni del DPR n. 254/2003;
  • qualora il gruppo per specifico destino sia costituito da un unico CER, trasferimento e gestione del CER alla categoria delle miscele di rifiuti aventi medesimo CER e diverse HP;
  • gestione distinta delle emulsioni clorurate/alogenate di cui alla classe 29 rispetto alle emulsioni non clorurate/non alogenate, con obbligo di rendicontazione degli impianti di destino che effettuano il recupero R9;
  • obbligo di rendicontazione degli impianti di destino che effettuano il recupero R2, per le classi 16 e 17 relative a rifiuti alogenati;
  • stralcio dei destini R2 e R4 dalla classe generica 28 “altri rifiuti”, in quanto si tratta di operazioni di recupero di materia già previste nei gruppi relativi alle pertinenti merceologie.

PRESO ATTO della richiesta, pervenuta per le vie brevi, di ammettere il codice EER 161001*- rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose all’operazione di separazione fisica (R12/D13). Considerato che tale CER risulta simile ad altri sottoposti alla medesima operazione, si ritiene di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta.

VISTA la versione aggiornata del PMC/PGO Rev 05 del 31.10.2023 e l’acquisizione del parere espresso da ARPAV (prot. reg. n. 605862 del 09.11.2023);

VISTI i seguenti pareri rilasciati dagli Enti coinvolti:

  • Città Metropolitana di Venezia – Area Tutela Ambiente acquisito al prot. reg. n. 228409 del 28.04.2023;
  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. n. 15382 / O.2.9 acquisito al prot. reg. n. 509056 del 03.11.2022.

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di:

  • prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nelle sedute del 04.11.2022 e del 09.05.2023;
  • rilasciare alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l. (Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE)) l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006.

RILEVATO che la Ditta risulta certificata ai sensi della norma EMAS;

VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nelle sedute del 04.11.2022 e del 09.05.2023.

3. Si rilascia alla ditta Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., P.IVA 02405830270, con sede legale Sede legale e ubicazione installazione in Via Argine di Mezzo, 25, San Donà di Piave (VE), catastalmente censita al Foglio 68, mappale n. 245, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell’AIA già rilasciata con DDATST n. 76/2017 e ss.mm.ii;

4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 8 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata EMAS; inoltre:

4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione EMAS, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione EMAS attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006.

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Città Metropolitana di Venezia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.

7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

7.1. Allegato A: Prescrizioni e Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

7.1.1. Allegato A1: Elenco CER e operazioni autorizzate;

7.1.2. Allegato A2: Planimetria delle aree di gestione rifiuti acquisita con prot. reg. n. 181135 del 03.04.2023;

7.1.3. Allegato A3: Planimetria della rete fognaria e trattamento scarichi, acquisita con prot. reg. n. 530338 del 02.10.2023.

8. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento.

9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0479814 del 14.10.2022.

10. Il presente provvedimento è notificato alla Ditta SE.FI. Ambiente S.r.l., e comunicato a Comune di San Donà di Piave (VE), Città Metropolitana di Venezia, ARPAV.

11. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

267_AllegatoA0_DDR_267_11-12-2023_523172.pdf
267_AllegatoA1_DDR_267_11-12-2023_523172.pdf
267_AllegatoA2_DDR_267_11-12-2023_523172.pdf
267_AllegatoA3_DDR_267_11-12-2023_523172.pdf

Torna indietro