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Bur n. 21 del 13 febbraio 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 31 del 25 gennaio 2024

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, in via Taiola, Comune di Monteforte d'Alpone, su fg. 16 mappale 13. Richiedente: Zambon Ambrogio R.D. 11.12.1933, n. 1775. Pratica D/14003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di ricerca e concessione prot. n. 106988 del 24/02/2023; avviso di deposito della domanda prot. n. 142504 del 14/03/2023 pubblicato sul BUR n. 41 del 24/03/2023; valutazione ex ante di derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 142512 del 14/03/2023; dichiarazione Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 154698 del 21/03/2023; dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 249670 del 10/05/2023; parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 595839 del 03/11/2023; richiesta del 21/11/2023 con n. prot. 624003 al Comune di Monteforte d'Alpone e all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo idrico in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa nazionale. ordinanza n. 577 del 16/11/2023 di ammissione ad istruttoria dell'istanza; referto di pubblicazione dell'ordinanza prot. n. 686732 del 28/12/2023.

Il Direttore

PREMESSO che Zambon Ambrogio, C.F. omissis, nato a omissis il omissis e residente in omissis nel Comune di omissis, ha presentato istanza prot.n. 106988 del 24/02/2023, per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente, individuato al fg. 16 mappale 13, in via Taiola, Comune di Monteforte d’Alpone, nonché della concessione di derivazione d’acqua sotterranea per medi moduli 0,0055 (pari a 0,55 l/s) e massimi moduli 0,033 (pari a 3,3 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 8.500,00 m3/a ad uso irriguo;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET 41 del 24/03/2023a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

CONSIDERATO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 142512 del 14/03/2023 che rileva una classe di impatto “TRASCURABILE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTA la nota del Gestore Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi s.c. a r.l., prot.n. 154698 del 21/03/2023, con la quale si comunica che non risultano presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi s.c. a r.l.;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 249670 del 10/05/2023 con la quale comunica che i terreni individuati nel Comune di Monteforte d’Alpone su foglio 16 mappali 14 - 493 - 226 - 10 - 115 - 170 - 171 - 492 - 162 - 163 - 12 - 13 - 15 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 197 non sono attualmente coperti dal servizio irriguo;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento prot. n. 595839 del 03/11/2023, ed espresso ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall’art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico e idrologico; tale parere stabilisce che il volume massimo concedibile sia di 6.800,00 mc/a (in luogo dei mc/a 8.500,00 richiesti con l’istanza sopra citata), con conseguente rivalutazione della portata media in l/s 0,44 e massima in l/s 2,64;

CONSIDERATO che il sopracitato parere del Distretto delle Alpi Orientali, pur favorevole per quanto di competenza, segnala comunque uno stato chimico “non buono” del corpo idrico in argomento in relazione al superamento degli standard di qualità ambientale delle seguenti sostanze: cromo esavalente, pfos e pfoa;

VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l’U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone e all’AULSS territorialmente competenti, con lettera del 21/11/2023 n. prot. 624003 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l’uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle acque con l’uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;

VISTO l’esito della pubblicazione dell’Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 577 del 16/11/2023 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all’Albo Pretorio comunale di Monteforte d’Alpone (VR) per l’acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all’istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel procedimento;

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. Di autorizzare Zambon Ambrogio, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito al foglio 16 mappale 13, in via Taiola, in Comune di Monteforte d’Alpone, per medi moduli 0,0044 (pari a 0,44 l/s) e massimi moduli 0,0264 (pari a 2,64 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 6.800,00 m3/a ad uso irriguo, dei territori catastalmente individuati al foglio 16 mappali 14 - 493 - 226 - 10 - 115 - 170 - 171 - 492 - 162 - 163 - 12 - 13 - 15 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 197, per una superficie pari a 6,8 ha, con una frequenza di prelievo pari a 180giorni/anno e 24 ore/giorno. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

a. la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all’uso idropotabile che ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi; 

b. la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda; 

c. dovrà essere installato un contatore per la misurazione dei consumi, come previsto dalla documentazione progettuale;

d. dovranno essere eseguite, dopo la realizzazione del pozzo, prove di portata a tre o più gradini con portate almeno doppie di quella massima richiesta, volte a confermare sul campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi esiti all’U. O. Genio Civile di Verona per le eventuali limitazioni o condizioni all’emungimento;

e. il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

f. qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

g. ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

h. qualora la temperatura dell’acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all’allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

i. il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

l. in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet http:// www. isprambiente. gov.it/ site/ it-IT/ISPRA/ Adempimenti_di_legge/ Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l’inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

m. copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;

n. nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;

o. ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l’esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell’art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte del richiedente ai sensi dell’art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra

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