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Bur n. 21 del 13 febbraio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 25 del 30 gennaio 2024

Ronda Engineering S.B. S.r.l. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del "plasma al microonde", per la produzione di energia elettrica da motore endotermico installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la realizzazione e l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del "plasma al microonde", per la produzione di energia elettrica da motore endotermico installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI).

Il Direttore

VISTA la nota della ditta Ronda Engineering S.B. S.r.l. del 13.06.2023, assunta al protocollo regionale con prot. n. 318211 del 13.06.2023, con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del “plasma al microonde”, per la produzione di energia elettrica da motore endotermico installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI);

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 352293 del 30.06.2023 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi contestualmente convocata per il giorno 08.08.2023;

VISTI gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi del 08.08.2023 di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 485952 del 08.09.2023 e la conseguente richiesta di documentazione integrativa;

RILEVATO che la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita al prot. reg. n. 583823 del 26.10.2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 612464 del 14.11.2023 con cui si è convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 12.12.2023;

PRESO ATTO del contributo istruttorio trasmesso da ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest (USACO) con prot. 109226 del 11.12.2023 e acquisito al prot. reg. n. 659960 del 12.12.2023;

PRESO ATTO del parere trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza con prot. 32123 del 20.12.2023 (prot. reg. n. 683625 del 27.12.2023) e le condizioni ivi contenute al fine dell’inizio dell’attività di conferimento rifiuti;

VISTI gli esiti della riunione Conferenza di Servizi del 12.12.2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 9428 del 09.01.2024 e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;

VERIFICATO che la Ditta ha trasmesso il Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 acquisito al prot. reg. n. 23355 del 16.01.2024;

PRESO ATTO che ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest (USACO) – con prot. n. 08169 del 29.01.2024, acquisito al prot. reg. n. 49040 del 30.01.2024, ha riscontrato positivamente il Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 trasmesso dalla Ditta, ribadendo quanto già indicato nel contributo istruttorio prot. n. 109226 del 11.12.23 (allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 12.12.2023) relativamente alle metodiche analitiche da applicare nella sperimentazione;

CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti dall’attività di gestione rifiuti effettuata presso l’installazione e provenienti dalle operazioni autorizzate, non possono avvalersi del deposito temporaneo e devono essere autorizzati allo stoccaggio (D15-R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

PRESO ATTO che lo scopo della sperimentazione, condotta per singole campagne, ciascuna delle quali dedicata ad una sola tipologia di rifiuto identificata da unico CER, unico produttore, unico sito di produzione del rifiuto, accompagnato da specifica omologa, consiste quindi nella:

  • verifica dei requisiti di esclusione dal campo di applicazione del titolo III bis della parte IV del d.lgs. 152/06 di cui all’art. 237-quater comma 2, lettera a);

CONSIDERATO che ogni campagna dovrà verificare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia che i gas prodotti sono purificati in misura tale da: 1) non costituire più rifiuti prima della loro combustione e 2) non provocare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

RITENUTO pertanto che non possano essere imposti VLE per le singole campagne di sperimentazione al camino del motore endotermico in cui avviene la combustione del syngas, in quanto oggetto della sperimentazione è proprio la verifica delle condizioni emissive della combustione del syngas per confronto con le emissioni della combustione del gas naturale nel medesimo motore endotermico;

PRESO ATTO che l’attività di sperimentazione prevede che tutti i rifiuti liquidi vengano gestiti esternamente all’installazione e che le aree esterne al capannone in cui sarà posizionato l’impianto di sperimentazione saranno coinvolte solo da operazioni di transito dei mezzi per la movimentazione dei big bag chiusi dal container esterno di stoccaggio all’impianto all’interno del capannone;

PRESO ATTO che in data 30.10.2023 con prot. PR_VRUTG_Ingresso_0107719_20231030 è stata trasmessa la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico della Ronda Engineering S.B. S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;

PRECISATO che l’avvio dell’impianto è subordinato all’adempimento di quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza con prot. 32123 del 20.12.2023 (prot. reg. n. 683625 del 27.12.2023);

VERIFICATO che la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha comunicato che a carico della Ronda Engineering S.B. S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data del 30.10.2023 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011;

RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12.12.2023 vi siano i presupposti per rilasciare alla Ronda Engineering S.B. S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale;

decreta

1. La ditta RONDA ENGINEERING S.B. S.r.l., con sede legale in via Vegri, 83– Zanè (VI), C.F./P.IVA 02510300243 è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con tecnologia “plasma al microonde”, per la produzione di energia elettrica da motore endotermico installato nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI), censito catastalmente dal Foglio 20 dai m. n. 405 sub 12 graffato al m.n. 137 sub 6 C.F. e dal m. n. 136 C.T.

2. La sperimentazione dovrà iniziare entro 3 (tre) mesi dalla notifica del presente provvedimento e durare complessivamente non più di 2 (due) anni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo motivate proroghe.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV la seguente documentazione:

  1. dichiarazione di fine lavori;
     
  2. comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;
     
  3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
     
  4. comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto (con presa d’atto formale);
     
  5. documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011.


Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

4. La Ditta potrà trattare presso l’installazione le tipologie di rifiuto riportate di seguito in tabella; sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti;


Tabella 1

CER

 Descrizione

020104

 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

030307

 Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030310

 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

030311

 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli in cui alla voce 030310

040108

 Rifiuto di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

040109

 Rifiuti proveniente dalle operazione di confezionamento e finitura

040199

 Rifiuti non specificati altrimenti (1)

040222

 Rifiuti da fibre tessili lavorate

150102

 Imballaggi in plastica

150105

 Imballaggi in materiali compositi (2)

160103

 Pneumatici fuori uso

160306

 Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05

170203

 Plastica

190801

 Residui di vagliatura dal processo di trattamento acque reflue

190805

 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190812

 Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*

190814

 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 1908013*

191204

 Plastica e Gomma (3)

191207

 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

191210

 Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

191212

 Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

200108

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense


(1) rasatura /rifiuti conciati al wet white e altre tipologie di conciatura, rasatura e sfridi derivanti da concia esente cromo e metalli, completamente organica ed esente da sostanze pericolose;
(2) Vetroresina
(3) derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti
 

5. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento all’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006):

5.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento;

5.2. stoccaggio [D15-R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;

5.3. recupero energetico [R1] con produzione di energia elettrica attraverso l’impiego di un motore endotermico cogenerativo a ciclo otto alimentato a syngas proveniente da pirogassificazione di rifiuti non pericolosi.

6. Ove dallo sconfezionamento dei rifiuti, nell’ambito funzionale all’operazione R1, derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è tenuta a gestire tali scarti come rifiuti; qualora detti imballaggi risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

7. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

7.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13] di cui al punto 5.1: 5 Mg;

7.2. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13] di cui al punto 5.2: 4,8 Mg;


Tabella 2

 Tipologia

Stoccaggio [Mg]

 Rifiuti in ingresso

5

 Rifiuti prodotti

 Ceneri pesanti, scorie da pirogassificazione

1,5

 Corpuscolato in uscita dai filtri ceramici (ceneri leggere)

0,3

 Reflui da condensazione dell’essiccatore

2

 Reflui da condensazione dall’unità di raffreddamento Syngas

1

TOTALE  

9,8

 

7.3. potenzialità massima di trattamento [R1] di rifiuti non pericolosi di cui al punto 5.3: 1,2 Mg/giorno;

Conferimento di rifiuti

8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto accompagnata da certificazione analitica così come definita al punto 8.5; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l’omologa deve essere riferita ad ogni singola partita di rifiuto sottoposta alla campagna;

8.2. qualora i rifiuti in ingresso siano costituiti da miscele prodotte presso impianti terzi deve essere indicata nell’omologa la percentuale di composizione dei singoli CER e devono essere allegate le informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche di ciascun CER costituente la miscela;

8.3. qualora i rifiuti in ingresso abbiano assunto un CER del capitolo 19 a seguito di pretrattamento meccanico presso impianti terzi, diverso dalla miscelazione, nell’omologa deve essere dichiarato il trattamento effettuato (es. triturazione) e il CER di origine del rifiuto;

8.4. qualora il rifiuto 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 sia costituito da sovvallo del trattamento del rifiuto urbano, è ammesso solo se accompagnato da analisi merceologica e dalle informazioni relative alla provenienza, incluse le modalità gestionali del bacino/Comune di provenienza (sistema di raccolta), allegate all’omologa;

8.5. i rifiuti in ingresso di cui al punto 4 dovranno tutti essere accompagnati da analisi di caratterizzazione con ricerca dei parametri riportati nel Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 al punto 2.2 (tabelle 5 e 6);

8.6. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.

Trattamento di recupero R1

9. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, i contenuti del documento Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 (prot. reg. n. 23355 del 16.01.2024) e quanto descritto nella Relazione tecnico-descrittiva Rev. 02 del 20.10.2023 (prot. reg. n. 583823 del 26.10.2023).

10. Il trattamento prevede: eventuale essiccamento termico (qualora il rifiuto abbia un’umidità superiore al 30%) con produzione di una frazione liquida da gestire come rifiuto, trattamento di pirolisi e gassificazione con produzione di una frazione solida carboniosa sotto forma di ceneri da gestire come rifiuto e trattamento di purificazione del syngas attraverso estrazione di micropolveri e cracking selettivo al plasma finalizzato al suo avvio a combustione per produzione di energia elettrica; qualora venga effettuato l’ essiccamento termico, si dovrà procedere ad eseguire le analisi sull’acqua condensata e sul rifiuto essiccato riportate nel Protocollo sperimentale r rev. 02 del 15.01.2024 al punto 2.3 (tabelle 7 e 8).

11. Il trattamento deve avvenire per singole campagne e l'impianto deve essere dedicato in via esclusiva ad un’unica campagna per l’intero arco temporale di durata della stessa; ogni campagna è condotta su una sola tipologia di rifiuto identificata da: unico CER, unico produttore, unico sito di produzione e costanza delle caratteristiche chimico-fisiche, accompagnata da specifica omologa secondo quanto riportato al punto 8 del presente provvedimento; ogni campagna è suddivisa in una prima parte finalizzata al settaggio delle condizioni ottimali di rendimento e in una seconda parte finalizzata alla realizzazione di tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024, come precisato ai punti 12.3 e 12.4.

12. L’attività sperimentale prevede nel dettaglio lo sviluppo delle seguenti fasi:

Attività preliminari

12.1. alimentazione dell’impianto con tre diverse tipologie di biomasse combustibili non rifiuto consentite ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 con prelievo alla posizione n. 20 del Protocollo di tre campioni di syngas per ciascuna tipologia di biomassa dopo depurazione ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 3 (punto 13.2.1);

12.2. alimentazione del motore endotermico ciclo otto con gas naturale con prelievo alla posizione n. 24 del Protocollo di tre campioni delle emissioni ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 4 (punto 13.3.1);

Esecuzione delle singole campagne

12.3. prima fase: alimentazione dell’impianto per 6-8 ore/giorno per una settimana su massimo cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì; durante la marcia le varie sezioni dell’impianto sono monitorate con analizzatori in continuo per settare le apparecchiature alle condizioni ottimali di rendimento (il FTIR deve consentire in tempo reale il monitoraggio dei seguenti parametri: CH4, H2, CO, CO2, O2, N2, PCI);

12.4. seconda fase: alimentazione dell’impianto per 8-12 ore/giorno per una settimana su cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì effettuando in tre giorni diversi tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 associate alle condizioni di marcia registrate dal sistema di telecontrollo al fine di elaborare anche il bilancio di massa e il bilancio energetico del sistema; i campionamenti alle posizioni n. 20 (syngas purificato) e n. 24 (emissioni del motore endotermico) del Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 sono funzionali alle verifiche di cui ai punti 13.2 e 13.3;

13. Ogni singola campagna è finalizzata a verificare l’esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2, lettera a); la verifica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. la verifica deve accertare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia:

  1. i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima della loro combustione nel motore endotermico;
     
  2. i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

13.2. la verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 13.1 dovrà essere svolta confrontando il syngas prodotto dalla pirogassificazione di rifiuti con un syngas prodotto dalla pirogassificazione di combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; le analisi sul syngas per la verifica del requisito sono eseguite a valle di tutti i sistemi di filtrazione:

13.2.1. i parametri da analizzare sono stabiliti nella seguente tabella:

 

Tabella 3

 Parametri da analizzare sul syngas

 Ossigeno

 Metano

 Anidride Carbonica

 Azoto

 Idrogeno

 Ossido di carbonio

 Ammoniaca (*)

 Solfuro di Idrogeno (*)

 Materiale particellare (*)

 Acido Cloridrico (*)

 Temperatura

 Vapore Acqueo

 Potere Calorifico Superiore

 Potere Calorifico Inferiore

 Cadmio (*)

 Tallio (*)

 Mercurio (*)

 Antimonio (*)

 Piombo (*)

 Cromo (*)

 Cobalto (*)

 Rame (*)

 Manganese (*)

 Nichel (*)

 Vanadio (*)

 Idrocarburi alogenati (*)

 Acido Fluoridrico (*)

 TAR (*)

 Vapori benzenici (*)

 PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)

 

13.2.2. i valori relativi al syngas prodotto da rifiuti dovranno essere confrontati con i valori relativi al syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; per l’esito positivo del confronto devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:

13.2.2.1. per i parametri contrassegnati in tabella al punto 13.2.1 con il simbolo (*) i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono risultare inferiori o uguali ai valori riscontrati sul syngas da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.2.2.2. per gli altri parametri in tabella al punto 13.2.1 i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono rientrare in un range compatibile con il corretto funzionamento del motore endotermico e definito dai valori minimi e massimi riscontrati nelle analisi sul syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.2.3. il campionamento del syngas, sia quello prodotto da rifiuti sia quello prodotto da combustibili non rifiuto, deve essere effettuato per entrambi a valle di tutte le sezioni di purificazione (punto 20 della tabella 2 del protocollo sperimentale);

13.2.4. qualora il syngas prodotto non consenta il corretto funzionamento del motore endotermico dovrà essere avviato direttamente in torcia;

13.2.5. i range di accettabilità per l’esito positivo della verifica del requisito di cui al punto 13.1 lettera a) sul syngas ottenuto da rifiuti in relazione ai valori riscontrati sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 sono così determinati:

  • in tutte e tre le analisi sul syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 12.4, tutti i parametri inquinanti devono risultare inferiori o uguali al valore analitico massimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto ai sensi del punto 12.1;
  • in tutte e tre le analisi del syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 12.4, i parametri relativi ai gas utili H2, CH4, CO devono risultare compresi nel range definito dal valore massimo e dal valore minimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto, determinato ai sensi del punto 12.1;
  • in tutte e tre le analisi del syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 12.4, i parametri relativi ai gas inerti O2, CO2, N2 devono risultare compresi nel range definito dal valore massimo e dal valore minimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto, determinato ai sensi del punto 12.1;

13.3. la verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 13.1 dovrà essere svolta analizzando le emissioni prodotte dal motore endotermico alimentato dal syngas ottenuto da rifiuti confrontandole con quelle prodotte, nel medesimo punto di campionamento, dalla combustione di gas naturale nello stesso motore endotermico;

13.3.1. i parametri da analizzare nel confronto della prova di combustione del syngas e della prova di combustione del gas naturale sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 4

 Parametri prova di combustione

 Ossidi di Azoto (NOx)

 Ossidi di Zolfo (SOx)

 Ossidi di Carbonio (CO)

 Ammoniaca (NH3)

 HCl

 SOV (espresse come C totale)

 Materiale Particellare

 Mercurio

 HF

 Diossine e Furani (PCDD+PCDF)

 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

 Zinco

 Tallio

 Cadmio

 Antimonio

 Arsenico

 Piombo

 Cromo

 Cobalto

 Rame

 Manganese

 Nichel

 Vanadio

 PCB-DL

 Sostanze Odorigene

 PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)

 

13.3.2. ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 13.1:

13.3.2.1. per i parametri NOX,, SOx, CO, Polveri, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni derivanti dalla combustione del syngas dovranno essere inferiori o uguali a quelli individuati dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 3 per nuovi motori fissi alimentati a gas naturale, ossia NOx 95 mg/Nmc, CO 240 mg/Nmc, SOx 15 mg/Nmc, Polveri 50 mg/Nmc;

13.3.2.2. per gli altri parametri inquinanti, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni derivanti dalla combustione del syngas ai sensi del punto 12.4, dovranno essere inferiori o uguali al valore massimo riscontrato nelle analisi condotte sulle emissioni derivanti dalla combustione del gas naturale ai sensi del punto 12.2;

13.4. dovranno essere valutati analiticamente le seguenti componenti con riferimento al Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024:

Tabella 5

 Componenti da analizzare

Riferimento al Protocollo Sperimentale

Capitolo

Tabella

 Omologa rifiuto in ingresso

2.2

5

 Eluato su rifiuto in ingresso

6

 Acqua condensata di evaporazione da essiccamento

2.3

7

 Rifiuto solido essiccato

8

 Syngas in uscita dai sistemi di depurazione (filtro ceramico, plasma + spry-dry+filtrazione)

2.4

9

 Ceneri/char dal fondo del reattore di piro-gassificazione

2.5

10

 Eluato ceneri/char dal fondo del reattore di prirogassificazione

11

 Ceneri estratte dal filtro ceramico

2.6

12

 eluato delle ceneri estratte dal filtro ceramico

13

 Syngas uscita raffreddamento e filtrazione su grafene

2.7

14

 acqua condensa da raffreddamento syngas

15

 gas scarico sistema di cogenerazione

2.8

16

 

14. L’esito negativo della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare secondo quanto previsto al precedente punto 13 e relativi sottopunti deve essere rendicontato nella reportistica di cui ai punti 16 e 17; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative;

15. Sui rifiuti prodotti dal trattamento la Ditta è tenuta ad effettuare le analisi di caratterizzazione al fine del loro corretto smaltimento/recupero.

Comunicazioni agli Enti e reportistica

16. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del documento Protocollo sperimentale rev. 02 del 15.01.2024 (prot. reg. n. 23355 del 16.01.2024) e di quanto indicato nel presente provvedimento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate.

17. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV.

18. Nella reportistica di cui ai punti precedenti deve essere specificata la tipologia dei combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 utilizzati nelle prove di pirogassificazione per il confronto tra syngas, e provenienza del gas naturale utilizzato per il confronto sulle condizioni emissive.

Emissioni in atmosfera

19. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, dei seguenti punti, nel rispetto delle successive prescrizioni:

Tabella 6

 Identificativo

 Finalità

 Pos. n. 24 del Protocollo

 Emissione gas scarico sistema di cogenerazione

 Punto 5 in Allegato A

 Torcia per il syngas fuori standard

 

19.1. Per l’emissione del gas scarico del sistema di cogenerazione di cui alla pos. n. 24 del Protocollo, in luogo dei VLE valgono le prescrizioni articolate al punto 13.3 del presente provvedimento e relativi sottopunti;

19.2. Le emissioni in atmosfera devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.2.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);

19.2.2. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione/collaudo.

Gestione acque meteoriche

20. Nelle aree esterne al capannone in cui sarà posizionato l’impianto di sperimentazione potranno essere eseguite solo operazioni di movimentazione dei big-bags chiusi dal container esterno di stoccaggio all’impianto all’interno del capannone.

21. Le cisterne di raccolta delle acque di processo devono rimanere chiuse e contenute in una vasca di contenimento;

22. Si prende atto che le aree esterne sono già predisposte con idonee pendenze in grado di garantire la corretta funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche verso i pozzetti dedicati collegati alla pubblica fognatura; deve essere eseguita idonea attività di manutenzione/pulizia della rete di raccolta al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Prescrizioni generali per lo stoccaggio

23. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

23.1. l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

23.2. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate;

23.3. lo stoccaggio dei rifiuti solidi, in attesa di essere alimentati all’impianto pilota, deve avvenire in big-bag o in contenitori equivalenti posizionati all’interno del container posto sulla platea in cemento esternamente all’area di sperimentazione; i rifiuti solidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;

23.4. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti deve avvenire all’interno di una vasca di contenimento in appositi contenitori a tenuta; i rifiuti liquidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;

23.5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

23.6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

Ulteriori prescrizioni

24. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

24.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

24.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

24.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

24.4. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

24.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;

24.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio;

27.7. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;

24.8. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

25. Forma parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:

Allegato A: layout impiantistico;

26. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Vicenza.

27. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

28. Il presente provvedimento deve essere comunicato a Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV.

29. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

30. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

31. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

25_Allegato_DDR_25_30-01-2024_522348.pdf

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