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Bur n. 119 del 05 settembre 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 174 del 01 settembre 2023

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2023, destinate alla produzione dei vini della DOC Valdadige.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta pervenuta dal Consorzio vini del Trentino per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.

Il Direttore

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. 466003 del 31 agosto 2023 presentata dal Consorzio vini del Trentino, da cui risulta, che le particolari condizioni climatiche verificatesi tra fine luglio ed inizio agosto, potrebbero influenzare negativamente le dinamiche di maturazione delle uve in relazione agli eventi grandinigeni che hanno causato danni all’apparato fogliare e alle temperature registrate che hanno rallentato l’attività vegetativa, condizioni che pertanto, in combinazione, possono impedire il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, destinate alla produzione dei vini di cui al disciplinare di produzione;

VISTA quindi la richiesta formulata, con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, raccolte nella vendemmia 2023 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dal medesimo disciplinare;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire che per la campagna vendemmiale 2023/2024, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, destinate alla produzione dei vini di cui al rispettivo disciplinare di produzione è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dallo stesso disciplinare purché la destinazione di queste uve atte, nelle modalità e per le categorie di prodotto espressamente previste dal disciplinare, sia indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società Valoritalia e al Consorzio vini del Trentino;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo

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