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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 172 del 09 maggio 2023
Ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile denominata "MONTE MELAGON" in Comune di Asiago (VI). L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento che autorizza la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile, denominata “MONTE MELAGON”, in Comune di Asiago (VI).
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza in data 10/09/2020, acquisita ai prott. n. 365988, n. 366001 e n. 366014 del 15/09/2020 unitamente al progetto di coltivazione, con la quale la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. (Codice Fiscale 00511090243) ha chiesto l’autorizzazione all’ampliamento della cava di calcare lucidabile, denominata “MONTE MELAGON” nell’ambito del polo estrattivo e nei terreni di disponibilità dell’amministrazione comunale di Asiago (VI);
VISTO il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta per il progetto di ampliamento della cava e acquisito al prot. 373755 del 17/09/2020;
PRESO ATTO dalla documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione che l’intervento richiesto è analogo a quello precedentemente autorizzato con D.G.R. n. 355/2014, oggetto di ritiro amministrativo, e che comprende le indicazioni emerse in sede di esclusione dalla procedura di VIA;
PRESO ATTO che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza valutata nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con relazione istruttoria n. 20/20 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
CONSIDERATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata trasmessa con nota n. 487238 del 16/11/2020 ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. 13/2018 al comune territorialmente interessato e al confinante comune di Lusiana Conco, per la pubblicazione all’albo pretorio e che non sono pervenute osservazioni o opposizioni nei termini previsti;
PRESO ATTO che nel corso del procedimento, con nota 487172 del 16/11/2020 è stato chiesto il parere all’ U.O. Forestale regionale in relazione alle misure compensative previste dal progetto ai sensi della L.R. 52/1978;
PRESO ATTO inoltre delle note prott. n. 64150 del 11/02/2021, n. 123478 del 17/03/2021 e n. 279785 del 21/06/2021 con le quali l’U.O. Forestale regionale ha chiesto integrazioni al progetto;
PRESO ATTO che la ditta ha integrato il progetto mediante presentazione della relazione tecnica revisionata, acquisita al prot. n. 327610 del 21/07/2021;
VISTA la nota prot. n. 400151 in data 13/09/2021 con la quale l’U.O. Forestale ha trasmesso il proprio parere favorevole al progetto, come integrato con documentazione acquisita al prot. n. 327610 del 21/07/2021, con prescrizioni e con la quantificazione della misura compensativa ai sensi della L.R. n. 52/1978;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 487081 del 16/11/2020 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo l’acquisizione dei pareri da parte del Comune di Asiago, della Provincia di Vicenza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza dei servizi:
PRESO ATTO che con decreto n. 26 del 02/05/2013 del Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano il Comune di Asiago è stato autorizzato al mutamento temporaneo della destinazione a uso civico della superficie del polo estrattivo Melagon, costituito dalla due cave “MONTE MELAGON” e “SALINE MELAGON 2”, al fine di consentire la prosecuzione e l’ampliamento dell’attività estrattiva e che detta autorizzazione si esaurisce alla data stabilita dalla Regione con proprio provvedimento ai sensi delle norme per la disciplina dell’attività di cava, quale termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.), nella seduta del 21/01/2022, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A) che ne costituisce parte integrante, ha espresso parere favorevole con prescrizioni:
RITENUTO, in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso, del parere della C.T.R.A.E. con prescrizioni accoglibili senza apportare modifiche sostanziali al progetto e dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. ad ampliare la cava “MONTE MELAGON” con prescrizioni;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
CONSIDERATO che, in applicazione della citata D.G.R. n. 79/2018, il contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018 deve essere ripartito fra il comune di Asiago e il Comune di Gallio in ragione del 91% al primo e del 9% al secondo;
PRESO ATTO che con nota n. 48399 del 02/02/2022 è stato chiesto alla ditta l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva attestante i nominativi dei familiari conviventi ai fini dell’applicazione del D.lgs. 159/2011 per l’ottenimento dell’informazione antimafia per la ditta da autorizzare, dichiarazione acquisita al prot. 147256 del 16/03/2023;
RILEVATO che è stata chiesta in data 15/03/2023 per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazione;
RITENUTO pertanto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia purché nell’autorizzazione sia inserita una clausola che ne preveda la revoca in caso di sopravvenuto informazione interdittiva;
VISTO il R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 – “Legge forestale regionale”;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla ditta l’autorizzazione per l’ampliamento della cava di calcare lucidabile denominata “MONTE MELAGON” secondo il progetto presentato come modificato dalle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
PRESO ATTO che la ditta ha effettuato il versamento delle spese di istruttoria in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio l’esito favorevole della Conferenza di Servizi svolta in modalità asincrona, di prendere atto del parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 21/01/2022 con le relative prescrizioni, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato A);
3. di autorizzare la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. (C.F. 00511090243), con sede ad Asiago (VI) in via Chiesa n. 34, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di calcare lucidabile, denominata "MONTE MELAGON", in Comune di Asiago (VI), individuata dai due poligoni delimitati da linea rossa continua e dalla porzione esterna delimitata dalla linea azzurra tratteggiata a sud e ovest del “settore Ovest” e a sud ed est del “settore Centro”, nell’estratto catastale dell’elaborato 6 – Inquadramento topografico e territoriale, facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 8 e alle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
4. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 3 in relazione al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004);
5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
6. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha un’efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 8 anni dalla efficacia dell’autorizzazione;
8. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:
Elaborato
Titolo
01
RELAZIONE TECNICA – REV. 03
02
PIANO DI GESIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
03
RELAZIONE GEOLOGICA GEOMECCANICA
04
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VINCA
05
RELAZIONE PAESAGGISTICA
06
INQUADRAMENTO TERRIOTORIALE TOPOGRAFICO
07
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
08
PROGRAMMA DI ESTRAZIONE - PLANIMETRIE
09
PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – SEZIONI
10
PROGRAMMA DI RICOMPOSIZIONE - PLANIMETRIE
11
PROGRAMMA DI RICOMPOSIZIONE - SEZIONI
13
SINOTTICA OPERE A VERDE
9. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da calcare lucidabile per un volume utile di mc 95.461, calcolati a giacimento;
10. di stabilire l’efficacia dell’autorizzazione di cui al punto 3 è subordinata alla presentazione, da parte della ditta, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della seguente documentazione:
11. di stabilire che la ditta, prima di iniziare i lavori autorizzati, deve:
12. di stabilire che la ditta, durante i lavori di coltivazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:
13. di ricordare alla ditta l’obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996 nonché quanto disposto dall’art. 90 del D.lgs. 42/2004 in caso di ritrovamenti fortuiti durante le opere di scavo.
14. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento in ragione del 91% a favore del Comune di Asiago e del 10% a favore del Comune di Gallio. Si ricorda che è dovuto, ai sensi della medesima norma, anche un ulteriore contributo alla Regione, calcolato in misura pari al 15% dell’importo versato ai suddetti Comuni;
15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione, presentati per:
16. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4103 del 28/12/2009 nonché le precedenti già sostituite da quest’ultima;
17.di stabilire che la Regione si riserva ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, val gano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
18. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
19. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
20. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, al Comune di Gallio, alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, all’Arpav e all’U.O. Forestale;
21. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Vicenzo Artico
(seguono allegati)
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