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Bur n. 73 del 30 maggio 2023


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 172 del 09 maggio 2023

Ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile denominata "MONTE MELAGON" in Comune di Asiago (VI). L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento che autorizza la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile, denominata “MONTE MELAGON”, in Comune di Asiago (VI).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. n. 2361 del 05/05/1987 è stata autorizzata la coltivazione della cava di calcare lucidabile “MONTE MELAGON”, in Comune di Asiago (VI) articolata in tre ambiti separati denominati “MELAGON EST”, “MELAGON CENTRO” e “MELAGON OVEST” e intestata alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l.;
  • con D.G.R. n. 3788 del 26/06/1992 è stato autorizzato l’ampliamento del solo ambito “MELAGON EST” secondo progetto di coltivazione distinto e separato da quello degli atri due ambiti;
  • con DGR n. 3082 del 29/10/2002 è stato autorizzato un ampliamento relativo al solo ambito “MELAGON OVEST”;
  • con D.G.R. n. 314 del 14/02/2003 è stata autorizzata la coltivazione della cava di calcare lucidabile “SALINE MELAGON 2” alla ditta Euromarmi S.r.l., ubicata fra gli ambiti “MELAGON OVEST” e “MELAGON CENTRO”;
  • con D.G.R. n. 4103 del 29/12/2009 è stato autorizzato un progetto di coltivazione coordinato per tutto il polo estrattivo MELAGON, disponendo l’estinzione della cava “MONTE MELAGON EST” e di parte della cava “MONTE MELAGON CENTRO”, accorpando autorizzazioni rilasciate con le D.G.R. n. 2361/1987 e n. 3082/2002 e riorganizzando così il polo estrattivo secondo un progetto coordinato fra la cave “MONTE MELAGON”, costituita dai due ambiti attivi OVEST e CENTRO, e la cava “SALINE MELAGON 2”, stabilendo contestualmente la conclusione dei lavori al 31/12/2014;
  • con D.D.R. n. 171 del 18/10/2011 è stato modificato il progetto di sistemazione ambientale del polo estrattivo;
  • con DD.G.R. n. 355 e n. 356 del 25/03/2014 la ditta Euromarmi S.r.l. e la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. sono state autorizzate ad ampliare rispettivamente le cave “SALINE MELAGON 2” e “MONTE MELAGON” sulla base di un progetto di coltivazione coordinato e unitario;
  • con DDR n.143 del 08/05/2019 è stato disposto il ritiro amministrativo della D.G.R n. 356/2014 di autorizzazione dell’ampliamento della cava “MONTE MELAGON” in quanto la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. non ha presentato il deposito cauzionale e i titoli di disponibilità del giacimento necessari a rendere efficace l’autorizzazione medesima;
  • con D.D.R. n. 655 del 07/07/2020 la Direzione regionale Ambiente ha escluso il progetto di ampliamento della cava MONTE MELAGON presentato dalla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. in data 22/01/2020 al prot. 31032 per la verifica di assoggettabilità, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) fornendo indicazioni per la redazione del progetto di coltivazione funzionale all’istanza di autorizzazione;

VISTA l’istanza in data 10/09/2020, acquisita ai prott. n. 365988, n. 366001 e n. 366014 del 15/09/2020 unitamente al progetto di coltivazione, con la quale la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. (Codice Fiscale 00511090243) ha chiesto l’autorizzazione all’ampliamento della cava di calcare lucidabile, denominata “MONTE MELAGON” nell’ambito del polo estrattivo e nei terreni di disponibilità dell’amministrazione comunale di Asiago (VI);

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta per il progetto di ampliamento della cava e acquisito al prot. 373755 del 17/09/2020;

PRESO ATTO dalla documentazione progettuale allegata all’istanza di autorizzazione che l’intervento richiesto è analogo a quello precedentemente autorizzato con D.G.R. n. 355/2014, oggetto di ritiro amministrativo, e che comprende le indicazioni emerse in sede di esclusione dalla procedura di VIA;

PRESO ATTO che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza valutata nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con relazione istruttoria n. 20/20 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata trasmessa con nota n. 487238 del 16/11/2020 ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. 13/2018 al comune territorialmente interessato e al confinante comune di Lusiana Conco, per la pubblicazione all’albo pretorio e che non sono pervenute osservazioni o opposizioni nei termini previsti;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento, con nota 487172 del 16/11/2020 è stato chiesto il parere all’ U.O. Forestale regionale in relazione alle misure compensative previste dal progetto ai sensi della L.R. 52/1978;

PRESO ATTO inoltre delle note prott. n. 64150 del 11/02/2021, n. 123478 del 17/03/2021 e n. 279785 del 21/06/2021 con le quali l’U.O. Forestale regionale ha chiesto integrazioni al progetto;

PRESO ATTO che la ditta ha integrato il progetto mediante presentazione della relazione tecnica revisionata, acquisita al prot. n. 327610 del 21/07/2021;

VISTA la nota prot. n. 400151 in data 13/09/2021 con la quale l’U.O. Forestale ha trasmesso il proprio parere favorevole al progetto, come integrato con documentazione acquisita al prot. n. 327610 del 21/07/2021, con prescrizioni e con la quantificazione della misura compensativa ai sensi della L.R. n. 52/1978;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 487081 del 16/11/2020 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo l’acquisizione dei pareri da parte del Comune di Asiago, della Provincia di Vicenza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza dei servizi:

  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota 26650 del 02/12/2020, acquisita al prot. n. 515326 del 03/12/2020, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 c.5 del D.lgs. 42/2004, senza prescrizioni;
  • la Provincia di Vicenza, con nota 4336 del 02/12/2021 acquista al prot. 47885 in data 02/02/2021 ha espresso parere favorevole nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria, senza prescrizioni;
  • il Comune di Asiago, con nota acquista al prot. n. 41694 del 29/01/2021, ha trasmesso la deliberazione di Giunta n. 13 del 25/01/2021 contenente il parere favorevole al progetto, la conferma della disponibilità del giacimento da coltivare;

PRESO ATTO che con decreto n. 26 del 02/05/2013 del Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano il Comune di Asiago è stato autorizzato al mutamento temporaneo della destinazione a uso civico della superficie del polo estrattivo Melagon, costituito dalla due cave “MONTE MELAGON” e “SALINE MELAGON 2”, al fine di consentire la prosecuzione e l’ampliamento dell’attività estrattiva e che detta autorizzazione si esaurisce alla data stabilita dalla Regione con proprio provvedimento ai sensi delle norme per la disciplina dell’attività di cava, quale termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.), nella seduta del 21/01/2022, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A) che ne costituisce parte integrante, ha espresso parere favorevole con prescrizioni:

  • al rilascio dell’autorizzazione ai fini minerari a realizzare il progetto di ampliamento della cava di calcare lucidabile, denominata “MONTE MELAGON”, per l’estrazione di circa mc 95.461 di materiale commerciale;
  • al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004, idrogeologica di cui al RD n.3267/1923 e forestale ai sensi della L.R. 52/1978 per l’attività di cava;
  • all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

RITENUTO, in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso, del parere della C.T.R.A.E. con prescrizioni accoglibili senza apportare modifiche sostanziali al progetto e dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. ad ampliare la cava “MONTE MELAGON” con prescrizioni;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata D.G.R. n. 79/2018, il contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018 deve essere ripartito fra il comune di Asiago e il Comune di Gallio in ragione del 91% al primo e del 9% al secondo;

PRESO ATTO che con nota n. 48399 del 02/02/2022 è stato chiesto alla ditta l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva attestante i nominativi dei familiari conviventi ai fini dell’applicazione del D.lgs. 159/2011 per l’ottenimento dell’informazione antimafia per la ditta da autorizzare, dichiarazione acquisita al prot. 147256 del 16/03/2023;

RILEVATO che è stata chiesta in data 15/03/2023 per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazione;

RITENUTO pertanto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia purché nell’autorizzazione sia inserita una clausola che ne preveda la revoca in caso di sopravvenuto informazione interdittiva;

VISTO il R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 – “Legge forestale regionale”;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla ditta l’autorizzazione per l’ampliamento della cava di calcare lucidabile denominata “MONTE MELAGON” secondo il progetto presentato come modificato dalle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO che la ditta ha effettuato il versamento delle spese di istruttoria in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019;

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio l’esito favorevole della Conferenza di Servizi svolta in modalità asincrona, di prendere atto del parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 21/01/2022 con le relative prescrizioni, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato A);

3. di autorizzare la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. (C.F. 00511090243), con sede ad Asiago (VI) in via Chiesa n. 34, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di calcare lucidabile, denominata "MONTE MELAGON", in Comune di Asiago (VI), individuata dai due poligoni delimitati da linea rossa continua e dalla porzione esterna delimitata dalla linea azzurra tratteggiata a sud e ovest del “settore Ovest” e a sud ed est del “settore Centro”, nell’estratto catastale dell’elaborato 6 – Inquadramento topografico e territoriale, facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 8 e alle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 3 in relazione al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004);

5. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

6. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha un’efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

7. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 8 anni dalla efficacia dell’autorizzazione;

8. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:

Elaborato

Titolo

01

RELAZIONE TECNICA – REV. 03

02

PIANO DI GESIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

03

RELAZIONE GEOLOGICA GEOMECCANICA

04

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI VINCA

05

RELAZIONE PAESAGGISTICA

06

INQUADRAMENTO TERRIOTORIALE TOPOGRAFICO

07

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

08

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE - PLANIMETRIE

09

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE – SEZIONI

10

PROGRAMMA DI RICOMPOSIZIONE - PLANIMETRIE

11

PROGRAMMA DI RICOMPOSIZIONE - SEZIONI

13

SINOTTICA OPERE A VERDE

 

9. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da calcare lucidabile per un volume utile di mc 95.461, calcolati a giacimento;

10. di stabilire l’efficacia dell’autorizzazione di cui al punto 3 è subordinata alla presentazione, da parte della ditta, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della seguente documentazione:

  1. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 933.860,00 (novecentotrentatermilaottocentosessanta/00), oppure, sempre per lo stesso importo polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. documentazione comprovante il possesso dei titoli relativi alla disponibilità dell’area della cava, nelle forme stabilite dall’art. 10 della L.R. n. 13/2018, aventi almeno la durata indicata al punto 7;
  3. un rilievo dettagliato dell’area dell’intervento -realizzato con tecnologia laser-scanner o secondo metodologia tradizionale per un numero di misure sufficienti a garantire la copertura totale dell’area di cava- in formato digitale riferito al progetto di coltivazione autorizzato, che dovrà essere riferito ai punti di riferimento di cui alla lettera d. del punto 11;

11. di stabilire che la ditta, prima di iniziare i lavori autorizzati, deve:

  1. versare l’importo di € 14.000 a titolo compensativo, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. c della L.R. n. 52/1978 secondo le modalità individuate dalla UO Forestale regionale;
  2. presentare denuncia di esercizio ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 almeno otto giorni prima dell’inizio di lavori di coltivazione all’autorità di polizia mineraria e al Comune di Asiago;
  3. comunicare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa la nomina del Direttore dei lavori di cava previsto all’art. 18 della L.R. 13/2018 e alla U.O. Forestale regionale il nominativo del professionista forestale o agronomo incaricato della direzione dei lavori delle opere a verde;
  4. apporre almeno 3 punti di riferimento, stabili ed inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l’attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilevi per le verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute Gauss Boaga fuso Ovest GBO (EPGS:3003);

12. di stabilire che la ditta, durante i lavori di coltivazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

  1. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, a 5 m di distanza il ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5;
  2. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava per riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale e mantenere all’interno dell’area di cava tutto il materiale associato; eventuali disponibilità di eccedenze in tal senso dovranno essere utilizzate per un miglioramento/addolcimento delle morfologie di ripristino e raccordo previste in progetto ovvero messe a disposizione del Comune di Asiago per la ricomposizione ambientale delle cave limitrofe;
  3. completare la sistemazione morfologica del settore “CENTRO” entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione;
  4. apportare in cava, al fine di consentire un'idonea realizzazione della ricomposizione ambientale in progetto, il terreno vegetale per un quantitativo non eccedente il volume stimato di mc 6.980 che rispetti le CSC previste dal DM 1/3/2019 n. 46 per la realizzazione del pascolo ovvero le CSC della colonna A della tabella 1 all’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero i maggiori valori di fondo;
  5. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti;
  6. umidificare, quando necessario, i percorsi dei mezzi d’opera in cava e nei contesti circostanti al fine di ridurre le emissioni di polveri;
  7. in caso di rinnovo o adeguamento del parco mezzi il rispetto dello standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE III B;
  8. eseguire le opere a verde previste in progetto nel rigoroso rispetto delle linee guida del cronoprogramma delle fasi e delle modalità tecnico-operative descritte e illustrate nella relazione tecnica di progetto e di ricomposizione ambientale (1-rev03), comprese le cure colturali successive;
  9. al termine dei lavori di ripristino negli ambiti di cava Monte Melagon Ovest e Centro dovrà risultare una superficie a pascolo di mq 31.560 e un rimboschimento per totali mq 19.190, cui aggiungere ulteriori mq 3.500 per l’impianto di specie arboreo arbustive all’interno dell’area da scorporare di totali mq 10.300;

13. di ricordare alla ditta l’obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996 nonché quanto disposto dall’art. 90 del D.lgs. 42/2004 in caso di ritrovamenti fortuiti durante le opere di scavo.

14. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento in ragione del 91% a favore del Comune di Asiago e del 10% a favore del Comune di Gallio. Si ricorda che è dovuto, ai sensi della medesima norma, anche un ulteriore contributo alla Regione, calcolato in misura pari al 15% dell’importo versato ai suddetti Comuni;

15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione, presentati per:

  1. cava MONTE MELAGON OVEST a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 3082 del 29/10/2002 per l’importo complessivo di € 203.339,01 (polizza n. 27.010.135 in data 14/03/2003 della Assicurazione Edile S.p.a. per € 193.000,00, ordine di costituzione n. 291/2011 e appendice n. 3 del 07/02/2007 per € 10.339,01 ordine di costituzione n. 292/2011);
  2. cava MONTE MELAGON CENTRO e OVEST a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2361 del 05/05/1987 e del D.D.R. n. 154 del 28/07/2006 per l’importo di € 500.000,00 (polizza n. 270880512 in data 05/04/2007 della Assicurazioni Generali S.p.a., ordine di costituzione n. 190/2008);

16. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4103 del 28/12/2009 nonché le precedenti già sostituite da quest’ultima;

17.di stabilire che la Regione si riserva ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, val gano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

18. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

19. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

20. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, al Comune di Gallio, alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, all’Arpav e all’U.O. Forestale;

21. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Vicenzo Artico

(seguono allegati)

172_Allegato_DDR_172_09-05-2023_503624.pdf

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