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Bur n. 70 del 23 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 327 del 28 novembre 2022

VERITAS S.p.A. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 e s.m.i., di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi installato all'interno del perimetro del Centro Sperimentale di VERITAS S.p.A., ubicato al civico 31 di via della Geologia a Fusina (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi installato all'interno del perimetro del Centro Sperimentale di VERITAS S.p.A. ubicato al civico 31 di via della Geologia a Fusina (VE).

Il Direttore

VISTA la nota della ditta VERITAS S.p.A. prot. n. 17404 del 28.02.2022, assunta al protocollo regionale con prot. n. 99623 e 99666 del 03.03.2022, ed integrata con prot. 22677 del 15.03.2022 (prot. reg. n.121115 del 16.03.2022) con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi installato all’interno del perimetro del Centro Sperimentale di VERITAS S.p.A. ubicato al civico 31 di via della Geologia a Fusina (VE);

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 130514 del 22.03.2022 con cui si è indetta contestualmente la conferenza di servizi per il giorno 29.04.2022;

DATO ATTO dell’esito della conferenza di servizi succitata (verbale trasmesso con nota prot. n. 214847 del 11.05.2022) e del sopralluogo presso il Centro Sperimentale di VERITAS S.p.A. del 13.05.2022, nel corso del quale si è presa visione delle strutture e apprestamenti funzionali alla sperimentazione già disponibili presso il Centro;

CONSIDERATO che in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi e del sopralluogo del 13.05.2022 è stata trasmessa con prot. reg. n. 233334 del 23.05.2022 una richiesta di documentazione integrativa;

RILEVATO che la ditta ha trasmesso con note del 07.07.2022, acquisite rispettivamente al prot. reg. n. 312813 e 312857 del 14.07.2022, la documentazione integrativa richiesta, e con nota acquisita al prot. reg. n. 408136 del 06.09.2022 ha trasmesso integrazioni tecniche volontarie;

PRESO ATTO della nota prot. reg. n. 344888 del 04.08.2022 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 13.09.2022;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 13.09.2022, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. reg. n. 457141 del 05.10.2022, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione in parola con l’indicazione di specifiche prescrizioni e subordinatamente all’invio da parte della Ditta di una versione del Piano di gestione operativa, di analisi e controllo adeguato alle richieste della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO del Piano di gestione operativa, di analisi e controllo Rev. 04 (novembre 2022), acquisito al prot. reg. n. 533397 del 17.11.2022;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAV prot. 103417/U del 23.11.2022 (prot. reg. n. 540798 del 23.11.2022) sul Piano di gestione operativa, di analisi e controllo Rev. 04 (novembre 2022);

RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 13.09.2022 vi sono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale;

CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti dall’attività di gestione rifiuti effettuata presso l’installazione e provenienti dalle operazioni autorizzate, non possono avvalersi del deposito temporaneo e devono essere autorizzati allo stoccaggio (D15-R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste ne:

  • la dimostrazione del rispetto dei requisiti di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi dell’art. 237-quater relativamente al trattamento idrotermale di rifiuti non pericolosi e successiva gassificazione e combustione del syngas;
  • la dimostrazione dell’efficacia della tecnologia proposta per il trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione e altri residui biodegradabili;
  • la raccolta di dati utili alla progettazione di un impianto industriale a scala reale;

CONSIDERATO che le prescrizioni sulle emissioni per l’esercizio dell’impianto, a seguito delle verifiche di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, debbano prevedere:

  • l’imposizione dei VLE di cui all’Allegato 1 alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i parametri specificamente normati nel caso di nuovi impianti di combustione alimentati a gas naturale;
  • l’imposizione di misure di autocontrollo per i parametri inquinanti tipici dell’incenerimento, atti a verificare il persistere nel tempo delle condizioni di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/21 con cui si è modificato l’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;

decreta

1. La ditta VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 – Venezia, C.F./P.IVA 03341820276, è autorizzata all’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di carbonizzazione idrotermale di rifiuti non pericolosi, gassificazione dell’hydrochar ottenuto e combustione del syngas, installato all’interno del perimetro del Centro Sperimentale di VERITAS S.p.A. ubicato al civico 31 di via della Geologia a Fusina (VE).

2. La sperimentazione dovrà iniziare entro 3 (tre) mesi dalla notifica del presente provvedimento e durare complessivamente non più di 2 (due) anni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo motivate proroghe.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima e al Dipartimento ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:

a) data di avvio dell’attività sperimentale;

b) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Citta Metropolitana di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

c) il nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto.

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

4. La Ditta potrà trattare presso l’installazione le seguenti tipologie di rifiuto:

Tabella 1

CER

Descrizione

040107

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

040220

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

190206

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

190703

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

190805

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190812

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

190814

fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

200108

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

 

Sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti.

5. La Ditta è autorizzata a svolgere, su tutti i rifiuti in ingresso di cui al punto 4, le seguenti attività di gestione rifiuti (con rifermento all’Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006):

a) Stoccaggio di rifiuti [D15] funzionale alle successive operazioni di trattamento e stoccaggio [D15-R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti.

b) Trattamento fisico-chimico [D9] di rifiuti non pericolosi, consistente in carbonizzazione idrotermale ed essiccazione con contestuale gassificazione dell’hydrochar e combustione del syngas in torcia/caldaia;

6. Ove nel corso delle operazioni derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

7. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

7.1 capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13]: 6 Mg di cui al massimo 2 Mg per i rifiuti in ingresso;

Tabella 2

Tipologia

Stoccaggio [Mg]

rifiuti in ingresso

2

rifiuti costituiti dalle acque in eccesso prodotte dal sistema HTC

3

rifiuti costituito dalle ceneri in uscita dal gassificatore e dalle polveri della sezione filtrante

1

TOTALE

6

 

7.2 potenzialità massima di trattamento [D9] di rifiuti non pericolosi:

Tabella 3

Operazione

Potenzialità Giornaliera [Mg/giorno]

D9

0.5

 

Conferimento di rifiuti

8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

Trattamento chimico-fisico

9. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare quanto previsto nel Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04 (con le prescrizioni contenute nel parere di ARPAV in Allegato A al presente provvedimento) e quanto descritto nella Relazione Tecnica Rev.01 del 01.07.2022 di cui rispettivamente al prot. reg. n. 533397 del 17.11.2022 e n. 312813 del 14.07.2022, ferme restando le prescrizioni di cui al presente provvedimento;

10. Il trattamento prevede: eventuale reidratazione del rifiuto, carbonizzazione idrotermale/essiccamento con produzione di hydrochar e di frazione liquida da gestire come rifiuto e/o da impiegare ai fini della reidratazione, gassificazione dell’hydrochar con produzione di syngas e ceneri (char), purificazione del syngas in sezione filtrante, avvio del syngas a combustione in torcia/caldaia, scrubber delle emissioni prodotte;

11. Il trattamento avviene per singole campagne e l'impianto è dedicato in via esclusiva ad un’unica campagna per l’intero arco temporale di durata della stessa; ogni campagna è condotta su una sola tipologia di rifiuto identificata da: unico CER, unico produttore, unico sito di produzione e costanza delle caratteristiche chimico-fisiche (è ammissibile l’esecuzione di un’unica campagna per rifiuti codificati con lo stesso CER, aventi lo stesso produttore, ma provenienti da siti diversi, unicamente qualora sia garantita la sostanziale equivalenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti);

12. Per ogni singola campagna è prevista la verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2., lettera a), che costituisce condizione necessaria per la prosecuzione della campagna medesima; la verifica deve avvenire secondo quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04 (con le prescrizioni contenute nel parere di ARPAV in Allegato A) e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1 La verifica deve accertare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006 ossia:

a) i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento;

b) i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

12.2 La verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 12.1dovrà essere svolta confrontando il syngas prodotto dalla gassificazione dell’hydrochar da rifiuti con il syngas ottenuto dalla gassificazione di biomasse legnose gestite come materie prime o sottoprodotti presso impianti che non risultino autorizzati al trattamento di rifiuti; ai fini del confronto, le analisi sul syngas da hydrochar, campionato a valle della sezione di purificazione, sono condotte ed elaborate secondo la metodologia descritta al Capitolo 5 del Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04 (con le prescrizioni contenute nel parere di ARPAV in Allegato A), e sono paragonate ai dati di letteratura scientifica espressamente indicati nel medesimo Piano e di seguito riportati:

12.1.2 I parametri da analizzare e i range di variabilità ammissibili ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 12.1sono stabiliti nella seguente tabella:

Tabella 4

Parametri da analizzare sul syngas da hydrochar

Unità di misura

Range di variabilità

Gas combustibili (Sommatoria H2, CH4 e CO)*

%

34,68%<X<48,01%

Potere Calorifico Inferiore

MJ/kg

X>3,83

Gas inerti (Sommatoria CO2 e N2)*

%

51,99%<X<65,32%

H2S

%

X≤0,10

Contenuto di TAR

g/l syngas

X<1,38

 

*Fermo restando che il range di variabilità è definito per la Sommatoria, nelle relazioni di cui ai punti 15 e 16 del presente provvedimento dovranno essere forniti i dati relativi a ciascun parametro componente la Sommatoria stessa.

12.2.2 il particolato residuale contenuto nel syngas prodotto da hydrochar non deve essere tale da compromettere il corretto funzionamento della caldaia;

12.3 La verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 12.1dovrà essere svolta analizzando, a valle dello scrubber, le emissioni prodotte dalla torcia/caldaia alimentate dal syngas ottenuto dalla gassificazione dell’hydrochar e confrontandole con quelle prodotte, nel medesimo punto di campionamento posto a valle dello scrubber, dalla combustione di gas naturale con la stessa torcia/caldaia; le analisi sono condotte ed elaborate secondo la metodologia descritta al Capitolo 6 del Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04 (con le prescrizioni contenute nel parere di ARPAV in Allegato A); la provenienza del gas naturale utilizzato deve essere dichiarata nelle relazioni di cui ai punti 15e 16del presente provvedimento;

12.3.1 I parametri da analizzare nella prova di combustione del syngas e nella prova di combustione del gas naturale sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 5

Parametri di esercizio

Portata

Temperatura

Umidità

Parametri inquinanti

Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2

Polvere totale

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TVOC)

CO

Acido cloridrico (HCl)

Acido fluoridrico (HF)

Biossido di zolfo (SO2)

Ammoniaca (NH3)

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come Teq

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

PCB-DL come Teq

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)

Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)

Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)

Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)

Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)

Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)

Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)

Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)

Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)

Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)

Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)

 

12.3.2 ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 12.1:

12.3.2.1 Per i parametri NOX,, SO2 e Polveri totali i valori rilevati nella prova di combustione del syngas dovranno essere inferiori o uguali a quelli rilevati nella prova di combustione del gas naturale; in entrambe le prove (syngas e gas naturale) i valori rilevati dovranno essere in ogni caso inferiori ai VLE previsti dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3 per i medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi (gas naturale), ossia: NOX, 100 mg/ Nm3, SO35 mg/Nm3 e Polveri totali 5 mg/Nm3;

12.3.2.2 Per gli altri parametri inquinanti i valori rilevati nella prova di combustione del syngas dovranno essere inferiori o uguali a quelli rilevati nella prova di combustione del gas naturale;

12.4 L’esito negativo della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare per accertare il rispetto dei requisiti di cui al punto 12.1, comporta l’interruzione della singola campagna; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 per la specifica campagna dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative;

13. In seguito alla positiva conclusione della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 di cui al punto 12, la Ditta, durante l’eventuale prosecuzione della campagna, è tenuta ad effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04 (con le prescrizioni contenute nel parere di ARPAV in Allegato A) secondo le frequenze ivi indicate e comunque ogniqualvolta varino le condizioni di esercizio;
 

Comunicazioni agli Enti e reportistica

14. qualora gli autocontrolli di cui al punto 13evidenziassero il venire meno delle condizioni di esclusione in precedenza accertate in conformità al punto 12, anche per uno solo dei parametri da considerare, la Ditta è tenuta a darne comunicazione agli Enti entro 10 giorni dal rilevamento della non conformità, evidenziando le possibili cause e le misure messe in atto per ricondursi al rispetto integrale delle condizioni di esclusione;

15. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza quadrimestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del Piano di Gestione Operativa, di Analisi e di Controllo Rev. 04, con le richieste contenute nel parere di ARPAV in Allegato A e di quanto indicato nel presente provvedimento, sia con riferimento alle verifiche preliminari di esclusione, sia con riferimento alle condizioni ordinarie di trattamento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate;

16. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti e con le richieste contenute nel parere di ARPAV in Allegato A, da comunicare a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima ed ARPAV;
 

Emissioni in atmosfera

17. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, per il punto di emissione a valle dello scrubber, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 Durante la verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, in luogo dei VLE valgono le prescrizioni articolate al punto 12del presente provvedimento;

17.2 Successivamente alla positiva conclusione della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006:

17.2.1 I valori limite di emissione sono quelli previsti dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3 per gli impianti alimentati a gas naturale:

Tabella 6

Parametri

VLE

NOX

100 mg/Nm3

SO2

35 mg/Nm3

Polveri totali

5 mg/Nm3


17.2.2 Per i parametri indicati in Tabella 5 e non ricompresi in Tabella 6 si applica quanto indicato ai punti 13e 14 del presente provvedimento;

 

Prescrizioni generali per lo stoccaggio

18. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.1 l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

18.2 i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dovranno essere stoccati all’interno di contenitori chiusi, in area pavimentata e protetta dagli agenti atmosferici. Per il percolato da discarica dovrà essere previsto il posizionamento dei contenitori su idonei bacini di contenimento spanti;

18.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

18.4 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

Ulteriori prescrizioni

19. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

19.1 deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

19.2 in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

19.3 alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

19.4 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

19.5 deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;

19.6 la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza;

19.7 dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;

19.8 alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area;

19.9 Forma parte integrante del presente provvedimento il seguente Allegato:

Allegato A: Parere sul Piano di Gestione Operativa, di Analisi e Controllo di ARPAV prot. 103417/U del 23.11.2022 (prot. reg. n. 540798 del 23.11.2022);

21. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Città Metropolitana di Venezia;

22. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente;

23. Il presente provvedimento deve essere comunicato a Veritas S.p.A., Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, ARPAV.

24. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

25. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

26. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

327_Allegato_DDR_327_28-11-2022_503521.pdf

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