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Bur n. 70 del 23 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 23 del 09 maggio 2023

Istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari, in variante a quanto autorizzato con il decreto della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020 come intervento di riconversione di impianto esistente di produzione di energia elettrica da biogas, in Via San Michele, 3 in Comune di Casaleone (VR). Ditta proponente: Società Agricola DEF S.r.l. in Comune di Casaleone (VR). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001. Deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 26.05.2008, Decreto dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 72 del 22.11.2011, Decreto dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 112 del 18.12.2012 e Decreto della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la modifica di un’autorizzazione per la produzione di biometano ricavato dalla conversione di un impianto per la produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione di biogas prodotto dalla digestione di biomassa agricola e reflui zootecnici.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTI INOLTRE l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • l’Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e proroghe, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

VISTA l’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003, assunta al protocollo regionale con note nn. 316918, 316949 e 316965 del 18.07.2022, presentata dalla Società Agricola DEF S.r.l. con sede legale e stabilimento in via San Michele, 3 in Comune di Casaleone (VR), per la modifica dell’Autorizzazione Unica di riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, con potenza elettrica pari a 960 kW e potenza termica pari a 2.630 kW, precedentemente approvata con decreto della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020;

VISTI - la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 26.05.2008, con la quale è stata autorizzata la ditta “Magnani Dario” di Casaleone (VR) alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di circa 1,5 MWe, alimentato dal biogas fornito dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola (silomais, sorgo, triticale, ecc), per l’immissione dell’energia elettrica nella rete pubblica nazionale;

  • il decreto dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 72 del 22.11.2011, con il quale l’autorizzazione approvata con la deliberazione sopra citata è stata volturata a favore della Società Agricola DEF Srl, con sede in via San Michele, 3 in Comune di Casaleone (VR);
  • la nota prot. n. 544856 del 22 novembre 2011 con cui il Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera ha preso atto della richiesta della ditta Società Agricola DEF S.r.l. di modifica non sostanziale, consistente nella modifica del mix di alimentazione al biodigestore per la sostituzione di parte delle biomasse di origine agricola con reflui zootecnici (pollina);
  • il decreto dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 112 del 18.12.2012, di presa d’atto delle modifiche di riduzione della potenza elettrica da 1.500 kW a 999 kW e della potenza nominale da 4.199 kW a 2.565 kW, che la Società Agricola DEF Srl ha comunicato di voler apportare all’impianto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 26.05.2008;
  • il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020, che autorizzava la Società agricola DEF Srl alla modifica dell’impianto autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 26.05.2008, e contestualmente prendeva atto delle modifiche apportate al layout comunicate con nota in data 20.12.2013 e dell’avvenuta sostituzione del cogeneratore con un altro dello stesso modello per un guasto irreparabile comunicata con nota in data 03.03.2017;

CONSIDERATO che la modifica richiesta consiste nell’upgrading di parte del biogas prodotto a biometano per autotrazione e il convogliamento al punto di connessione con la rete di SNAM S.p.A tramite una conduttura di nuova costruzione non ricompresa nel decreto di autorizzazione. L’impianto utilizza sorgo, triticale, scarti di lavorazioni agricole e pollina, per un totale di 30.000 t/anno;

PRESO ATTO che successivamente al decreto n. 889 del 23.10.2020, non è pervenuta agli atti della Regione del Veneto la comunicazione di avvio dei lavori né sono state presentate le relative garanzie finanziarie;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • con nota prot. n. 558427 del 2.12.2022, indirizzata al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona, all’ARPAV, U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli e al Dipartimento di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, al Comando Provinciale VVF di Verona, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, a Acque Veronesi scarl, a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, a SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale, al Genio Civile di Verona, all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, alla ULSS 9 Scaligera, alla Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, al MISE Dipartimento per le Comunicazioni oltre che alla ditta medesima, è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, chiedendo alla ditta di completare la documentazione presenta;
  • la ditta ha provveduto a completare la documentazione con note acquisite al prot. reg. con i nn. 585561 e 585566 del 19.12.2022;
  • con nota prot. n. 74314 del 8.02.2023, indirizzata al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona, all’ARPAV, U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli e al Dipartimento di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, al Comando Provinciale VVF di Verona, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, a Acque Veronesi S.c.ar.l., a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, a SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale, al Genio Civile di Verona, all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, alla Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona stabilendo il termine entro cui si sarebbero potute richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti;
  • con nota prot. reg. n. n. 79027 del 9.02.2023, Acque Veronesi S.c.a r.l. ha comunicato l’archiviazione dell’istanza senza l’apertura di alcun procedimento, considerato che la zona di pertinenza dell’insediamento non è servita da pubblica fognatura;
  • il Comune di Casaleone, con nota proprio prot. n. 2278 del 20.02.2023 acquisita al prot. reg. n. 100132 del 21.02.2023, ha ricordato che “i mezzi pesanti in uscita ed in entrata dall’impianto non sono autorizzati al transito lungo via San Michele, che in alcuni punti non supera i 2,50 ml di larghezza. Il transito è autorizzato solo nel primo tratto in quanto è in corso un allargamento della strada, mentre per il restante tratto dovranno transitare sulla strada bianca interna alla proprietà dell’Azienda Agricola Magnani come da prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biomassa originario”;
  • con nota prot. reg. n. 125570 del 6.03.2023, indirizzata alla Società Agricola DEF Srl e agli Enti coinvolti nel procedimento, la Struttura procedente ha richiesto alcune integrazioni sospendendo i termini del procedimento;
  • la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa con nota acquisita al prot. reg. con il n. 150427 del 17.03.2023 e con nota acquisita al prot. reg. con il n. 168479 del 27.03.2023;
  • il Consorzio di Bonifica Veronese con nota proprio prot. n. 5692 del 13.04.2023 acquisita al prot. reg. n. 199949 del 13.04.2023, ha espresso il proprio parere favorevole “fermo restando l’obbligo da parte della Ditta richiedente di presentare apposita istanza per il rilascio da parte dello scrivente di nuova Concessione di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia”.
  • ARPAV – UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi con nota proprio prot. n. 36997 del 21.04.2023 acquisita al prot. reg. n. 219598 del 24.04.2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

CONSIDERATO che l’attività svolta presso l’impianto rientra tra quelle che potenzialmente generano sostanze odorigene, con particolare riferimento, rispetto alle soluzioni progettuali proposte, allo stoccaggio del digestato liquido e della pollina in ambienti non confinati;

CONSIDERATO che, nel contributo tecnico acquisito al prot. reg. n. 219598 del 24.04.2023, ARPAV – UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi, propone alcune prescrizioni finalizzate al contenimento dell’impatto odorigeno, di seguito riportate:

1. si ritiene opportuno che, al fine di valutare gli impatti odorigeni dovuti alle modifiche apportate, entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio dell’impianto modificato venga effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2022. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) con le modalità indicate nel documento “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” disponibile sul sito internet della Regione Veneto. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell’impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per lo studio modellistico al fine del confronto con i “Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori” indicati nel documento sopra citato. Nel documento “Valutazione impatto odorigeno dovuto all’inserimento nel mix di alimentazione dei reflui zootecnici” la ditta prevede campagne di monitoraggio semestrali;

2. qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente, o dalla gestione dell'impianto, dovessero emergere molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un “Piano di gestione degli odori”; se opportuno, al fine di verificare l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, detto Piano dovrà essere integrato con un monitoraggio, sulla base delle modalità e tecniche di indagine indicate nel documento sopra citato;

 … (omissis) …

4. in merito alle vasche di stoccaggio del digestato liquido, si richiama il decreto MiTe n. 340 del 15/09/22 ove, all’art. 45 comma 1 lettera h), stabilisce che “i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o biometano”. Da quanto si evince dalla documentazione presentata, non tutte le vasche di stoccaggio sono chiuse a tenuta di gas e munite di sistema di aspirazione del biogas prodotto;

5. si ritiene opportuno che, ove sia previsto lo stoccaggio della pollina, esso avvenga in struttura chiusa e, in analogia con impianti simili, al fine di ridurre l’impatto odorigeno, sia installato un sistema di aspirazione e successivo trattamento dell’aria ambiente tramite biofiltro appositamente dimensionato (volumi di ricambio d’aria, volume della massa filtrante, tempi di contatto ecc.) e mantenuto efficiente, in relazione a quanto stabilito nella DGRV n. 568/05”;

 … (omissis) …

RITENUTO di recepire le proposte di prescrizioni dell’Agenzia e prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, compresa la chiusura delle vasche di stoccaggio del digestato liquido, a tenuta di gas e munite di sistema di aspirazione del biogas prodotto, e lo stoccaggio della pollina in struttura chiusa, con installazione di un sistema di aspirazione e successivo trattamento dell’aria ambiente tramite biofiltro appositamente dimensionato (volumi di ricambio d’aria, volume della massa filtrante, tempi di contatto ecc.), rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;

RITENUTO di prescrivere che entro 12 mesi dalla data di messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, la Società esegua campagne di monitoraggio odorigeno ai punti di emissione e ai ricettori, da ripetersi secondo specifiche cadenze definite con il presente provvedimento o comunque ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni odorigene;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovra-sottopressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto sistemi di emergenza;

RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione con il presente provvedimento ai sensi della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii siano quelle derivanti dall’upgrading del biometano (offgas) e dal biofiltro secondo le prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

RICHIAMATA la prescrizione n. 18 del decreto n. 889/2020 di presentare entro tre anni dalla messa in esercizio dell’impianto uno studio di fattibilità per il recupero della CO2 dallo sfiato dell’impianto di upgrading del biogas;

RITENUTO di prescrivere con il presente provvedimento che la Ditta entro18 mesi la ditta valuti la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;

RICHIAMATA la prescrizione n. 17 del decreto n. 889/2020, che recitava “Entro il 31 dicembre 2029 l’impianto di cogenerazione dovrà essere adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 15/11/2017 n. 183, fatti salvi limiti e/o prescrizioni più restrittivi già prescritti con la DGRV n. 1194 del 26 maggio 2008. A tale scopo entro il 31 dicembre 2027 la ditta è tenuta a presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione degli eventuali interventi necessari o comunicazione della non necessità di adeguamenti”, che prevedeva l’adempimento di obblighi normativi tuttora validi;

VISTA la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, con la quale la Ditta individua la fattispecie del paragrafo 2.2 punto 15 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017, “Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza”;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è individuato dal seguente codice: IT 3210016 - “Palude del Brusà – Le Vallette”, ubicato ad una distanza di circa 970 m dalla sede dell’intervento;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 05/2023 del 11.04.2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali dell’impianto e gli elaborati del progetto approvati con il presente provvedimento;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d’ufficio della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto) che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, riportate in allegato al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

DATO ATTO che per quanto non modificato con il presente provvedimento restano valide le prescrizioni di cui alla DGR n. 1194 del 26.05.2008 e successivi provvedimenti, come citati in premessa.

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGRV n. 473/2022, la DGRV n. 232/2020, la DGRV n. 24/2021;

decreta

1. E’ adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

2. Si dà atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il presente provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387 del 29.12.2003, alla Società Agricola DEF S.r.l., avente CF e P.IVA n. 02523770218 e con sede legale e stabilimento in via San Michele, 3 in Comune di Casaleone (VR), per la modifica dell’autorizzazione di riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas, con potenza elettrica pari a 960 kW e potenza termica pari a 2.630 kW, precedentemente approvata con decreto della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020.

3. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati riportati in Allegato A e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento.

Realizzazione dell’impianto

4. È stabilito in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Casaleone (VR). Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto, Unità Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

5. La Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a € 791.707,12come da piano di ripristino pervenuto con nota acquisita al protocollo regionale con n. 316918 del 18/07/2022 e successivamente integrato con nota acquisita al protocollo regionale n. 150427 del 17.03.2023. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012.

6. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

7. Entro 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la Ditta dovrà produrre una relazione tecnica con la soluzione progettuale idonea ad assicurare il rispetto delle prescrizioni nn. 35 e 36. La relazione deve essere trasmessa alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e a tutti gli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. La realizzazione di detti interventi resta subordinata ad atto di assenso espresso di questa Amministrazione.

8. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato ed ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle in materia di incidenza ambientale.

9. A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività nella configurazione impiantistica autorizzata con il presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 con apposito modello PIN2-2023. 

10. La ditta almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’impianto nella nuova configurazione e con il piano di alimentazione autorizzati con il presente provvedimento, deve darne comunicazione alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Contestualmente alla comunicazione di cui al presente punto, dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione di cui alle prescrizioni n. 20 (accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale), n. 27 (riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009).

11. Il termine per la messa a regime di tutte le componenti dell’impianto è fissato in 90 giorni, decorrenti dalla data di avvio dell’impianto. La messa a regime dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

12. La dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie, dovrà essere inoltrato alla Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, Comune di Casaleone e ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di avvio dell’impianto.

13. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.

14. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

15. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell'impianto deve essere realizzato in conformità agli art. nn. 3, 4 e 6 del DPCM 08/07/03.

16. In caso di rinvenimenti archeologici la Ditta è tenuta a presentare denuncia ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 42/2004.

17. La gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di realizzazione delle modifiche autorizzate, dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017.

Matrici in ingresso

18. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l’alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie e i quantitativi di materie e sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto, per un totale di 44.000 tonnellate/anno:

Matrice in ingresso

Quantitativi massimi (tonnellate/anno)

Insilato di sorgo

14.500

Insilato di triticale

6.200

Pollina ovaiola

1.500

Liquame suino

3.000

Letame tacchino (tipo Broiler)

1.500

Liquame bovino

7.000

Residuo della lavorazione dei succhi di frutta 

3.000

Scarto industria dolciaria e panificazione

3.000

Scarti di frutta

2.500

 

19. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente assentita dalla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

20. La Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Verona, contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto e pena decadenza del titolo abilitativo, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO –TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla DGR n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona.

21. La provenienza delle biomasse indicate nei suddetti accordi dovrà essere preferibilmente localizzata in un raggio di massimo 30 km rispetto al sito di localizzazione dell’impianto oggetto di autorizzazione.

22. Qualora gli accordi di fornitura pluriennali siano stipulati con intermediari, la scheda tecnica dei sottoprodotti deve contenere elementi atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.184-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

23. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, riportante: provenienza, caratteristiche e quantitativi delle matrici in ingresso all’impianto di produzione di biometano, nonché i quantitativi di biometano e di compost prodotti e venduti.

24.Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di produzione di biometano, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

25. La  pollina dovrà essere gestita in conformità all’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche e proroghe, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e nel rispetto di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni in presenza di possibili focolai di influenza aviaria.

26. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

27. Per l’utilizzo del liquame suino, letame bovino, letame tacchino e pollina la Ditta deve rispettare le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013, ed essere in possesso del riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009.

Produzione biometano

28. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”;

28. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, i dati di produzione di biometano;

Connessioni alla rete gas

30. La presente autorizzazione ricomprende le opere di connessione alla rete di distribuzione gas. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori di cui alla prescrizione n. 4, la Ditta deve dare atto che sono stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione delle opere di connessione di cui al preventivo di Snam sottoscritto e allegato alla comunicazione assunta al protocollo regionale al n. 585566 del 19.12.2022 e successivi aggiornamenti. 

Rischio di incidenti rilevanti

31. la Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano presenti in ogni istante nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del Coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’ assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE;

Gestione digestato agroindustriale

32. Per la gestione come sottoprodotto del digestato prodotto dall’impianto la ditta deve adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:

a) Presentare alla Provincia di Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.

b) Predisporre il Piano di utilizzazione Agronomica– PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: allegato A alla DGR n. 431 del 19 aprile 2022 pag. 6 di 8 × rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO); × Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura; × efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.

c) Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021.

d) L’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell’allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.

e) In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di 4 analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso, con indicazione del seguente set analitico: contenuto di sostanza organica, Fosforo totale, Azoto totale, Piombo totale, Cadmio totale, Nichel totale, Zinco totale, Rame totale, Mercurio totale, Cromo esavalente totale, Salmonella. I certificati di analisi dovranno riportare giudizio di conformità ed essere accompagnati da relazione finale descrittiva delle modalità di campionamento.

f) Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX.

g) Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona.

h) Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.

i) Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.

j) Adottare il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.

k) Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 813/2021.

l) Dimostrare la quantità dei terreni disponibili su cui spandere in relazione alla produzione del digestato.

m) Utilizzare nell’arco di disinfezione un disinfettante compatibile con la distribuzione agronomica del digestato.

33. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.

Emissioni odorigene

34. Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.

35. Le vasche di stoccaggio del digestato liquido devono avere volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o biometano.

36. Lo stoccaggio della pollina deve avvenire in struttura chiusa dotata di sistema di aspirazione e successivo trattamento dell’aria ambiente tramite biofiltro appositamente dimensionato (volumi di ricambio d’aria, volume della massa filtrante, tempi di contatto ecc.) e mantenuto efficiente, idoneo a garantire il rispetto della prescrizione n. 44.

37. L’apertura della prevasca per il caricamento delle biomasse liquide e delle tramogge di carico delle biomasse solide deve essere ridotta al tempo strettamente necessario alle operazioni di caricamento; in condizioni di normale funzionamento dell’impianto tali aperture devono essere chiuse.

38. Entro 12 mesi dalla data di avvio dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica di cui alla prescrizione n. 10, e successivamente alla messa a regime, la Ditta dovrà eseguire il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, articolato in due fasi (in periodo invernale ed estivo) delle concentrazioni e flusso di odore dell’intero quadro delle emissioni dell’impianto oggetto della presente autorizzazione (siano esse convogliate, diffuse o fuggitive), con le modalità indicate nel documento “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” disponibile sul sito internet della Regione Veneto. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell’impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per lo studio modellistico al fine del confronto con i “valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori” indicati nel documento sopra citato. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona.

39. Qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente, o dalla gestione dell’impianto, dovessero emergere molestie olfattive comprovate, la Ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un “Piano di gestione degli odori”; se opportuno, al fine di verificare l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, detto Piano dovrà essere integrato con un monitoraggio, sulla base delle modalità e tecniche di indagine indicate nel documento “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità”.

40. Successivamente, dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio semestrali come indicato nel documento “Valutazione impatto odorigeno dovuto all’inserimento nel mix di alimentazione dei reflui zootecnici” presentato dalla Ditta.

Emissioni in atmosfera

41. Relativamente alla TORCIA, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di funzionamento;

b) deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso;

c) la ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

  • registrazione delle accensioni (numero accensioni, data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
  • i motivi che hanno causato il fuori servizio dell’impianto e l’accensione della torcia;
  • tipologia di gas combusto.

42. Per le emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 con il presente provvedimento, ovvero quelle derivanti dall’upgrading del biometano (OFF GAS) e dal BIOFILTRO, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto, al dipartimento ARPAV dipartimento provinciale di Verona, alla Provincia di Verona e al Comune di Casaleone, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;

b) il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 90 (novanta) giorni;

c) entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto dovranno essere effettuate le analisi dei fumi e trasmesse entro i successivi 30 (trenta) giorni alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto e al dipartimento ARPAV di Verona;

d) tutti i punti di campionamento devono essere accessibili e le misure rispettare le metodiche vigenti;

43. Per l’OFF GAS dall’upgrading del biometano - camino E2, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere verificata l’assenza nelle emissioni in atmosfera o concentrazione inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale di H2S, NH3, Polveri totali e COV non metanici, mediante un’analisi dei fumi con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno;

b) le analisi dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo presso l’impianto.

44. Per il BIOFILTRO, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

a) deve avere tempo minimo di contatto maggiore di 30 secondi e un carico volumetrico massimo di 120 Nmc di aria per ora per metro cubo di massa filtrante; ??VA BENE???

b) l’efficienza dovrà essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05;

c) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;

d) l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni (biofiltro e scrubber) dovrà essere fornita in qualsiasi condizione (es. gruppo di continuità, generatore elettrogeno di soccorso);

e) dovranno essere eseguite analisi almeno annuali concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno e rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

Tipologia Inquinante

Limiti

Ammoniaca NH3

5 mg/Nm3

Acido Solfidrico H2S

1 mg/Nm3

Polveri

10 mg/Nm3

COV non metanici

20 mg/Nm3

Mercaptani

5 mg/Nm3

Odore

300 UO/m3

 

45. Per l’IMPIANTO DI COGENERAZIONE – camino E1, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere effettuate le analisi dei fumi, con cadenza semestrale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni semestre; le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto;

b) in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione, come prescritti con la dgr n. 1194/2008 e confermati con i decreti n. 112/2012 e n. 889/2020:

inquinante

Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%) in mg/Nm3

NOx

400

CO

500

SOx

-

HCl

5

COT

80

Polveri

10

 

c) La verifica del rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente le metodiche analitiche di seguito riportate o altre metodiche elencate dal D. Lgs 152/06 all’art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

Metodo UNI 16911-1:2013 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato;
Metodo UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto;
Metodo UNI EN 15058:2017 per la determinazione del monossido di carbonio;
Metodo UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri;
Metodo UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno;
Metodo UNI EN 14790: 2017 per la determinazione del contenuto di umidità dei fumi;

d) L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;

e) La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale.

f) Entro il 31 dicembre 2029 l’impianto di cogenerazione dovrà essere adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 15/11/2017 n. 183, fatti salvi limiti e/o prescrizioni più restrittivi già prescritti con la DGRV n. 1194 del 26 maggio 2008. A tale scopo entro il 31 dicembre 2027 la ditta è tenuta a presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione degli eventuali interventi necessari o comunicazione della non necessità di adeguamenti.

46. L’altezza dei punti di emissione presenti deve essere tale da evitare gli impatti negativi su finestre, pareti o aperture praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.

47. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.

48. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06).

49. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 7del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione.

50. la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore.

Gestione acque

51. Dall'impianto di lavaggio ruote e dalle acque di processo non devono generarsi scarichi di alcun tipo.

52. La vasca di prima pioggia dovrà essere svuotata entro quarantotto ore dall’evento e ripristinata per il successivo utilizzo.

53. La vasca di laminazione delle acque di seconda pioggia dovrà essere mantenuta in piena efficienza, dovranno essere prese le opportune misure atte ad evitare fenomeni di putrescenza e di proliferazione di insetti molesti.

54. Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nello Scolo Palanchino è subordinato all’ottenimento di nuova Concessione da parte del Consorzio di Bonifica Veronese. A tal fine, la Ditta deve presentare apposita istanza.

55. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.

56. Non è ammesso il ricircolo in testa ai processi fermentativi delle acque di condensa prodotte dai macchinari installati che pertanto dovranno essere smaltite a norma di legge.

Impatto acustico

57. Devono essere rispettati i limiti acustici previsti dalla normativa vigente.

58. Entro 30 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui alla prescrizione n. 11, deve essere effettuata una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Casaleone e al Dipartimento ARPAV di Verona, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Verona. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente.

Incidenza ambientale

59. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017; Non dovranno essere coinvolti habitat di interesse comunitario.

60. Ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, devono essere impiegati per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee, esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non dovrà utilizzare miscugli commerciali contenenti specie alloctone. La ditta dovrà documentare il rispetto della suddetta prescrizione informando l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

Dismissione e ripristino

61. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona.

62. Sono posti a carico dell’esercente dell’impianto l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo.

63. Il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla relazione sottoscritta acquisita al protocollo regionale con n. 150427 del 17.03.2023 che prevede il ripristino dell’area con riporto di terreno agricolo.

64. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Prescrizioni generali

65. Per la realizzazione del distributore all’interno dello stabilimento, la ditta deve ottenere l’autorizzazione dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

66. I mezzi pesanti in uscita ed in entrata dall’impianto sono autorizzati al transito lungo via San Michele, solo nel primo tratto, mentre per il restante tratto dovranno transitare sulla strada bianca interna alla proprietà dell’Azienda Agricola Magnani come da prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biomassa originario. Prima dell’inizio dell’intervento la Ditta deve inviare al Comune di Casaleone una comunicazione di conferma del rispetto degli accordi intrapresi al riguardo con l’Azienda Agricola Magnani.

67. La Ditta dovrà valutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

68. La Ditta dovrà provvedere alla regolare pulizia delle aree e della viabilità interna e alla copertura dei carichi nei tragitti esterni.

69. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

70. La Ditta deve mantenere in buono stato di manutenzione la barriera verde sul perimetro dell’impianto provvedendo alla sostituzione delle fallanze.

71. La Ditta deve attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.

72. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.

73. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.

74. Al fine di impedire qualsiasi fuoriuscita di liquidi dalle vasche, il livello del materiale stoccato deve essere mantenuto sotto controllo da un sensore principale e da un sensore di riserva in grado intervenire in caso di malfunzionamento del primo.

75. Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.

76. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas dovrà essere effettuata una classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata. In conformità dell’art 296 del D.Lgs 81/2008, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell’allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/2001.

77. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D.Lgs 03.03.2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.

78. Sono fatte salve le competenze del Comune di Casaleone in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

79. Sono fatti salvi altresì gli eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta.

80. La durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento.

81. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;

82. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso.

83. Eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.

84. Per quanto non modificato con il presente provvedimento, sono fatte salve le prescrizioni della DGR n. 1194 del 26.05.2008 e ss.mm.ii.

85. Il presente provvedimento è trasmesso alla Società Agricola DEF S.r.l. e ai seguenti soggetti: al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona, all’ARPAV U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli e al Dipartimento di Verona, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, a SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale, al Genio Civile di Verona, all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, alla ULSS 9 Scaligera, al MIMIT – Ispettorato Veneto - U.O. III - Reti e Servizi di comunicazione elettronica, all’Ufficio delle Dogane di Verona e alla Direzione regionale prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria.

86. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

23_Allegato_A_502976.pdf

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