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Bur n. 69 del 19 maggio 2023


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' ENERGETICA n. 34 del 05 aprile 2023

Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014. Decreto n. 15 del 7 febbraio 2023. Presa d'atto esito istruttorio del procedimento per l'anno 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto che a seguito dell’avviso, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 15 del 7 febbraio 2023, pubblicato sul BURV n. 22 in data 14 febbraio 2023, non sono state presentate, nei termini previsti, candidature finalizzate all’iscrizione nel Registro regionale dei valutatori delle iniziative in tema di ricerca ed innovazione.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, articolo 15, comma 1, ha istituito il Registro regionale dei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste dai bandi afferenti alla medesima legge regionale, demandando alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento del Registro medesimo;

 che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all’avviso pubblico per la presentazione delle domande d’iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione (ora Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica) degli adempimenti attuativi;

 che l’Allegato A alla citata DGR n. 1516/2014 prevede, a decorrere dall’anno 2016, l’aggiornamento annuale (entro il primo trimestre) del Registro regionale dei valutatori mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande di iscrizione, da emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva il modello di domanda con l’elenco dei settori scientifico-disciplinari per i quali è possibile presentare la candidatura, da pubblicare sul sito internet regionale;

 che la DGR n. 1516/2014 stabilisce di estendere l’utilizzo del Registro regionale dei valutatori anche per la valutazione dei progetti a valere sulla Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione al progetto ammesso ai benefici economici;

 che al fine di rendere operativo il Registro regionale dei valutatori, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014 (ora Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica) è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro medesimo, aggiornata con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 92 del 21 marzo 2022;

CONSIDERATO che con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 15 del 7 febbraio 2023 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno 2023, stabilendo che il periodo utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale dei valutatori è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV) e, pertanto, dal giorno 14 febbraio 2023 al giorno 16 marzo 2023, ultimo giorno utile;

che con il citato decreto n. 15/2023, è stato disposto che le domande siano presentate esclusivamente compilando il modello elettronico disponibile nel sito regionale e nella sezione “Bandi avvisi e concorsi” e inviando successivamente la stampa della domanda a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica;

PRESO ATTO che, in relazione all’avviso di cui al punto precedente, non è stata presentata alcuna domanda ai fini dell’iscrizione al Registro regionale dei valutatori;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;

  • le leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54 e 30 maggio 2014, n. 13;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014, n. 860 del 22 giugno 2021 e n. 1595 del 19 novembre 2021;
  • il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 220 del 20 agosto 2014;
  • il decreto n. 1 del 13 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Organizzazione della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, istituita con DGR n. 789 del 5 luglio 2022. Assegnazione ai Direttori di Unità Organizzativa delle deleghe alla sottoscrizione di atti e provvedimenti che comportano registrazioni contabili. Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 18.”;
  • il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 92 del 21 marzo 2022;
  • il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 15 del 7 febbraio 2023;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che a seguito dell’avviso, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 15 del 7 febbraio 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 14 febbraio 2023, non sono state presentate nei termini previsti candidature finalizzate all’iscrizione nel Registro regionale dei valutatori delle iniziative in tema di ricerca ed innovazione;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio della Regione del Veneto;
  4. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Delegato Marco Sacco

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