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Bur n. 70 del 23 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 80 del 21 aprile 2023

Voltura alla società "EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola" dell'autorizzazione unica, rilasciata dalla Giunta regionale con delibera n. 3602 del 30.11.2009 per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica per una potenza pari a 0,999 Kw alimentato da biogas, ubicato in comune di Guarda Veneta (RO).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto, per gli effetti dell'atto di fusione per incorporazione di "Enibioch4in Gardilliana società agricola srl" (precedente denominazione "Fri-el Gardilliana società agricola srl") in "EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola", viene trasferita alla incorporante "EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola" la titolarità dell'autorizzazione unica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3602 del 30.11.2009 e successive deliberazioni n. 104 del 01.02.2011, n. 945 del 10.06.2014 e n. 1382 del 09.09.2016. Nota della Ditta acquisita al prot. n. 578850 del 15.12.2022.

Il Direttore

PREMESSO che: con deliberazione n. 3602 del 30 novembre 2009 la Giunta regionale ha rilasciato ai sensi del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 alla ditta “Fri-el Gardilliana società agricola srl” (C.F. e P.IVA 02611350212) con sede legale in Bolzano, l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica della potenza pari a 0,999 Kw alimentato da biogas, ubicato in comune di Guarda Veneta (RO);

 con decreto n. 63 del 9 marzo 2010 del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura sono stati corretti alcuni elementi identificativi erroneamente riportati al punto 2 della citata D.G.R. n. 3602/2009, rinnovando ogni altro contenuto o deliberato della citata deliberazione;

con deliberazione di Giunta regionale n. 104 del 1° febbraio 2011 è stata autorizzato l'esercizio dell'impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica ad integrazione della citata autorizzazione unica di cui alla D.G.R. n. 3602/2009;

con deliberazione di Giunta regionale n. 945 del 10 giugno 2014 è stata approvata una variazione del piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas autorizzato con la predetta D.G.R. n. 3602 del 2009;

con decreto n. 71 del 10 settembre 2014 del Direttore regionale della Sezione Agroambiente sono stati rettificati i contenuti di alcune prescrizioni contenuti nell’allegato A alla citata D.G.R. n. 945/2014, ribadendo ogni altro contenuto e disposto della citata deliberazione;

con deliberazione di Giunta regionale n. 1382 del 9 settembre 2016 è stato preso atto che la ditta "Fri-el Gardilliana Società Agricola S.r.l." ha rinunciato alla connessione all'attività agricola del proprio impianto di cui alla menzionata deliberazione n. 3602 del 2009 e che tale rinuncia non comporta alcuna modifica all'impianto autorizzato;

PRESO ATTO che dalla visura camerale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, risulta che in data 8 luglio 2021 la ditta “Fri-el Gardilliana società agricola srl” aveva trasferito la propria sede legale nel comune di San Donato Milanese (MI) procedendo contestualmente a variare la propria denominazione in “Enibioch4in Gardilliana società agricola srl” (atto redatto in data 8 luglio 2021 dal notaio Laura Testini in Bolzano – Rep. N. 22538/10.901, iscritto nel Registro Imprese il successivo 9 luglio 2021), mantenendo codice fiscale e P.IVA (02611350212) assicurando così la continuità societaria;

VISTA l’istanza presentata dalla società “Enibioch4in Quadruvium srl società agricola” (C.F. e P.IVA 02489380309) di voltura dell’autorizzazione rilasciata con la menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 3602/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pervenuta al protocollo regionale con n. 578850 del 15.12.2022;

VISTO l’atto di fusione del 15.11.2022 redatto dal dottor Piercarlo Mattea – notaio in Milano - Rep. N. 203001, Racc. N. 28719, registrato a Lodi il 21.11.2022, al n. 8603, serie 1T, agli atti dell’ufficio, dal quale risulta che la “Enibioch4in Gardilliana società agricola srl” viene fusa mediante incorporazione nella società “EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola” e che in conseguenza della fusione la società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, che l’atto risulta depositato con protocollo n. 659940/2022 del 21.11.2022 e che non risultano ulteriori variazioni tali da contestare la volturazione dell’atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l’istanza, concedendo alla ditta “Enibioch4in Quadruvium srl società agricola” con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Felice Maritano n. 26, la voltura della menzionata autorizzazione, rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 con Deliberazione di Giunta regionale n. 3602 del 30 novembre 2009 e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 104 del 1° febbraio 2011, n. 945 del 10 giugno 2014 e 1382 del 9 settembre 2016, confermandone le prescrizioni e le condizioni specificate in tali provvedimenti;

DATO ATTO della obbligatorietà a carico della ditta “Enibioch4in Quadruvium srl società agricola” della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, con prestazione di idonea garanzia, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e della D.G.R. n. 253 del 22.02.2012;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, adottato con D.G.R. 27 maggio 2016, n. 804;

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto dell’atto di fusione del 15.11.2022 redatto dal dottor Piercarlo Mattea – notaio in Milano - Rep. N. 203001, Racc. N. 28719, registrato a Lodi il 21.11.2022, al n. 8603, serie 1T, agli atti dell’ufficio, dal quale risulta che “Enibioch4in Gardilliana società agricola srl” si è fusa mediante incorporazione nella società “EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola”;

3. di volturare alla società “Enibioch4in Quadruvium srl società agricola” con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Felice Maritano n. 26, (C.F. e P.IVA 02489380309), l’autorizzazione unica all’ esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas, di potenza elettrica in uscita pari a 0,999 MW, ubicato in comune di Guarda Veneta (RO) – rilasciata ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3602 del 30 novembre 2009 come successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 104 del 1° febbraio 2011, n. 945 del 10 giugno 2014 e 1382 del 9 settembre 2016 - confermando le prescrizioni e le condizioni specificate in tali provvedimenti; 

4. di assegnare alla ditta “Enibioch4in Quadruvium srl società agricola” il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto per il perfezionamento della garanzia presentata per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell’impianto;

5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e di trasmetterne copia alla società “EnibioCH4in Quadruvium srl società agricola”, al Comune di Guarda Veneta (RO), alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento ARPAV di Rovigo, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A. e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

Paolo Giandon

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