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Bur n. 70 del 23 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 24 del 08 maggio 2023

C.B.L. DI CABRUSA' ROBERTO & C. S.N.C. Richiesta di autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava denominata "Tell". Comune di localizzazione: Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizione ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizione ambientale del progetto presentato dalla Ditta C.B.L. di Cabrusà Roberto & C. s.n.c. relativo alla richiesta di autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava denominata "Tell" in comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera i), denominata “cave e torbiere”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta C.B.L. di Cabrusà Roberto e c. Snc con sede in Sant’Anna d’Alfaedo (VR), Via Roma, n. 51 - CAP 37020, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con PEC del 27/10/2022 (acquisita al prot. regionale n. 501017, 501022 e 501034) e integrata con PEC del 28/11/2022 acquisita al prot. n. 548476;

VISTA la nota prot. n. 551110 del 29/11/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/12/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi la richiesta di autorizzazione per il completamento della coltivazione della cava denominata “Tell” in Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR);

VISTA la DGR 256 del 03/03/2015 “Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio denominata “TELL” e sita in Comune di S. Anna d’Alfaedo (VR) (lr n. 44/1982)”;

VISTO il Decreto n. 328 del 17/09/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo che ha previsto il rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 13/2018 fino al 25/04/2022;

CONSIDERATO che detta autorizzazione in conformità a quanto previsto dall’art. 12 comma 3 della LR 13/2018 non è ulteriormente prorogabile per quanto riguarda i lavori di estrazione;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni sul progetto presentato;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/02/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il medesimo Comitato ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 112522 del 28/02/2023;

TENUTO CONTO che il proponente ha richiesto con nota del 03/03/2023 prot. n. 121487 la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 28/02/2023 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 125187 del 06/03/2023, la presa d’atto della richiesta formulata e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. n. 183387 del 04/04/2023;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 20/2023 del 14/02/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 99294 del 21/02/2023);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/05/2023, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • L’intervento consiste nella prosecuzione dell’attività estrattiva autorizzata con DGR 256 del 03/03/2015 e prorogata con Decreto n. 328 del 17/09/2019 fino al 29/04/2022, senza incrementi del volume di scavo e delle superfici di cava attuali;
     
  • Il materiale estratto è calcare da taglio;
     
  • L’intervento prevede l’escavazione di un volume residuale totale pari a 32.570 mc di materiale (18.124 mc di scopertura e 14.350 di materiale utile) su una superficie complessiva di circa 3.085 mq (dei quali circa 1.035 mq di superficie sono già stati estratti ed in parte ripristinati mentre i rimanenti 2.050 mq saranno interessati dallo scavo);
     
  • La profondità massima di scavo è di 33 m;
     
  • Il materiale movimentato a disposizione della realizzazione della ricomposizione ambientale della cava ammonterà a circa 45.200 mc, con un esubero di materiale rispetto alle necessità ricompositive pari a 15.328 mc;
     
  • Dovranno essere apportati dall’esterno circa 1.423 mc di terreno vegetale allo scopo di ottenere una copertura uniforme dell’area di cava di spessore pari a 50 cm;
     
  • Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in circa 10 anni per l’escavazione e la ricomposizione ambientale;

CONSIDERATO che l’area d’intervento si inserisce all’interno del polo estrattivo previsto nel Piano Comunale Attività Estrattive;

PRESO ATTO che per detto polo estrattivo è stato approvato un piano di ricomposizione complessivo, che raccorda e adatta le quote e le sistemazioni di tutte le cave limitrofe e nel caso di specie con le cave adiacenti già autorizzate;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO che l’intervento si configura come la prosecuzione di un’attività di cava esistente e non andrà ad interessare nuove porzioni di territorio, rimanendo all’interno dell’ambito estrattivo esistente;

CONSIDERATO che la presente progettualità rispetto alla precedente autorizzazione non prevede alcuna modifica alle volumetrie di estrazione, alle superfici interessate e alla profondità di scavo e recepisce le indicazioni relative al piano di ricomposizione complessivo approvato per l’intero polo estrattivo;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate dal proponente abbia verificato come questi risultano di entità perlopiù trascurabili e circoscritti all’ambito di progetto e che i limitati effetti rilevati sono parzialmente mitigabili adottando le misure gestionali descritte dal proponente;

CONSIDERATO che per il ripristino ambientale dell’area si ricorda che le terre apportate dall’esterno dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.M. n. 46/2019, dato che lo stesso proponente prevede che l’area di cava venga restituita ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo la D.G.R. n. 1987/2014;

CONSIDERATO la documentazione previsionale di impatto acustico presentata dal proponente non descrive nel dettaglio il procedimento con cui il modello previsionale è stato calibrato, e non riporta l’incertezza dei livelli calcolati, secondo la Norma UNI 11143/2005;

RITENUTO che dovrà essere effettuato un rilievo di rumorosità in fase di esercizio, in periodo diurno, nelle condizioni di piena attività della cava, in corrispondenza della posizione del ricettore R1 (edificio residenziale a 350 m ad est dell’area di cava), al fine di garantire il rispetto del valore limite assoluto di immissione, e del valore limite differenziale di immissione;

CONSIDERATO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e l’istruzione degli operatori sulle procedure di emergenza atte ad intervenire prontamente;
     
  • di omologare i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e siano dotati di idonea vasca di contenimento;

CONSIDERATO che in relazione alle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed all’utilizzo di mezzi di cantiere, pur considerando la limitata estensione e volumetria interessata di scavo nonchè l’esiguo numero di mezzi volti al trasporto di materiale, si ritiene opportuno che il proponente adotti le seguenti misure di prevenzione e mitigazione, alcune delle quali peraltro già previste all’interno dello SPA:

  • bagnatura dei piazzali e piste di accesso nel caso di condizioni particolarmente ventose o dopo periodi prolungati non piovosi o di forte siccità. Si ricorda che dovranno essere umidificati non solo i percorsi dei mezzi d’opera ma anche eventuali contesti circostanti e punti potenzialmente generatori di polveri;
     
  • di sospendere l’attività di coltivazione in caso di forti venti, che potrebbero trasportare fuori dall’area di cava le polveri prodotte;
     
  • copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
     
  • lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dal cantiere;
     
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere e in prossimità del polo estrattivo, tramite opportuna segnaletica (tipicamente 20 km/h);
     
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
     
  • di preferire l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi di privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

RITENUTO che, in merito all’utilizzo di acqua durante l'attività estrattiva e per l'umidificazione dell'area di cava nei periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi, il proponente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, valuti la possibilità di prevedere dei sistemi di recupero delle acque meteoriche ai fini di minimizzare il consumo delle risorse idriche;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 20/2023 del 14/02/2023, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 99294 del 21/02/2023) che propone di “[…] dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiara per la richiesta di autorizzazione per il completamento della coltivazione di una cava denominata “Tell” in comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza comprensive delle indicazioni e prescrizioni di cui alla citata Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;

PRESO ATTO della DGR 1620 del 05/11/2019 che ha definito i criteri e le procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità;

RITENUTO che in relazione alle matrici ambientali esaminate, le valutazioni esposte siano condivisibili, tenuto conto che la proposta progettuale insiste su un’area estrattiva esistente nonché delle misure mitigative e/o gestionali previste dal proponente, così come integrate e/o specificate con le indicazioni sopra descritte; […]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

CONDIZIONE AMBIENTALE N.1)

Macrofase

Fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico, in periodo diurno, secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), nelle condizioni di piena attività della cava, in corrispondenza della posizione del ricettore R1, al fine di garantire il rispetto del valore limite assoluto di immissione, e del valore limite differenziale di immissione.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Sant’Anna D’Alfaedo.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall’avvio dell’attività estrattiva. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 03/05/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/05/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a C.B.L. di Cabrusà Roberto e C. s.n.c. (P.IVA.02254820232), con sede legale a Sant’Anna d’Alfaedo (VR), Via Roma n. 51 - CAP 37020 - (PECcblsnccabrusabortolotti@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Forestale;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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