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Bur n. 63 del 12 maggio 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 79 del 08 maggio 2023

Sospensione temporanea iscrizione vigneti, della varietà Garganega, allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle DO "Soave", "Recioto di Soave" e "Soave Superiore", per le campagne vitivinicole 2023/24 e 2024/25. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Soave per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Garganega ai fini della produzione del DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, per due campagne vitivinicole dalla 2023/24 e 2024/25. 

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il DM 17 gennaio 2022 (G.U. n. 34 del 10 febbraio 2022), che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”;

VISTI i decreti ministeriali del 24.10.2019 (G.U. 258 – 04.11.2019, G.U. 259 – 05.11.2019) con i quali sono stati approvati i disciplinari delle denominazioni di origine “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”;

VISTA la nota prot. n. 175534 del 30 marzo 2023 (integrata con nota prot. n. 192376 del 7 aprile 2023) con la quale il Consorzio ha chiesto:

  • ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 della legge 238/2016, l’attivazione della misura della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Garganega allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, per due campagne vitivinicole dalla 2023/24 e 2024/25;
  • ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 della legge 238/2016 per la vendemmia 2023 la riduzione della resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare:

  • convocazione dell’assemblea dei soci del 13 marzo 2023
  • il verbale dell’Assemblea del 13 marzo 2023;
  • la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione;
  • i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, che hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio;

TENUTO CONTO che le richieste avanzate dal Consorzio necessitano, per essere recepite, due distinti procedimenti con il presente provvedimento, si procede ad approvare la richiesta ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 della legge 238/2016 e quindi l’attivazione della misura della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione, delle superfici vitate di varietà Garganega, rinviando ad altro provvedimento l’attivazione della riduzione della resa, per la vendemmia 2023, ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 della legge 238;

TENUTO CONTO che la richiesta di attivazione della sospensione temporanea dell’idoneità, nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 50 del 7 aprile 2023, non è pervenuta alcuna osservazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di attivare la sospensione temporanea alla rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, per i vigneti, della varietà Garganega realizzati entro il 31/07/2018 che nelle vendemmie 2019 - 2020 - 2021 - 2022, non sono stati destinati per almeno 3 volte alla produzione delle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, così come risulta dalla dichiarazione di raccolta e dai registri ufficiali di cui al Reg. n. 273/2018;
  3. di attivare la sospensione temporanea alla rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave” dei vigneti della varietà Garganega realizzati successivamente al 31/07/2023 con l’esclusione di quelli realizzati in forza di una autorizzazione al reimpianto derivante dall’estirpazione di una pari superficie di Garganega idonea e non sottoposta a sospensione alla rivendica alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, di cui al precedente punto 2;
  4. che l’estirpo con reimpianto o il sovrainnesto, di un vigneto della varietà Garganega sottoposta a sospensione alla rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave” di cui al punto 2, qualora riconvertito in altre varietà, non possa in nessun modo essere destinata alla rivendica alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”;
  5. che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  6. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Siquria SpA e al Consorzio tutela vini Soave;
  8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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