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Bur n. 50 del 07 aprile 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 90 del 27 marzo 2023

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44, comma 2, lettera c), Deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013. Aggiornamento della Redditività minima (reddito soglia) per il triennio 2023-2025.

Note per la trasparenza

La DGR n. 2879/2013 - che ha introdotto alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo - ha ridefinito i parametri di “redditività minima” (redditi soglia) delle imprese agricole, ai sensi dell’art. 44 comma 2, lettera c), per il triennio 2013-16, disponendo altresì l’aggiornamento di tali valori per i trienni successivi.

Si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione dei redditi soglia aggiornati per il triennio 2023-2025 – da applicare ai piani aziendali presentati nell’anno corrente (2023) e fino alla fine del 2025 – sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima deliberazione regionale.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l’adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali quelli di cui alla lettera d), relativi all’edificabilità nelle zone agricole.

EVIDENZIATO che per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla citata lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:

  1. la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;
  2. i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'art. 44, comma 3;
  3. la definizione di strutture agricolo-produttive;
  4. i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
  5. le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
  6. le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
  7. i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all’edificabilità nelle zone agricole approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni; in particolare, la DGR 30 dicembre 2013, n. 2879, ha introdotto alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, che hanno riguardato, tra l’altro, la ridefinizione dei parametri di “redditività minima” (redditi soglia) delle imprese agricole, ai sensi dell’art. 44 comma 2, lettera c), della citata legge regionale, con l’elaborazione di 4 valori di redditi soglia in relazione alla zona altimetrica (pianura, collina, montagna) e alla tipologia di intervento (case di abitazione o strutture agricolo-produttive).

PRESO ATTO altresì che la medesima DGR n. 2879/2013 ha definito, nell’Allegato A, il criterio per la determinazione dei valori di redditività minima, prendendo come riferimento il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” della tabella delle Retribuzioni convenzionali approvata annualmente dal Ministero del Lavoro; la medesima DGR n. 2879/2013 ha quindi fissato i valori di redditività minima per il triennio 2013-16, disponendo altresì che per i trienni successivi “sarà adottato, quale reddito di riferimento per la verifica del requisito della redditività minima, il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” relativo al primo anno del triennio stesso. Per esempio, per il triennio 2016-2018, il reddito di riferimento sarà quello dell’anno 2016”.

PRESO ATTO che la medesima deliberazione n. 3178/2004 ha inoltre previsto che il Dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) possa provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l’adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché per assicurare tempestività ed efficienza nell’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo.

PRESO ATTO che con Ddr n. 9 del 24 gennaio 2020, conformemente a quanto previsto nella sopraccitata deliberazione regionale, ha rideterminato e approvato i redditi soglia aggiornati per il triennio 2020-2022 – da applicare ai piani aziendali presentati nell’anno 2020 e fino alla fine il 2022 – prendendo come riferimento il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” della tabella delle Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020 (approvata dal Ministero del Lavoro con DM 11 dicembre 2019, pubblicata in GU n. 5 del 08/01/2020) e applicando i criteri di calcolo fissati nella citata deliberazione, con specifico riferimento alle aliquote percentuali e compiendo gli opportuni arrotondamenti.

RITENUTO pertanto necessario, decorso tutto il 2022, di dover nuovamente rideterminare e approvare i redditi soglia aggiornati per il triennio 2023-2025 - da applicare ai piani aziendali presentati nell’anno corrente (2023) e fino alla fine del 2025 – prendendo sempre come riferimento il livello di retribuzione degli “Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)” della tabella delle Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023 (approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM 28 febbraio 2023, pubblicato in GU n. 66 del 18/03/2023) e applicando i criteri di calcolo fissati nella DGR n. 2879/2013, con specifico riferimento alle aliquote percentuali e compiendo gli opportuni arrotondamenti.

decreta

  1. di approvare le premesse del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  1. di approvare i redditi soglia aggiornati per il triennio 2023-2025, da applicare ai piani aziendali presentati nell’anno corrente (2023) e fino alla fine del 2025, di cui all’Allegato A al presente decreto;
  1. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

90_Allegato_A_DDR_90_27-03-2023_499650.pdf

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