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Bur n. 43 del 28 marzo 2023


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 151 del 15 marzo 2023

Concessione idraulica inerente l'occupazione di superficie demaniale l'occupazione, ad uso pubblico e sfalcio prodotti erbosi della consistenza di 2.051 mq, in fregio all'argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR). Ditta/Ente: Comune di San Bonifacio. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11582.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 222377 del 16/05/2022, il Comune di San Bonifacio (C.F. e Partita IVA 00220240238), con sede amministrativa in Piazza Costituzione n. 4, San Bonifacio, in persona Sindaco pro tempore Giampaolo Provoli, nato a San Bonifacio il 2/2/1966 (C.F. (omissis), ha presentato istanza di concessione idraulica per l’occupazione di superficie ad uso pubblico e sfalcio prodotti erbosi della consistenza di 2.051 mq, in fregio all’argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR);

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 02/08/2022 con voto n. 96, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

CONSIDERATO che il Comune di San Bonifacio ha sottoscritto digitalmente il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

 

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rilasciare, al Comune di San Bonifacio (C.F. e Partita IVA 00220240238), con sede amministrativa in Piazza Costituzione n. 4, San Bonifacio, in persona Sindaco pro tempore Giampaolo Provoli, nato a San Bonifacio il 2/2/1966 (C.F. omissis), la concessione idraulica per l’occupazione di superficie ad uso pubblico e sfalcio prodotti erbosi della consistenza di 2.051 mq, in fregio all’argine sinistro del torrente Alpone nel Comune di San Bonifacio (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 96 del 02/08/2022.

3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopracitata Amministrazione ad eseguire i lavori di sfalcio, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:

  • eseguire i lavori di sfalcio con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno tre volte l’anno, in particolare nei mesi di maggio, luglio e settembre, nonché ogni qualvolta l’Autorità idraulica lo ritenga opportuno;
  • comunicare all’Amministrazione concedente la data di inizio e fine operazioni di sfalcio, con relativo cronoprogramma;
  • rimuovere tutti gli ostacoli che non permettano l’agevole transito dei mezzi d’opera incaricati della manutenzione del corso d’acqua;
  • non eseguire scavi o lavori di qualsiasi sorta né realizzare manufatti stabili (recinzioni, baraccamenti, ecc.) né piantumare piante;
  • mantenere pulite e sgombre le aree in concessione e tutte le zone improduttive, compresi i cigli, margini e banchine delle piazzole, delle sommità arginali e delle cunette effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, ripetuti tagli a canne, cespugli, arbusti nei periodi primaverili e/o estivo ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il personale idraulico, ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità connesse a servizi di piena.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

  1. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche della valle con opere, scavi, depositi o altro;
  2. effettuare le eventuali operazioni di taglio piante, che dovranno rispettare il ciclo vegetativo delle stesse e, pertanto, dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 marzo (stagione silvana) di ogni anno, previa richiesta all’Amministrazione concedente e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dalla stessa;
  3. a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;
  4. non depositare alcun materiale, di qualsiasi natura e quantità, anche provvisoriamente, sull’area demaniale e nelle immediate vicinanze dell’alveo del corso d’acqua;
  5. ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
  6. a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;
  7. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare sottoscritto digitalmente dalle parti interessate con numero di reg. 2780 del 03/02/2023, il quale forma parte integrante del presente decreto.

5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2022, di € 107,57 (euro centosette/57) come previsto rispettivamente dall’art. 9 del disciplinare citato e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione d’uso e degli elaborati grafici di progetto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

10. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), ovvero all’Autorità Giudiziaria Ordinaria nel termine di 60 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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