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Bur n. 40 del 21 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 79 del 16 marzo 2023

Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 che definisce le disposizioni nazionali in materia di Condizionalità Rafforzata. Aggiornamento dei tratti e dell'ampiezza delle fasce erbacee di rispetto per i corpi idrici superficiali soggetti alla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata (ex BCAA1 di Condizionalità).

Note per la trasparenza

Il provvedimento fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla nuova BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, ai sensi di quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) n. 2021/2115, Allegato III.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) dell’Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante “Norme in materia ambientale”, attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il DM 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”, con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTA la DGR n. 3 del 4 gennaio 2022 “Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, sessennio 2014-2019. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. DGR-CR n. 130 del 29.11.2021” con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento della classificazione qualitativa dei corsi d’acqua e dei laghi, relativa al sessennio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque;

CONSIDERATO CHE l’identificazione della classe di qualità di ciascun corpo idrico cui ARPAV fa riferimento è quella contenuta nei relativi Piani di Gestione dei distretti idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po;

PRECISATO CHE per “stato ecologico” si intende l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, supportati da specifici indicatori chimico-fisici e idromorfologici, e che lo “stato chimico” è definito mediante il confronto tra i valori degli inquinanti monitorati e gli standard di qualità previsti dalla normativa;

DATO ATTO CHE, in esito a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, nel Veneto sono stati individuati complessivamente 867 tratti di corpi idrici fluviali e 13 corpi idrici lacustri;

CONSIDERATO CHE già con DDR n. 328 del 6.4.2022 la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria aveva riportato l’individuazione delle possibili classi di qualità come “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente”, “pessimo/cattivo” e “non definito” riferite allo stato ecologico, e come “buono”, “non buono” e “non definito” riferite allo stato chimico dei corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali soggetti a vincolo per la BCAA 1 di Condizionalità riferita al periodo di programmazione 2014-2022, e che, in funzione di esse, l’ampiezza della fascia inerbita era stata definita essere di zero, 3 o 5 metri, ai sensi di quanto definito dal DM n. 2588/2020;

VISTO il nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, contenente la disciplina del regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e individua il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

CONSIDERATO CHE, ai fini della nuova BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata (ex BCAA1), il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 definisce “fascia tampone” una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 0 o 5 metri dal ciglio di sponda a seconda della qualità dello stato chimico e/o ecologico del tratto di corpo idrico superficiale monitorato interessato;

CONSIDERATO CHE il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 individua all’articolo 1 i beneficiari ai quali si applicano le nuove regola di Condizionalità Rafforzata, e quindi della BCAA4, ossia:

  • ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
  • ai beneficiari dei pagamenti a superficie ed a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

DATO ATTO CHE il Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, nel definire le modalità applicative della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata, nonostante confermi i criteri applicativi già in vigore in Italia dal 2014, secondo i quali l’ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione dello stato ecologico e chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi e canali, va a modificare e rafforzare i limiti delle ampiezze di fascia inerbita previsti in funzione delle possibili classi di stato, con impegno più gravoso, perché impone un’ampiezza di fascia inerbita di 5 metri, laddove con la precedente BCAA1 era prevista di 3 metri;

DATO ATTO CHE il medesimo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 demanda a successivi provvedimenti regionali la necessità di rendere disponibile agli agricoltori la classificazione dei tratti di corpo idrico soggetti al nuovo obbligo d’inerbimento reso obbligatorio dalla BCAA 4 sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto sopra argomentato, è possibile aggiornare per ciascun tratto di corpo idrico superficiale monitorato da ARPAV l’ampiezza della fascia inerbita in funzione della classificazione della qualità dello stato chimico e/o ecologico chiesta dalle disposizioni applicative nazionali e regionali secondo le nuove indicazioni dell’impegno di fascia inerbita della BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata, così come confermate dal Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023;

CONSIDERATO CHE, già con nota del 17 aprile 2014 (prot. n. 170895) l’allora Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) ha delegato la Sezione Agroambiente (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) all’applicazione regionale dei criteri che definiscono la larghezza da attribuire al vincolo della fascia inerbita, ai fini della Condizionalità;

DATO ATTO dell’invio da parte dell’Unità Operativa Qualità Acque Interne di ARPAV del 10.3.2022 (Prot. ARPAV n. 22893 / 2.140.02) degli shapefile dei corpi idrici fluviali e lacustri della Regione del Veneto, coerenti con la DGR n. 3/2022 e completi di classificazione, a seguito della richiesta di aggiornamento formulata ed inoltrata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 9.3.2022 (prot. ARPAV n. 22589);

CONSIDERATO CHE il medesimo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 precisa che l’informazione relativa all’ampiezza della fascia inerbita da realizzare o non eliminare “deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola, per garantire l’effettiva controllabilità del requisito”;

DATO ATTO CHE le informazioni cartografiche e di monitoraggio ambientale disponibili confermano le informazioni contenute nel decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 328 del 6.4.2022, precedentemente approvato, che costituisce riferimento normativo per il rispetto delle dimensioni delle fasce erbacee di rispetto della BCAA 1 di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, la cui vigenza permane nei casi previsti dall’art. 6 del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023;

RITENUTO pertanto importante dare la massima informazione dei vincoli ora rielaborati per garantire a ciascuna azienda agricola operante in fregio ai corpi idrici superficiali monitorati WISE la realizzazione correttamente dimensionata della fascia di rispetto da mantenere stabilmente inerbita, ai fini dell’osservanza della BCAA4 di Condizionalità Rafforzata; a tale fine, nell’Allegato A al presente provvedimento, sono state elaborate indicazioni che segnalano potenziali variazioni intervenute rispetto agli obblighi già individuati dal DDR n. 328/2022;

ATTESO CHE ai fini di quanto definito al punto precedente, nell’apposita sezione dedicata del portale regionale PIAVe http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia, è stata data esplicitazione regionale del nuovo vincolo territoriale, come identificato ai fini del presente provvedimento, sia con apposite Tavole cartografiche di dettaglio, suddivise per Provincia, dei corpi idrici superficiali monitorati soggetti alla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata, sia con apposita cartografia dinamica, in base alle specifiche dell’Infrastruttura Dati Territoriale (IDT) regionale
https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=203, attraverso cui è possibile visualizzare le informazioni geografiche su base Carta Tecnica regionale;

decreta

  1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  2. di approvare, al fine di dare applicazione alla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata per la programmazione 2023-2027, i seguenti allegati al presente provvedimento:
    • Allegato A: “Elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti fiumi o canali monitorati da ARPAV”, che individua l’elenco aggiornato dei tratti di torrenti, fiumi e canali superficiali, sulla base della documentazione analitica ad oggi disponibile, soggetti all’obbligo di realizzazione della fascia inerbita, come previsto dalla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata. L’elenco è composto dal codice corpo idrico distrettuale, nome del corpo idrico, punto di inizio e di fine del tratto di riferimento, qualità dello stato ecologico (anche potenziale) del tratto del corpo idrico, qualità dello stato chimico del tratto del corpo idrico, ampiezza della fascia inerbita obbligatoria a partire dal ciglio di sponda e l’indicazione della variazione dell’ampiezza delle fasce erbacee di rispetto a destra/sinistra del corpo idrico superficiale rispetto a quanto cartograficamente già identificato con DDR n. 328/2022;
    • Allegato B: “Cartografia dei corpi idrici superficiali monitorati soggetti alla BCAA 4”, che visualizza l’aggiornamento delle aree interessate dall’obbligo di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita, come classificate dall’Allegato A;
  3. di precisare che i contenuti del presente provvedimento si applicano ai beneficiari individuati dall’articolo 1, comma 2, del nuovo DM di Condizionalità Rafforzata del MASAF n. 147385 del 9.3.2023:
  4. di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale, affinché possano disporne anche ai fini della massima diffusione del presente aggiornamento presso gli operatori agricoli;
  5. di precisare che all’interno dell’apposita Sezione dedicata del Portale PIAVe 
    https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=203, è disponibile anche il nuovo link al Geoportale Agroambiente, in cui è possibile visualizzare le informazioni geografiche su base Carta Tecnica regionale;
  6. di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
  7. di trasmettere il presente decreto all’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA al fine di rendere disponibili le informazioni elaborate sul Sistema Applicativo predisposto per la presentazione della Domanda Unica 2023;
  8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, UO Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque;
  9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
  10. di trasmettere all’Unità Operativa Sistema Informativo di Area la cartografia per la pubblicazione sul portale PIAVe, nell’apposita sezione dedicata: http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia;
  11.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  12.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

79_Allegato_A_DDR_79_16-03-2023_498960.pdf
DDR_79_2023_AllegatoB_498960.Pdf

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