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Bur n. 43 del 28 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 17 del 16 marzo 2023

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. (con sede legale in Via Largo Parolini, 82/b 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245). Impianto di depurazione delle acque reflue di Cadoneghe, ubicato in via Matteotti nel Comune di Cadoneghe (PD). Comune di localizzazione: Cadoneghe (PD). Domanda di procedimento di rinnovo dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Codice progetto: 55/2019. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue esistente, ubicato in via Matteotti in Comune di Cadoneghe (PD), presentata dalla società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato da ultimo dal D.L. n.77/2021);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto, verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245), con sede legale e amministrativa in Bassano del Grappa (VI), Via Largo Paolini n. 82, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA acquisita agli atti in data 09/09/2019 con protocollo regionale n. 387999;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

CONSIDERATO che in base all’art. 13 della L.R. n. 4/2016, trattandosi di un impianto di depurazione di potenzialità superiore ai 10.000 A.E. per il quale non è mai stata espletata alcuna procedura di valutazione ambientale, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico risulta necessario sottoporre l’impianto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto certifica che l’impianto non è stato oggetto di modifiche;

VISTA la nota prot. n. 396679 del 16/09/2019 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di 1° categoria ai sensi della L.R. n. 33/1985, ubicato in Via Matteotti in Comune di Cadoneghe (PD), per il quale la società ETRA S.p.A. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 3101/DEP/2015 del 11/09/2015, all’esercizio per una potenzialità pari a 50.000 A.E. (abitanti equivalenti), e allo scarico nel Fiume Brenta;

VISTO il comma 8 dell’art.124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il quale lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata e a condizione che gli scarichi medesimi non contengano sostanze pericolose;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con Provvedimento n. 6538/EM del 17/01/2013 ha autorizzato ETRA S.p.A. alla continuazione dell’attività comportante emissioni in atmosfera dello stabilimento esistente di impianto di trattamento acque sino alla data del 15/01/2028;

PRESO ATTO del Provvedimento prot. 55252 del 09/09/2019, con il quale la Provincia di Padova ha prorogato il Provvedimento autorizzativo n. 3101/DEP/2015 ad ETRA S.p.A.;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale 327233 in data 19/08/2020, con la quale ETRA S.p.A. ha richiesto una ulteriore proroga del Provvedimento autorizzativo n. 3101/DEP/2015, nelle more della conclusione del procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il Proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel Brenta con Provvedimento della Provincia di Padova n. 3101/DEP/2015 del 11/09/2015 per una potenzialità pari a 50.000 A.E.;
  • l’impianto nella sua configurazione attuale risulta autorizzato alle emissioni in atmosfera con Provvedimento della Provincia di Padova n.6538/EM prot.0010638/13 – 17/01/2013 avente validità sino al 15/01/2028;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • non risultano, negli ultimi anni, superamenti allo scarico sui campioni eseguiti da ARPAV per i parametri normati;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, non ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente;

TENUTO CONTO che, relativamente alla componente ambientale atmosfera:

  • nell'anno 2018 è pervenuto ad ARPAV, un esposto per odori avvertibili soprattutto nelle ore serali da parte di un privato cittadino;
  • nel controllo tecnico di ARPAV in data 08/09/2020 viene riportato: "(…) si sottolineava che l'impianto di aspirazione e abbattimento emissioni in atmosfera provenienti dai trattamenti primari e dal trattamento fanghi di supero è costituito da tre biofiltri, installati per il trattamento dell'aria esausta proveniente dai trattamenti primari e dalla linea fanghi di supero, dotati di sottoservizi e di materiale di riempimento (cippato e corteccia); pur tuttavia tale impianto non era in funzione in quanto, come dichiarato dal tecnico, erano in corso attività di mitigazione acustica dell'aspiratore";
  • in seguito è pervenuto ad ARPAV un esposto per odori presentato da un privato cittadino in data 07/06/2021: in riferimento a tale esposto, ETRA S.p.A. ha comunicato l’effettuazione della manutenzione del sistema di aerazione nella giornata precedente all'esposto (06/06/2021).
  • nel controllo tecnico di ARPAV di settembre 2021 si evidenzia che: "L'impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera provenienti dai trattamenti primari e dal trattamento dei fanghi di supero era in funzione. Attualmente i tre biofiltri, installati per il trattamento dell'aria esausta proveniente dai trattamenti primari e dalla linea fanghi di supero, sono dotati di sottoservizi e del materiale di riempimento (cippato e corteccia)."
  • il controllo tecnico di ARPAV 2022 riporta: "L'impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera provenienti dai trattamenti primari e dal trattamento dei fanghi di supero era in funzione. Attualmente i tre biofiltri, installati per il trattamento dell'aria esausta proveniente dai trattamenti primari e dalla linea fanghi di supero, sono dotati di sottoservizi e del materiale di riempimento (cippato e corteccia)” e sulla tab. C allegata alla Relazione viene riportato: Osservazioni in merito al sopralluogo tecnico della linea fanghi: soggettivamente si percepiva odore tipico dei fanghi solo all’interno del locale adibito al loro trattamento. L’impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni è costituito da un aspiratore e n. 3 biofiltri; al momento del sopralluogo i biofiltri erano dotati del cippato/corteccia, l‘impianto era in funzione”;

TENUTO CONTO CHE relativamente alla matrice rumore:

  • dal 2019 ad oggi non sono pervenuti ad ARPAV esposti per il rumore;

TENUTO CONTO CHE durante i molteplici sopralluoghi di ARPAV al depuratore per i prelievi analitici allo scarico delle acque reflue, i tecnici non hanno rilevato odori particolari o rumori fastidiosi;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che NON si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova per una potenzialità di targa pari a 50.000 A.E, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam.

 

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, trasmesse direttamente alla Provincia di Padova, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia di Padova, la stessa potrà disporre l’effettuazione di un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).

I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Cadoneghe e ad ARPAV.

Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Padova, in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Padova.

 

Soggetto verificatore

Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, sulla base dell’istruttoria esperita dalla Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Cadoneghe, ubicato in via Matteotti nel Comune di Cadoneghe (PD), da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle condizioni ambientali indicate in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. (con sede legale in Via Largo Parolini, 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245, PEC: protocollo@pec.etraspa.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Cadoneghe (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Brenta e alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio idrico integrato e Tutela delle acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico– U.O. Genio Civile di Padova;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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