Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 41 del 24 marzo 2023


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 65 del 07 marzo 2023

Liquidazione delle sovvenzioni a 71 imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l'anno 2022 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche, di cui all'impegno assunto con DDR n. 559 del 28 giugno 2022. Annullamento del DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 e contestuale provvedimento di liquidazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone l’annullamento, a causa di un mero errore materiale, del DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 “Liquidazione delle sovvenzioni a 72 imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l’anno 2022 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche in favore dei beneficiari individuati con DDR n. 559 del 28 giugno 2022” e si dispone contestualmente la liquidazione in favore dell’elenco corretto di imprese. 

Il Direttore

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020, 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, 2020/C 340/01 del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2022 con il quale è stata destinata una somma complessiva pari a Euro 20.000.000,00 per la sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, di cui Euro 1.500.000,00 sono stati riservati alle Regioni e alle Province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni, finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne e marittime interne (articolo 1, comma 1, lettera c);

PRESO ATTO che la somma complessiva assegnata alla Regione del Veneto nell’ambito di tali risorse per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne e marittime, in base all’articolo 7, comma 1, dello stesso Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, ammonta ad Euro 992.887,03;

VISTA la DGR n. 751 del 21 giugno 2022, con cui si è preso atto della necessità di fornire, anche per l’anno 2022, risposte celeri alle imprese di pesca in difficoltà nonchè di erogare le sovvenzioni nei termini previsti dal Temporary Framework di cui alla citata Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, e successive modifiche e integrazioni, e si è ritenuto di privilegiare quale criterio prioritario, di assegnazione delle sovvenzioni stanziate con DM 31 marzo 2022 per le imprese di pesca professionale che operano nelle acque interne e marittime interne del Veneto, essere impresa risultata idonea all'assegnazione delle analoghe sovvenzioni stanziate per l'anno 2021 con Decreto Ministeriale dell’11 agosto 2021, già individuate puntualmente con DDR n. 563 del 23 dicembre 2021;

VISTO il DDR n. 559 del 28 giugno 2022 avente ad oggetto: “Sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l’anno 2022 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche. Concessione delle sovvenzioni a seguito di quanto disposto con DGR n. 751 del 21 giugno 2022, contestuale impegno di spesa e correlato accertamento d’entrata.” con il quale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando assumendo contestualmente l’impegno di spesa n. 7471/2022, a valere sul capitolo di spesa n. 104195 “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere sul fondo per l’emergenza Covid-19 – Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18)” del bilancio di previsione regionale per l’anno 2022 - 2024;

RICORDATO che la DGR n. 751 del 21 giugno 2022 ha disposto che le sovvenzioni per l'anno 2022 potranno essere erogate previa verifica del mantenimento dei requisiti in capo alle imprese anche per l'anno 2022, nei termini previsti dal D.M. 31 marzo 2022;

CONSIDERATO quanto previsto al punto 3 lettera a) del deliberato della summenzionata DGR n. 751: “l'impresa beneficiaria deve risultare ancora regolarmente iscritta come impresa "Attiva" con il codice ATECO relativo all'attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, alla data del 3 aprile 2022, così come previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022”;

VISTO il DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 “Liquidazione delle sovvenzioni a 72 imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l’anno 2022 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche, di cui all’impegno assunto con DDR n. 559 del 28 giugno 2022.”; 

RITENUTO opportuno annullare, in sede di autotutela, il DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 poichè nel relativo Allegato A è stata inserita erroneamente, in quanto nello stato di Inattiva alla data del 3 aprile 2022, requisito previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, l’impresa ATLANTIDE SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale e partita iva 04333390278 e collocata alla posizione n. 41 dell’Allegato A al DDR n. 559 del 28 giugno 2022, codice CUP H93C21000610007, codice COR 51541, visura RNA n. 19043925 del 24 giugno 2022;

VISTI i Decreti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nn. 1035 del 4 novembre 2022, 1151 del 5 dicembre 2022 e n. 5 del 13 gennaio 2023 con i quali è stata disposta la liquidazione delle sovvenzioni per complessivamente n. 500 imprese beneficiarie per le quali è stato acquisito il DURC regolare o per le quali la richiesta del DURC ha dato esito “non effettuabile” in quanto prive di dipendenti e risultate in regola in merito alla documentazione amministrativa di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 21 giugno 2022;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle sovvenzioni per le altre imprese beneficiarie, già individuate con il DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 e dettagliatamente elencate nella tabella di cui all’“Allegato A”, facente parte integrante del presente provvedimento, per le quali le verifiche di cui al punto precedente hanno dato esito positivo e per le quali è stato acquisito il DURC regolare o per le quali la richiesta del DURC ha dato esito “non effettuabile” in quanto prive di dipendenti, per un importo complessivo pari a Euro 105.493,50;

RITENUTO di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese beneficiarie, non individuate nella tabella di cui all’“Allegato A”, in quanto associate a posizioni contributive irregolari o ancora in via di definizione;

VISTO l’articolo 10 bis, comma 1, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 , n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale dispone che” I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

VISTO l’articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.” così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;

VISTA la L.r. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii;

VISTA la L.r. n. 30 del 23 dicembre 2022 “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.r. n. 31 del 23 dicembre 2022 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.r. n. 32 del 23 dicembre 2022 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il DDR n. 71 del 30 dicembre 2022 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali “Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di annullare, in sede di autotutela, il DDR n. 11 del 18 gennaio 2023 poichè nel relativo Allegato A è stata erroneamente inserita, in quanto nello stato di Inattiva alla data del 3 aprile 2022, requisito previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, l’impresa ATLANTIDE SOCIETA' COOPERATIVA, codice fiscale e partita iva 04333390278;
  3. di disporre la liquidazione delle sovvenzioni per le imprese beneficiarie dettagliatamente elencate nella tabella di cui all’“Allegato A”, facente parte integrante del presente provvedimento, per le quali è stato acquisito il DURC regolare regolare o per le quali la richiesta del DURC ha dato esito “non effettuabile” in quanto prive di dipendenti, per un importo complessivo pari a Euro 105.493,50, con imputazione a carico dell’impegno di spesa n. 7471/2022, a valere sul capitolo di spesa n. 104195 “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere sul fondo per l’emergenza Covid-19 – Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18)” del bilancio corrente;
  4. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone la liquidazione hanno natura non commerciale e sono assoggettate al codice CUP, indicato accanto a ciascun beneficiario nella tabella di cui all’”Allegato A”;
  5. di dare atto che le erogazioni dei contributi di cui trattasi non sono soggette alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 10 bis del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  6. di attestare che il pagamento degli importi inferiori a € 5.000,00 non è soggetto alle verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973;
  7. di attestare, altresì, che il pagamento degli importi superiori a € 5.000,00 è soggetto alle verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di notificare il presente decreto ai beneficiari di cui all’ “Allegato A”;
  10. di dare atto che avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento;
  11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

65_Allegato_A_DDR_65_07-03-2023_498528.pdf

Torna indietro