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Bur n. 40 del 21 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 64 del 27 dicembre 2022

Trasferimento di titolarità alla Ditta EnibioCH4in Quadruvium- S.r.l. Società Agricola e contestuale autorizzazione di modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola realizzato in Comune di Costa di Rovigo (RO), consistente nell'aggiornamento del piano di alimentazione e nella parziale riconversione alla produzione di 250 Sm 3 /h di biometano. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si trasferisce la titolarità e si autorizza la modifica di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola consistente nell’aggiornamento del piano di alimentazione, e nella parziale riconversione alla produzione di biometano.

Il Direttore

RICHIAMATI 

  • l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e proroghe, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
  • il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016, in particolare il Titolo IV recante l’utilizzazione agronomica del digestato;
  • la DGRV n. 813/2021Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI

  • la DGR n. 971 del 05.07.2011 che autorizzava la ditta Fri-el Rhodigium Società Agricola srl (CUAA 01355000298) con sede legale in via B. Croce 125, Costa di Rovigo (RO) alla costruzione ed esercizio di un impianto e delle opere connesse, nel Comune di Costa di Rovigo (RO) in via Martiri della Resistenza, di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola consistente nella cofermentazione anaerobica di biomasse di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa vegetale dedicata (produzioni agricole energetiche) compresa quella residuale non costituente rifiuto ottenuta dalla coltivazione di terreni propri o in affitto, revocando la precedente autorizzazione rilasciata con DGR n. 2999 del 21.10.2008;
  • il decreto n. 125 del 02.08.2017 con cui la Regione del Veneto –U.O. Agroambiente ha autorizzato una variante all’impianto, consistente nella modifica della rete idraulica assentita con DGR n. 971 del 05.07.2011, in particolare le linee acque di prima pioggia e linea dei percolati provenienti dalle trincee di stoccaggio della biomassa e con il quale vengono ribaditi ogni altro contenuto e disposto della citata DGR n. 971 del 05.07.2011, così come le prescrizioni non modificate o in contrasto con il sopra menzionato decreto n.125 del 02.08.2017;
  • la nota prot. 344016 del 09.08.2017 con cui la U.O. Agroambiente ha trasferito il fascicolo alla U.O. Tutela dell’Atmosfera vista la rinuncia alla connessione agricola dichiarata in precedenza dalla ditta;

VISTE 

  • l’istanza assunta al protocollo regionale con n. 210160 del 27.05.2020, con la quale la ditta “Fri-el Rhodigium Soc.Agr.” (Partita IVA 01355000298) con sede legale in Piazza del Grano, 3- Bolzano (BZ), e stabilimento in via Martiri della Resistenza snc, nel Comune di Costa di Rovigo (RO), ha richiesto una modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs 28/2011 per l’aggiornamento del piano di alimentazione;
  • le osservazioni e relative richieste di integrazioni che la Provincia di Rovigo e il Comune di Costa di Rovigo hanno presentato con prot. n.reg. n.258854 e n. 258951 del 01.07.2020;
  • la nota assunta con prot. reg. n. 444654 del 20.10.2020 con cui la ditta ha sollecitato l’avvio del procedimento comunicando nel contempo che l’impianto avrebbe ottenuto il riconoscimento definitivo ai sensi del Reg CE 1069/09, in seguito a parere favorevole dell’Ulss 5 polesana, e rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti avanzate precedentemente dalla Provincia di Rovigo relativamente alla modifica del piano di alimentazione;
  • la nota assunta con prot. n. reg. n.163339 del 09.04.2021 con cui la Regione Veneto- U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera ha trasmesso una richiesta di parere agli Enti coinvolti nel procedimento invitando inoltre la ditta a rispondere alle integrazioni richieste dal Comune di Costa di Rovigo con proprio prot. 7419 del 26.06.2020 assunto al prot.reg n.258951 del 01.07.2020;
  • le note identiche assunte con prot.reg.n. 249532 e 250578 del 01.06.2021 e n. 253493 del 03 0.6.2021 con cui il Comune di Costa di Rovigo ha richiesto delle informazioni alla Regione;
  • la nota proprio prot. n. 42 del 12.07.2021, assunta al protocollo regionale al n. 312292 e la nota assunta al protocollo regionale al n. 312301 del 12.07.2021 con cui la ditta EnibioCH4in Rhodigium Soc. Agr. S.r.l. (Partita IVA 01355000298) (ex Fri-el Rhodigium Soc. Agr. Srl) con sede legale nel Comune di San Donato Milanese, in Via Felice Maritano n. 26 e stabilimento in via Martiri della Resistenza snc, nel Comune di Costa di Rovigo (RO), ha comunicato che a far data dal 03.06.2021 il socio unico di Fri-e1 Rhodigium Soc. Agr. Srl è stato acquisito dalla società Ecofuel Spa, facente parte del gruppo Eni Spa. In seguito a tale operazione, Fri-e1 Rhodigium Soc. Agr. Srl ha variato alcuni dati anagrafici. Poiché non sono cambiati né il legale rappresentante, né la P.IVA della società, la Ditta ha chiesto di valutare l’effettiva necessità della volturazione dell’Autorizzazione Unica;
  • con le citate comunicazioni la ditta ha inoltre richiesto, ai sensi dell’art. 8-bis comma1, lett.b), del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28, l’autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie alla parziale riconversione a biometano dell’impianto a biogas esistente e dichiarato di presentare con separata pratica il progetto antincendio al Comando provinciale di Rovigo dei Vigili del Fuoco. Nell’occasione ha trasmesso le integrazioni che erano state precedentemente richieste dalla U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera con nota prot. reg. n. 16339 del 09.04.2021 alla Fri-e1 Rhodigium Soc. Agr. Srl, in relazione alla precedente istanza acquisita con prot. 210160 del 27.05.2020, dalle quali è emersa un’ulteriore revisione del piano di alimentazione sia in termini quantitativi che di materiale in ingresso rispetto a quanto precedentemente richiesto;
  • la nota assunta con prot. n. 314747 del 13.07.2021 con cui i VVF hanno richiesto la presentazione di istanza di voltura, in quanto la pratica risultava ancora intestata a Fri-El Rhodigium Società Agricola Srl;
  • la nota assunta con prot. reg. n. 322223 del 19.07.2021 con cui la ditta EnibioCH4in Rhodigium Soc. Agr. S.r.l. ha documentato l’avvenuta trasmissione della richiesta di voltura del Certificato Prevenzione Incendi;
  • la nota assunta con prot. reg. n. 322253 del 19.07.2021 con cui la Provincia di Rovigo, segnalava l’esigenza di acquisire elementi integrativi rispetto al procedimento di cui all’istanza del 27.05.2020, ed elementi di completamento rispetto al procedimento di cui all’istanza del 12.07.2021;
  • la nota assunta con nota prot. reg. n. 329857 del 23.07.2021 con cui il Comune di Costa di Rovigo auspicava, in considerazione della loro stretta correlazione, la riunione delle procedure di cui alle istanze del 12.07.2021 e del 27.05.2020, riservandosi di esprimere il parere di competenza in ambito della conferenza dei servizi; evidenziava comunque l’esigenza di chiarire alcuni aspetti e di acquisire elaborati di dettaglio;
  • la nota assunta con prot. reg. n. 348228 del 04.08.2021 con cui la ditta ha trasmesso l’atto di variazione di fideiussione;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • Con nota prot. reg. n. 604987 del 28.12.2021 Regione del Veneto- U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera ha richiesto il completamento dell’istanza ed ha comunicato l’avvio del procedimento esplicitando la necessità di riunire in un unico procedimento le richieste pervenute con l'istanza di maggio 2020 e quella di luglio 2021;
  • Con nota prot. reg. n.609675 del 30.12.2021 sostituita dalla nota assunta con prot. reg. n 610142 del 30.12.2021 è pervenuta la richiesta di completamento da parte del consorzio di Bonifica Adige Po;
  • Con nota prot. reg. n 12544 del 13.01.2022 Snam ha trasmesso le proprie osservazioni;
  • Con nota prot. reg. n.19613 del 18.01.2022 la Regione Veneto- U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera ha fissato un nuovo termine per la trasmissione della documentazione di completamento a seguito delle nuove richieste pervenute da parte di alcuni enti coinvolti ed ha indetto Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona convocando una riunione per il 22.02.2022;
  • Con nota prot. reg. n. 50271 del 03.02.2022 la ditta ha richiesto una proroga di 60 gg per la trasmissione della documentazione di completamento;
  • Con nota prot. reg. n. 58785 del 09.02.2022 la 2022 la Regione del Veneto- U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera ha accolto la richiesta di proroga e rinviato la riunione del 22.02.2022;
  • Con prot. n. 62030 del 10.02.2022 il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha affermato che la documentazione pervenuta era carente per esprimere un parere, chiedendo pertanto delle integrazioni;
  • Con nota assunta con prot. reg n. 62578 del 10.02.2022 la Prefettura di Rovigo ha designato il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza come rappresentante unico delle amministrazioni Statali convocate a partecipare alla Conferenza di Servizi;
  • Con prot.reg. n.34710 del 23.03.2022 la Regione del Veneto- U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera ha richiesto che entro il termine concesso di proroga fosse inviata anche la documentazione richiesta dal Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  • Con prot.reg. 162421 del 08.04.2022 e n. 164636, n.164651, n. 164666, n. 164677 del 11.04.022 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell’istanza;
  • Con prot.reg. n.196970 del 02.05.2022 il Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole “al progetto così come descritto negli elaborati pervenuti”.

Ha inoltre comunicato “che eventuali ritrovamenti di beni culturali nel sottosuolo, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m. e i., dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto";

  • Con nota prot.reg. n. 231660 del 20.05.2022 la ditta ha trasmesso al Consorzio di Bonifica e alla U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera alcune integrazioni;
  • Con nota prot. reg. n. 259586 del 08.06.2022 la Ditta ha sollecitato la necessità di riconvocare la Conferenza di Servizi;
  • Con nota prot.reg. n.260827 del 09.06.2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità asincrona, in considerazione della maggiore semplificazione consentita da tale modalità;
  • Con nota proprio protocollo n. 15384 del 05.07.2022, assunta al prot. reg. n.301688 del 06.07.2022 la Provincia di Rovigo ha trasmesso le proprie osservazioni;
  • Con nota prot.reg. n. 303661 del 07.07.2022 Arpav ha trasmesso il proprio supporto istruttorio relativamente alla modifica proposta dalla ditta. Con riferimento alla modifica del piano di alimentazione, che comporta una sensibile riduzione degli insilati a favore di effluenti zootecnici (compresa la pollina) e di sottoprodotti dell’agro-industria, ARPAV afferma che “per l’approvvigionamento di sottoprodotti di origine biologica provenienti da allevamento avicolo (pollina) dovrà essere rispettato in fase di trasporto quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 21 aprile 2021; in particolare l’impianto dovrà essere predisposto per la pulizia e disinfezione dei mezzi. Relativamente alla produzione di energia elettrica effettuata da un generatore associato a un motore endotermico alimentato a biogas con potenza termica nominale pari a 2,496 MW, ARPAV afferma che “ fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 14 dell’art. 273-bis del d.lgs. n. 152/06, entro il 01/01/30 dovranno essere rispettati i limiti di emissione, indicati nella parte III dell’Allegato I alla parte V del d.lgs n. 152/06, per i “Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas”.

Nel merito della gestione dell’impianto l’Agenzia propone le seguenti prescrizioni.

1) In impianto è installata una torcia di emergenza a doppio bruciatore, sia per il biogas a monte dell’upgrading, sia per il biometano in caso di incompatibilità con la rete di consegna: si ritiene opportuno registrare i periodi di funzionamento della torcia su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, indicando la tipologia del gas combusto.

2) Viste le conclusioni dello Studio dell’Impatto Odorigeno e la nuova alimentazione dell’impianto con aumento dei liquami e aggiunta della pollina, si ritiene opportuno che, seppur i ricettori più esposti siano costituiti da case isolate, entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio dell’impianto venga effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) in prossimità dell’impianto, con le modalità indicate nel documento Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibile sul sito internet della Regione Veneto.

3) Qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà attuare quanto indicato nel “Piano di gestione degli odori” presentato dalla stessa e, se necessario, fornire ulteriori soluzioni alle problematiche emerse; eventuali monitoraggi dovranno essere effettuati sulla base delle modalità indicate nel documento regionale sopra richiamato;

4) Preso atto che:

  • le acque meteoriche di prima pioggia insistenti sui piazzali di manovra sono rilanciate in impianto mentre quelle di seconda pioggia sono scaricate nello scolo esistente;
  • il digestato liquido è in parte recuperato in impianto e in parte avviato allo spandimento;
  • i percolati delle trincee di stoccaggio (che sono state oggetto di impermeabilizzazione per mezzo di resine) e le condense prodotte all’interno delle tubazioni di collettamento del biogas sono inviate al processo di digestione anaerobica tramite apposite reti dedicate,

si raccomanda di mantenere separati i diversi contributi.

5) I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.

6) La gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017.

7) I serbatoi di stoccaggio delle materie prime/liquidi di servizio (es. reagenti per scrubber) dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.

8) Dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Alla messa regime delle modifiche dovrà essere prodotta dalla ditta richiedente una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).

9) Rispettare, per l’impianto di illuminazione esterno, la L.R. n. 17 del 17/08/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.

10) Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.

11) In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.

12) La ditta dovrà rispettare quanto contenuto nel “Piano di monitoraggio del processo”.

13) Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente al momento della dismissione dell’impianto. I rifiuti che proverranno dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa”;

  • Con nota prot. reg. n.309435 del 12.07.2022 la ditta, ha chiesto chiarimenti relativamente all’interpretazione della nota della Provincia di Rovigo proprio protocollo n. 15384 del 05.07.2022 e ha sollecitato il proseguo delle varie fasi del procedimento;
  • Con nota assunta al prot.reg. n.315305 del 15.07.2022 la Regione del Veneto ha richiesto alla ditta di fornire le integrazioni indicate da tutti gli enti coinvolti e ai medesimi di esprimere le proprie determinazioni. Inoltre è stato richiesto all’Autorità di Bacino del Po di valutare il progetto alla luce del Piano di gestione del Rischio alluvioni di recente adozione;
  • Con note assunte al prot.reg. n.348517 e 348515 del 08.08.2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni;
  • Con nota assunta al prot.reg. n. 384176 del 30.08.2022 il Consorzio Adige Po ha trasmesso il parere favorevole, visto il progetto e “rilevato che le opere previste nel progetto osservano la distanza minima di m 10,00 dal ciglio del canale Rezzinella, ai sensi del R.D. 368/1904. Considerato:
  • che le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici allegati alla succitata domanda, con particolare riferimento a quelle riguardanti i tratti di affossatura e la loro canalizzazione verso il Canale demaniale Rezzinella, oltre alla regolarizzazione della citata condotta finale di scarico;
  • che a garanzia della funzionalità delle succitate opere di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un'adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale le stesse sono state costruite;
  • che vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque;
  • che dovrà essere trasmessa oltre al Comune, anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi;

nei limiti delle competenze del Consorzio e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di Enti e/o Terzi e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, al progetto descritto in oggetto con l’osservanza dei succitati considerato.

Si comunica, inoltre, che sarà avviato il procedimento relativo allo scarico finale nel canale Rezzinella che si concluderà con l'emissione di apposita concessione a titolo precario ed oneroso”;

  • Con nota assunta al prot. reg. n. 389383 del 31.08.2022 la Provincia di Rovigo ha comunicato le seguenti osservazioni:

“1. approvvigionamento biomasse: viste le integrazioni acquisite il 08.08.2022, l'approvvigionamento dei sottoprodotti agroindustriali, avverrà ben oltre i 10-20 Km inizialmente previsti, ma anche superiori ai canonici 70 km che rendevano l'impianto prossimo ai conferitori, arrivando anche a distanze di 100 Km, avvalendosi di un intermediario, ciò comporterà un aumento dell'inquinamento da traffico non adeguatamente valutato, oltre a reperire le necessarie quantità prima dell'avvio dell'impianto;

2. spandimento digestato agroindustriale (relazione tecnico-agronomica, cap. 3.4): lo spandimento abbisogna di ca 680 Ha, per i quali l'azienda ha in parte ottenuto gli assensi (allegato 33) e rispetto ai quali si evidenzia la necessità di reperire prima dell'inizio dell'attività, gli ulteriori atti d'assenso necessari a soddisfare la richiesta;

3. spandimento digestato agroindustriale: visti i limiti dei terreni agricoli di cui al DM 46/2019, si ritiene opportuno la predisposizione di un controllo anche dei paramenti relativi (Zn, Cu, Hg, Pb) al fine di verificare che l'utilizzo agronomico del digestato non porterà a maggiori impatti sull'ambiente secondo quanto indicato dall'art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.

4. acque dilavamento meteoriche (riferimento integrazioni agosto 2022): si prende atto che non ci sono scarichi industriali da autorizzare e che le acque di pioggia vengono scaricate nel canale adiacente;

5. emissioni in atmosfera (riferimento elaborato A3 di maggio 2021 ): si ritene che visto l'inserimento di un nuovo camino (E4 biofiltro) con una emissione concentrata di odore e la diversa gestione di residui agroindustriali (a seconda del tasso di umidità), debba essere prodotto un elaborato riassuntivo, evidenziando anche le ricadute degli altri inquinanti e giustificando l'emissione di odori con l'umidità (considerando che i sottoprodotti agroindustriali, possono consistere in buccette di pomodoro, nocciole, gusci, pastazzo di agrumi, borlande, melasso, polpe di bietola, crusca, farinaccio, glutine, amido, ecc che parimenti possono essere fortemente odorigeni, anche se con basso tasso di umidità e conseguentemente verrebbero stoccati nella trincea all'aperto); si ritiene che debba essere prescritto anche un limite di odore per l'emissione del biofiltro;

6. emissioni in atmosfera: nella ns nota del 05.07.2022, prot. 15384, si era chiesto di definire il destino delle emissioni emesse nella tramoggia di carico pollina, della nuova prevasca caricamento pollina, della tramoggia pasco e della scelta di coprire solo una vasca SULA dello stoccaggio del digestato liquido, le cui emissioni potrebbero essere tutte quante inviate nella rete del biogas per essere trattate, non trattate nelle integrazioni di agosto 2022;

7. depurazione biogas (identificare i serbatoi di stoccaggio soda ed acido solforico e relativi bacini di contenimento): nella planimetria P03 non sono indicati;

8. piano di monitoraggio (definire anche le quantità delle relative biomasse miscelate al fine di ottenere i giusti rapporti per la fermentazione / umidità, C/N, C/P, pezzatura, ecc ), nelle integrazioni di agosto 2022, viene indicato che la ricetta della miscela, viene scelta di volta in volta: si ritiene che considerato le biomasse utilizzate, l'operatore dovrà avere a disposizione fin da subito, le ricette al fine di avere un processo di digestione ottimale; di ciò è opportuno un'integrazione. Ciò fatte salve le valutazioni degli altri Enti interessati”;

  • Con nota assunta al prot. reg. n. 422117 del 13.09.2022 la ditta ha dato riscontro alla nota della Provincia;
  • Con nota assunta al prot.reg n.424036 del 14.09.2022 Arpav ha fornito un ulteriore contributo istruttorio riferendo: “Si fa riferimento alla nota prot. reg. n. 315305 del 15/07/22 con la quale, a seguito delle determinazioni degli Enti e in particolare della Provincia di Rovigo, sono state chieste alcune integrazioni documentali, trasmesse dalla Ditta con note prot. ARPAV nn. 71789 e 71795 del 08/08/22.

A seguito delle osservazioni pervenute dagli Enti, la ditta ha richiesto di apportare le seguenti modifiche al progetto presentato:

  • installazione di un capanno destinato al deposito della pollina, letame e sottoprodotti ad alto tenore di umidità, provvisto di aspirazione dell’aria con convogliamento a un biofiltro;
  • spostamento della prevasca della pollina in ingresso al processo di digestione anaerobica e modifica della copertura, da piana a conica;
  • scarico in acqua superficiale (canale Rezzinella) delle acque di prima pioggia, dopo trattamento di disoleazione.

Nel merito delle modifiche proposte Arpav osserva quanto segue:

Riguardo al biofiltro per il trattamento dell’aria aspirata dal nuovo capanno di deposito della pollina e dei sottoprodotti ad alto tasso di umidità, tenuto conto che lo stesso è stato dimensionato considerando 1 ricambio d’aria/ora con la motivazione che “all’interno del capanno non vi sarà presenza continuativa di personale, ma lo stesso sarà frequentato per due ore al giorno”, si ritiene che:

1. debbano essere effettuate analisi periodiche delle emissioni del biofiltro per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico e concentrazione di odore; tali analisi avranno frequenza semestrale per i primi due anni, rivalutabile a seguito degli esiti;

2. l’efficienza del biofiltro deve garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;

3. entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio dell’impianto debba essere effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004, come peraltro proposto dalla ditta stessa.

L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) in prossimità dell’impianto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sulla base delle modalità indicate nel documento Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibile sul sito internet della Regione Veneto”;

  • Con nota assunta al prot.reg. n.425960 del 15.09.2022 la ditta ha trasmesso al Consorzio di Bonifica Adige-Po e in copia alla Regione del Veneto U.O Qualità dell’aria e Tutela dell’Atmosfera evidenza del pagamento degli oneri istruttori previsti per l’espressione di parere idraulico in merito all’istanza di cui all’oggetto;
  • Con nota n.457361 del 05.10.2022 il Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha inviato il parere, già trasmesso alla ditta e al S.U.A.P. di Costa di Rovigo, prot. n. 12954 del 13/10/2021 che cita:” Con riferimento alla domanda di valutazione del progetto presentata da codesta Ditta, da parte di questo Comando si evidenzia che sono stati esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e che, pur ritenendo idonee le soluzioni progettuali sugli aspetti di P.I., al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni errate, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
    • La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità al progetto a firma della S.V. e del tecnico incaricato ed alle osservazioni impartite da questo Comando.
    • La riserva idrica e il gruppo di spinta antincendio dovranno essere opportunamente protetti nei confronti di un eventuale incendio dell’area upgrading incrementando le distanze di sicurezza o con eventuali schermi di protezione.
    • La presente valutazione non riguarda la condotta di trasporto del gas con pressione massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore o uguale a 24 bar, in quanto ricadente al punto 6.1.A dell’Allegato I al DPR 151/2011. All’atto della presentazione della SCIA, per l’attività in oggetto indicata (2.1.B), dovrà essere inserita anche quest’ultima attività (6.1.A).

Premesso quanto sopra si ritiene il progetto presentato CONFORME

Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione.

Prima dell’esercizio dell’attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

La SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 utilizzando la modulistica predisposta dal decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica scaricabile dal sito www.vigilfuoco.it.

Allegata all’istanza di SCIA si prega di fornire anche il modello COMP.ATTIVITA’ riepilogativo delle sostanze, attrezzature, impianti presenti nell’attività. Tale modello è possibile scaricarlo dal sito internet del Comando di Rovigo www.vigilfuoco.it/sitiVVF/rovigo/.

Con l’occasione si informa altresì che, ai soli fini antincendio, la presente nota NON equivale all’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività che resta subordinata all’effettiva presentazione della SCIA.”

Con la medesima nota il Comando dei Vigili del Fuoco ha comunicato che “qualsiasi variazione rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione. Nel caso invece di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, come si evincerebbe dalla nota integrativa, prot. n. 807 del 05.08.2022, trasmessa dalla ditta, la stessa dovrà applicare le modalità previste dall’art. 4 comma 7 del D.M. 07.08.2012”;

  • Con nota assunta al prot. reg. n.470408 del 10.10.2022 la Provincia ha trasmesso delle ulteriori osservazioni vista la documentazione trasmessa dalla Ditta:
  • emissioni in atmosfera (rif punti 5, 6 nota Provincia 30.08.2022, prot. 19649): considerando la variazione del piano di alimentazione (rispetto alla situazione attuale), la presenza comunque di buccette di pomodoro ed altri sottoprodotti cerealicoli) in trincea scoperta e l'inserimento di un biofiltro (emissione E4-con portate odore 300 uo/m3, H2S, NH3, TPS, pari a 5 mg/Nm3, COT 20 mg/Nm3), si rinnova la richiesta di un aggiornamento dell'elaborato delle emissioni e dell'odore, che consideri la nuova situazione e le ricadute ai ricettori, (l'elaborato emissioni A3 è di maggio 2021 e l'elaborato odore di luglio 2021 con ricette di alimentazione diverse);
  • valutazione della possibilità tecnica e dell'opportunità di captare le emissioni provenienti dalla tramoggia di carico della pollina e della nuova vasca di caricamento pollina , alla rete biogas e quindi trattate con essa; spiegazione della copertura di una sola vasca di stoccaggio del digestato (SULA) in luogo delle due esistenti (sulla base del recente decreto MiTE n. 340 del 15.09.2022, “ i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano“;
  • serbatoi di stoccaggio soda ed acido solforico (punto 7): indicare la capacità del bacino di contenimento (che deve essere pari contenuto del fusto da 1 mc).

Considerato la normativa sulle biomasse e le recenti linee guida del GSE di marzo 2022, si richiama l'attenzione sulla corrispondenza della matrici utilizzate con quelle definite dalla recente L.199/21 e precedenti (Dm 2/3/98), in quanto l'utilizzo di colture arboree (sorgo, triticale, tutoli di mais (non mais) ) devono essere di rotazione (documento GSE di marzo 2022), ci sono i tutoli di mais e residui e rifiuti non commestibili da lavorazione cereali (mais, frumento, orzo, riso); i residui della trasformazione frutta e verdura, sono esclusivamente estremità (picciolo), bucce, nei contratti riportati nell'allegato 57 alle integrazioni del 08.08.2022, sono riportati distillati di cereali, paste saponose, ecc; nonché sull'approvvigionamento delle biomasse (minimo dalla provincia di Rovigo ca 8100 ta), nell'ambito di una filiera corta e sostenibile. (DM 23.06.2016)”;

  • Con nota prot. 12902 del 10.10.2022, assunta al prot. reg. n.471556 del 10.10.2022, il Consorzio Adige Po ha ritrasmesso il proprio parere;
  • Con nota assunta al prot. reg. n.499151 del 26.10.2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni in risposta alla nota pervenuta dalla Provincia di Rovigo e assunta al prot. reg. n.470408 del 10.10.2022. Con la nota, la ditta, facendo riferimento al recente decreto del MiTE n. 340 del 15.09.2022, ha comunicato l’intenzione di destinare il biometano ad “altri usi” (art 2, comma 1, lettera bb)), piuttosto che al settore dei trasporti come indicato negli elaborati progettuali depositati precedentemente, facendo decadere la necessità di utilizzo d biomasse “advanced” e di distinzione della dieta nella fase transitoria tra il rilascio dell’autorizzazione e l’inizio della produzione di biometano; ha pertanto chiesto che l’impianto possa essere autorizzato ad utilizzare un’unica lista di biomasse con i relativi massimali. Con la medesima nota, la ditta ha comunicato di ritenere che la copertura di una sola vasca SULA sia sufficiente a garantire un tempo di stoccaggio di 45-60 giorni, superiore ai 30 giorni previsti dal decreto n. 340 del 15.09.2022, e costituisca al contempo una misura di contenimento dell’impatto odorigeno;
  • Con nota assunta al prot. reg n.528290 del 15.11.2022 la Provincia di Rovigo ha trasmesso proprio parere favorevole che cita:” In relazione all'oggetto e vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla ditta EnibioCh4 in Aprilia srl, per l'impianto di biogas di Costa di Rovigo il 10.10.2022, prot.22990, recante altresì una nuova richiesta relativa alla produzione di biometano per altri usi, con la presente si comunica, per quanto di competenza, parere favorevole in relazione a quanto segue: 

emissioni in atmosfera: i camini oggetto di autorizzazione sono E3 off gas per il quale si ritiene che i valori di emissione debbano corrispondere a quanto indicato dalla ditta con nota del 05/08/2022; camino E4 biofiltro con la determinazione di parametri NH3, H2S, polveri, composti organici, odore e con l'aggiunta anche del parametro mercaptani e prevedendo una periodicità di controlli annuale o semestrale come da prassi usuale;

emissioni in atmosfera: effettuare una campagna olfattometrica secondo la norma UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odore presso le sorgenti di odore presenti in impianto, dopo l'adozione della nuova ricetta, al fine di poter caratterizzare compiutamente le varie tipologie di sottoprodotti trattabili e verificare le previsioni modellistiche svolte (nota ditta del 26/10/22): 

approvvigionamento biomasse: adottare un registro dei conferimenti allo scopo di verificare la provenienza e le caratteristiche; 

spandimento digestato agroindustriale: in attuazione alla normativa vigente, l'utilizzazione agronomica del digestato deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa e presentare apposito PUA, al fine di verificare la quantità di terreni disponibili in relazione alla produzione di digestato; 

utilizzazione digestato: proposta di monitoraggio (eventualmente una tantum o su un 5% dei terreni) nei terreni oggetto di spandimento, dei parametri Zn, Cu,Hg,Pb) con i limiti di cui al DMA 46/19 al fine di evitare superamenti delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC) a seguito dello spandimento del digestato; 

alimentazione impianto di digestione: registrazione delle miscele alimentate e dei parametri operativi dell'impianto”;

  • Con nota assunta al prot. reg. n.537506 del 22.11.2022 il Comune di Costa di Rovigo ha trasmesso il proprio parere tecnico favorevole relativamente alla compatibilità edilizia e urbanistica degli interventi edilizi previsti, tuttavia ravvisato che è prevista una variazione dell’impatto sul traffico in ragione della variazione del piano dell’alimentazione, chiede che “l’autorizzazione unica sia condizionata dall’esecuzione di interventi di mitigazione/compensazione come previsto dal D.M 10 .09.2021- Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Allegato 2, per i quali si rimanda all’atto di indirizzo approvato con D.G.C. n. 138 del 16 -12-2022, e per i quali si richiede l’approvazione in Conferenza dei Servizi. Infine, si rammenta che per la realizzazione delle nuove opere, deve essere prodotta tutta la documentazione di cui all’art.94 bis del DPR 380/2001 e della DGR 1823/2020 o dichiarazione di non assoggettabilità.” Il menzionato atto di indirizzo individua quale misura compensativa la realizzazione di un impianto di videosorveglianza che copra la viabilità comunale più sensibile, ne definisce i requisiti minimi, e stabilisce che siano a carico della ditta la progettazione –da concordare e sottoporre per approvazione all’Amministrazione comunale entro 3 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione – ed ogni adempimento necessario per la realizzazione e la messa in funzione, che deve avvenire entro 8 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione. Resta a carico del Comune la gestione dell’impianto di videosorveglianza realizzato;
  • Con nota proprio prot. n. 974 del 23.11.2022 assunta al prot. reg. n. 541617 del 23.11.2022 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni relativamente ai pareri della Provincia di Rovigo e del Comune di Costa di Rovigo.

In particolare, riguardo al parere provinciale, la ditta comunica di condividere le condizioni poste, eccetto la richiesta di monitoraggio dei metalli pesanti sui terreni oggetto di spandimento del digestato con i limiti del DM 46/2019. La ditta ritiene “che la proposta di effettuare dei campionamenti sui terreni oggetto di spandimento non sia pertinente né tantomeno dovuta per il tipo di attività svolta dall’azienda...”, in quanto è già previsto che siano effettuate 4 analisi all’anno sul digestato agroindustriale prodotto con la determinazione di un set analitico comprensivo dei metalli pesanti.

Rispetto al parere del Comune di Costa di Rovigo, la ditta si rende disponibile a realizzare un impianto di videosorveglianza entro i limiti di spesa stabiliti nell’Allegato 2 del DM 10.09.2010, ossia il 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta annualmente dall’impianto, determinata secondo il nuovo sistema incentivante di cui al DM MiTE n. 340/2022, e ritiene di dare priorità alla copertura delle strade “effettivamente interessate dall’impianto”. Infine, stimando la necessità di tempi più lunghi per la realizzazione delle opere richieste, chiede che le tempistiche possano essere ampliate fino a 6 mesi per la progettazione e 12 mesi per la realizzazione, a partire dall’ottenimento dell’autorizzazione;

  • Con nota proprio protocollo n.1017 del 16.12.22 assunta al prot. reg. n.583114 del 19.12.2022 la ditta EnibioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l (Partita IVA 02489380309) ha comunicato che a far data dal 22.11.2022 ha incorporato la società EniBioch4in Rhodiugium Soc.Agr.Srl (Partita IVA 01355000298), chiedendo di poter procedere alla voltura dell’Autorizzazione Unica emessa con D.G.R n.971 del 05.07.2011 e s.m.i e dichiarando di procedere all’aggiornamento della fideiussione per il ripristino dei luoghi attualmente in essere entro 60 gg dalla nota medesima.
  • Con la medesima nota la ditta EnibioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l ha chiesto la conclusione dell’istanza di modifica presentata in data 12.07.2021 da EniBioCh4in Rhodigium Soc.Agr. S.r.l anche prima del rilascio della voltura dell’Autorizzazione Unica in favore di EniBioCh4in Quadrivium Soc. Agr. Srl.

VISTE le modifiche apportate all’impianto esistente, qui riportate:

  • riconversione alla produzione di biometano dell’esistente impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas autorizzato con DGR n.971 del 05.07.2011 e s.m.i. con destinazione “altri usi” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera bb) del decreto Mite del 15.09.2022, mediante la costruzione ed esercizio di:

1) un impianto costituito da un sistema di pretrattamento del biogas,
2) un sistema di purificazione a membrane (upgrading),
3) cabina di compressione e cabina REMI (escludendo l’infrastruttura di collegamento del biometano prodotto alla rete gestita da Snam);

  • modifica del piano di alimentazione dell’impianto, funzionale alla riconversione a biometano;
  • sostituzione della torcia esistente con una nuova torcia di emergenza a doppio bruciatore di potenza termica massima pari a 3100 kW;
  • copertura di una vasca SULA (vasca di stoccaggio del digestato liquido) con telo gasometrico a tenuta gas;
  • demolizione del muro di contenimento della trincea di stoccaggio di minor dimensioni e sua suddivisione in 3 settori delimitati da new jersey rispettivamente in:

1) stoccaggio di pollina/letame e sottoprodotti ad alto tasso di umidità mediante installazione di un capanno provvisto di aspirazione di aria e collegamento ad un biofiltro,
2) stoccaggio del digestato solido in esubero rispetto a quello stoccato nella platea dedicata,
3) stoccaggio dei sottoprodotti a basso tenore di umidità;

  • realizzazione di nuova prevasca in cemento di stoccaggio della pollina, dotata di copertura a tetto conico e di tramoggia di carico per l’introduzione della pollina nel ciclo produttivo;
  • copertura della tramoggia degli insilati;
  • asfaltatura di un tratto di strada attualmente ghiaiato, compreso tra la platea del separato solido e la tramoggia di carico pollina. L’area circostante la sezione di upgrade sarà realizzata in ghiaia;
  • realizzazione di una cisterna per sottoprodotti semi oleosi;
  • scarico in acqua superficiale (canale Rezzinella) delle acque di prima pioggia, dopo trattamento di disoleazione;

RICHIAMATA la nota di conformità e relative prescrizioni dei Vigili del Fuoco di Rovigo trasmessa dalla ditta insieme alla documentazione di completamento;

RICHIAMATO il parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota assunta al prot. reg. n. 196970 del 02.05.2022;

RICHIAMATO il parere pervenuto dal Consorzio Adige Po con prot.reg. n. 384176 del 30.08.2022 e le relative condizioni da esso espresse;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: ZPS IT3260021 Bacino Val Grande – Lavacci a 7,5 Km;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 23 del 24.11.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RICHIAMATA le note della Provincia di Rovigo acquisite al prot.reg. n.389383 del 31.08.2022 e n. 470408 del 10.10.2022 e il parere favorevole con prescrizioni prot.reg n.528290 del 15.11.2022;

VISTO che la Ditta intende utilizzare il digestato agroindustriale prodotto con il fine di spargimento agronomico e che lo spandimento abbisogna di ca 680 ha;

RITENUTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la ditta debba adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, tra cui predisporre il piano di utilizzazione Agronomica – PUA;

RITENUTO che la ditta debba dimostrare la quantità dei terreni disponibili su cui spandere in relazione alla produzione del digestato;

VISTA la richiesta della Provincia di Rovigo, assunta al prot. reg n.528290 del 15.11.2022, di prescrivere alla ditta di provvedere, una tantum o su un 5% dei terreni oggetto di spandimento, al monitoraggio dei parametri relativi a: Zn, Cu, Hg, Pb al fine di evitare superamenti delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole di cui al D.M 1.03.2019 n.46, a seguito dello spandimento del digestato e conseguenti impatti sull’ambiente;

RICHIAMATE le osservazioni della Ditta espresse con nota proprio prot. n. 974 del 23.11.2022 e considerato che l’effettuazione di 4 analisi all’anno sul digestato prodotto sia idonea a garantire la verifica di conformità ai dettami della normativa.

VISTO il decreto MiTE del 15.09.2022 che riporta nelle premesse: “le citate previsioni del PNRR individuano come vincoli per l’accesso ai contributi il rispetto di specifici criteri di sostenibilità delle biomasse utilizzate, il rispetto di criteri di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti;” 

VISTO che all’art. 4 alla lettera h) del medesimo decreto dispone che “i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano”;

CONSIDERATO che la copertura delle vasche di stoccaggio del digestato, oltre che un presidio per la riduzione dell’impatto odorigeno, rappresenta altresì una misura di contenimento delle emissioni di ammoniaca, precursore del particolato di origine secondaria che costituisce una frazione rilevante delle polveri sottili nel territorio regionale;

RITENUTO pertanto di prescrivere la copertura sopracitata di entrambe le vasche SULA di stoccaggio del digestato liquido, quale presidio di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti;

CONSIDERATO che il cogeneratore alimentato a biogas esistente presso l’impianto attualmente opera in regime di deroga, in quanto trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.2017;

VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D.Lgs 183/2017 ed in particolare l’art. 273-bis recante le previsioni di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga;

RICHIAMATI gli adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo precise tempistiche;

VISTO che per tale manufatto è prevista la dismissione al termine degli incentivi previsti, ovvero in data 15.04.2023;

PRESO ATTO tuttavia, che la ditta intende gestire il nuovo sistema di upgrading in due fasi di cui una transitoria in cui il sistema di upgrading si alternerà al funzionamento del cogeneratore e una finale in cui non sarà più prodotta energia elettrica dal recupero del biogas nel cogeneratore esistente, in quanto lo stesso sarà interamente impiegato per la produzione di biometano;

RITENUTO di prescrivere alla Ditta:

  • di trasmettere annualmente i dati di produzione di energia elettrica e biometano;
  • di comunicare l’effettiva data di avvio della fase finale succitata e la dismissione del cogeneratore;
  • di rispettare i limiti di legge previsti fino alla data di dismissione del cogeneratore;
  • di dare comunicazione in caso se ne preveda la continuazione di impiego; in tal caso dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente al cogeneratore alimentato a biogas esistente (camino E1) secondo i termini di legge (art. 273-bis del D.Lgs 152/06);

VISTO che la ditta intende sostituire la torcia esistente con una nuova a doppio bruciatore;

RITENUTO necessario venga monitorato il funzionamento della nuova torcia;

VISTO l’inserimento di un nuovo punto emissivo E4 (biofiltro) con una emissione concentrata di odore e la variazione del piano di alimentazione con una diversa gestione di residui agroindustriali (a seconda del tasso di umidità);

VISTO che il biofiltro per il trattamento dell’aria aspirata dal nuovo capanno di deposito della pollina e dei sottoprodotti ad alto tasso di umidità è stato dimensionato considerando 1 ricambio d’aria/ora con la motivazione che “all’interno del capanno non vi sarà presenza continuativa di personale, ma lo stesso sarà frequentato per due ore al giorno”;

RITENUTO di prescrivere che siano effettuate analisi periodiche delle emissioni del biofiltro per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico, concentrazione di odore e COT e che tali analisi abbiano frequenza semestrale per i primi due anni, rivalutabile a seguito degli esiti;

RITENUTO di prescrivere che l’efficienza del biofiltro sia garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05 e che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria siano opportunamente registrate;

VISTO che la ditta con nota prot. reg. n.346517 del 08.08.2022 ha dichiarato di installare uno scrubber per l’abbattimento dell’H2S a monte della sezione di upgrading e che “secondo i dati di progetto indicati dal fornitore, lo scrubber consentirà di ridurre la concentrazione dell’H2S presente nel biogas da 50 a 1ppm e che 1 ppm di H2S equivale indicativamente a 1,4 mg/mc della medesima sostanza” e che “ l’impianto sarà in grado di consegnare alla sezione di upgrade un gas con concentrazioni di molto inferiori ai 5 mg/Nm3, che si rifletteranno positivamente anche nella composizione dell’off-gas”;

RITENUTO necessario, ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), la predisposizione di un punto di campionamento rispondente alla normativa, a disposizione dell’autorità di controllo;

VISTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico, energetico ed ambientale il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas;

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;

VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, tra cui valori limite di emissioni espressi in concentrazione (mg/Nm3) per le sostanze odorigene;

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO di prescrivere il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, a seguito della messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, le cui tempistiche e modalità operative vengano preventivamente concordate con ARPAV sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti);

RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008;

VISTO l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;

RILEVATO che, dalla documentazione di progetto, parte del materiale in ingresso proviene da intermediari;

VISTA la recente sentenza della Cassazione 24.02.2022 n.1336 che ammette la provenienza da intermediari qualora le specifiche circostanze consentano di dimostrare che trattasi in effetti di sottoprodotto con caratteristiche dell’art.184-bis del D.lgs152/06;

CONSIDERATO di poter ammettere la provenienza delle matrici in ingresso da intermediari a condizione che la scheda tecnica dei sottoprodotti contenga elementi atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.184-bis; 

VISTO il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO la DGR n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

CONSIDERATO che l’attività non rientra nelle esclusioni del Regolamento succitato;

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato con la documentazione allegata alle note assunte al prot. reg. n. 348515 e n. 348517 del 08.08.2022 la verifica della distanza dagli impianti di biogas utilizzanti pollina e dagli allevamenti avicoli che risultano autorizzati in AIA;

VISTA la valutazione effettuata in relazione all’assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento;

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D. Lgs.105/2015;

CONSIDERATO che nel cronoprogramma dei lavori è prevista la realizzazione di un’estensione dell’impianto elettrico;

VISTO l’allegato 2, punto 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10.09.2010 che dispone la possibilità di prevedere l’individuazione di misure compensative a favore del Comune e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto;

RICHIAMATA la richiesta del Comune di Costa Rovigo assunta al prot. reg. n.537506 del 22.11.2022 relativa alla realizzazione di opere compensative consistenti in un impianto di videosorveglianza sulla viabilità comunale più sensibile, e le osservazioni della ditta assunte al prot. reg. n. 541617 del 23.11.2022, riportanti la disponibilità ad adempiere alla richiesta nel limite dell’importo previsto dal DM 10.09.2010 e la tempistica ritenuta congrua per la progettazione e la realizzazione delle opere;

RITENUTO di prescrivere la realizzazione di opere compensative mediante la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sulla viabilità comunale più sensibile nel limite dell’importo previsto dal DM 10.09.2010, concordando la priorità con il Comune di Costa di Rovigo;

CONSIDERATE le motivazioni della richiesta della ditta di estensione temporale dei termini per la progettazione e per la realizzazione e ritenuto di concedere 4 mesi per la progettazione e 12 mesi per la messa in funzione, a partire dalla data del presente provvedimento;

RICHIAMATA la documentazione progettuale, elencata in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta;

DATO ATTO che restano valide le prescrizioni previste dalle vigenti autorizzazioni non modificate dal presente provvedimento;

VISTO l’atto di fusione del 15.11.2022 redatto dal notaio Piercarlo Mattea, registrato a Lodi il 21.11.2022 al n. 8603 Serie 1T con cui la ditta EniBioch4in Rhodiugium Soc.Agr.Srl (Partita IVA 01355000298) è stata fusa per incorporazione nella società EnibioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l (Partita IVA 02489380309);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2504 bis c.c la società incorporante assume e subentra in tutti i diritti e obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici di qualsiasi natura facendo capo alla stessa;

RITENUTO di procedere contestualmente alla voltura ed alla modifica dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R.V n.971 del 05.07.2011 e s.m.i., e pertanto di concludere in capo a EnibioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l il procedimento avviato in esito all’istanza di modifica del 21.07.2021;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e facendo proprie le valutazioni di Arpav, dando atto che non è ricompresa nel presente procedimento l’infrastruttura di collegamento del biometano prodotto da EnibioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l (ex EniBioch4 in Rhodigium Soc.Agr. Srl) alla rete gestita da Snam, dalla cabina Remi in poi, ivi incluse le opere ricadenti all’interno dell’area in cui Snam realizzerà i manufatti necessari a regolare il flusso di biometano in uscita dalla cabina Remi;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/03 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,

decreta

1. Il presente provvedimento costituisce contestualmente trasferimento della titolarità del D.G.R.V n. 971 del 05.07.2011 e s.m.i in capo a EnibioCH4in Quadruvium Società Agricola S.r.l e autorizzazione alla costruzione ed esercizio in accordo con il successivo articolo 3.

2. Entro 60 gg la ditta deve presentare la voltura della fidejussione vigente indicizzata in accordo con la D.G.R. 253/2012.

3. La Ditta EniBioCh4in Quadruvium Società Agricola S.r.l (Codice Fiscale e Partita IVA n. 02489380309), con sede legale nel Comune di San Donato Milanese, in Via Felice Maritano n. 26 è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla modifica dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente, alimentato da biogas di origine agricola e realizzato presso lo stabilimento in via Martiri della Resistenza snc, nel Comune di Costa di Rovigo (RO), in area catastalmente identificata al Foglio 2, mappale n. 301, 351, 353, 355 consistente in:

a) riconversione alla produzione di biometano dell’esistente impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas autorizzato con DGR n.971 del 05.07.2011 e s.m.i. con destinazione “altri usi” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera bb) del decreto MiTE del 15.09.2022, mediante la costruzione ed esercizio di:

1) un impianto costituito da un sistema di pretrattamento del biogas,
2) un sistema di purificazione a membrane (upgrading),
3) cabina di compressione e cabina REMI (escludendo l’infrastruttura di collegamento del biometano prodotto alla rete gestita da Snam);

b) modifica del piano di alimentazione dell’impianto, funzionale alla riconversione a biometano;

c) sostituzione della torcia esistente con una nuova torcia di emergenza a doppio bruciatore di potenza termica massima pari a 3100 kW;

d) copertura della vasca SULA (vasca di stoccaggio del digestato liquido) con telo gasometrico a tenuta gas;

e) demolizione del muro di contenimento della trincea di stoccaggio di minori dimensioni e sua suddivisione in 3 settori delimitati da new jersey rispettivamente in:

1) stoccaggio di pollina/letame e sottoprodotti ad alto tasso di umidità mediante installazione di un capanno provvisto di aspirazione di aria e collegamento ad un biofiltro;
2) stoccaggio del digestato solido in esubero rispetto a quello stoccato nella platea dedicata;
3) stoccaggio dei sottoprodotti a basso tenore di umidità;

f) realizzazione di nuova prevasca in cemento di stoccaggio della pollina, dotata di copertura a tetto conico e di tramoggia di carico per l’introduzione della pollina nel ciclo produttivo;

g) copertura della tramoggia degli insilati;

h) asfaltatura di un tratto di strada attualmente ghiaiato, compreso tra la platea del separato solido e la tramoggia di carico pollina. L’area circostante la sezione di upgrade sarà realizzata in ghiaia;

i) realizzazione di una cisterna per sottoprodotti semi oleosi;

j) scarico in acqua superficiale (canale Rezzinella) delle acque di prima pioggia, dopo trattamento di disoleazione.

4. La modifica dovrà essere realizzata e l’impianto esercito in conformità alla documentazione riportata nell’elenco in Allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento e secondo le prescrizioni del presente atto. Ogni modifica deve essere preventivamente assentita.

5. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.

Realizzazione dell’impianto

6. È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Costa di Rovigo. Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

7. Prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 1.772.283,13 Euro.

8. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.

9. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e non in contrasto con lo stesso, restano fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nella DGRV n. 971/2011 e s.m.i;

11. La ditta dovrà acquisire eventuali nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e da Enel S.p.A e da ogni altro Ente proprietario di infrastrutture sotterranee.

12. Per la realizzazione delle nuove opere, la ditta dovrà produrre al Comune di Costa di Rovigo tutta la documentazione di cui all’art. 94 bis del DPR 380/2001 e della DGR 1823/2020 o dichiarazione di non assoggettabilità.

13. La ditta dovrà trasmettere prima dell’avvio dei lavori il preventivo per le opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione del gas esplicitamente accettato.

14. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convogliati per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.

15. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.

16. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

17. Il sistema di illuminazione esterno deve essere conforme alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009.

18. La ditta dovrà realizzare la chiusura di entrambe le vasche SULA relative allo stoccaggio del digestato liquido, a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano.

19. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente provvedimento.

20. La Ditta deve adempiere alle prescrizioni del parere prot. n. 12954 del 13.10.2021 del Comando provinciale di Rovigo dei Vigili del Fuoco:

a) A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011. La SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 utilizzando la modulistica predisposta dal decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica scaricabile dal sito www.vigilfuoco.it. Allegata alla SCIA la ditta dovrà fornire anche il modello COMP.ATTIVITA’ riepilogativo delle sostanze, attrezzature, impianti presenti nell’attività. Tale modello è scaricabile dal sito internet del Comando di Rovigo ww.vigilfuoco.it/sitiVVF/rovigo/.

b) Sugli aspetti di prevenzione incendi la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità al progetto a firma della ditta e del tecnico incaricato ed alle osservazioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco.

c) La riserva idrica e il gruppo di spinta antincendio dovranno essere opportunamente protetti nei confronti di un eventuale incendio dell’area upgrading incrementando le distanze di sicurezza o con eventuali schermi di protezione.

d) All’atto della presentazione della SCIA, per l’attività di cui al D.P.R 151/2011 indicata come 2.1.B, dovrà essere inserita anche l’attività riguardante la condotta di trasporto del gas con pressione massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore o uguale a 24 bar, ricadente al punto 6.1.A dell’Allegato I al DPR 151/2011.

e) Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo.

21. La messa in esercizio dell’impianto, intesa quale avvio del sistema di upgrading autorizzato con il presente provvedimento, dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.

22. Contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, la Ditta è tenuta a dimostrare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009.

23. Il termine per la messa a regime dell’impianto è fissato in 2 mesi, decorrenti dalla data di messa in esercizio. La messa a regime dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.

24. La data di avvio della fase di riconversione totale del biogas a biometano e quella di dismissione del cogeneratore dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.

25. La Ditta deve adempiere alle prescrizioni del parere prot. n. 12902 del 10.10.2022 del Consorzio di bonifica Adige Po:

a) Le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati presentati al Consorzio di bonifica Adige Po, con particolare riferimento a quelle riguardanti i tratti di affossatura e la loro canalizzazione verso il Canale demaniale Rezzinella, oltre alla regolarizzazione della condotta finale di scarico.

b) A garanzia della funzionalità delle opere di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un'adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale le stesse sono state costruite.

c) La ditta dovrà evitare che volumi d'invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque.

d) La ditta dovrà trasmettere oltre al Comune, anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi.

26. E’ riconosciuta una positiva conclusione della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto, con la seguente prescrizione:

a) Non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis;

Matrici in ingresso

27. La Ditta è tenuta ad utilizzare esclusivamente le tipologie e i quantitativi di matrici dichiarate nelle integrazioni documentali datate 26.10.2022, non costituenti rifiuto, per un quantitativo totale massimo di matrici pari a 28.670 ton/anno, come riportate nel successivo articolo.

28. La Ditta è autorizzata ad utilizzare le seguenti matrici con i rispettivi quantitativi massimi annui:

a) Trinciato di mais, orzo, frumento: 12000 t/y

b) Trinciato di triticale: 12000 t/y

c) Trinciato di sorgo: 12000 t/y

d) Pollina: 6000 t/y

e) Liquame: 4000 t/y

f) Letame: 2000 t/y

g) Siero del latte: 3000 t/y

h) Residui lavorazione pomodoro: 500 t/y

i)  Residui lavorazione frutta: 500 t/y

j)  Residui lavorazione ortaggi: 500 t/y

k) Residui lavorazione cereali: 3000 t/y

l)  Residui lavorazione semi oleosi: 3000 t/y

La scelta della miscela di biomasse utilizzata è subordinata alle seguenti condizioni:

  • Producibilità complessiva pari a 250 Smc/h di metano;
  • Tempo di residenza complessivo:70-120 gg;
  • Carico solido complessivo 2-4 kgTS/mc*d

ed alla verifica su base quindicinale dei seguenti parametri:

  • azoto ammoniacale nella sezione di fermentazione :1,5-4,5 g/l N-NH4
  • sostanza secca nella sezione di fermentazione: 6-10%Ts oltre ai parametri previsti nel piano di monitoraggio depositato.

29. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Rovigo e alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

30. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, riportante le matrici in ingresso all’impianto di produzione di biometano nonché i quantitativi di biometano prodotti e i parametri operativi dell’impianto.

31. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto di produzione di biometano, la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

32. La ditta deve presentare alla Regione del Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio dell’impianto gli accordi di fornitura pluriennali stipulati con il produttore delle matrici di cui al punto 28, destinate alla digestione anaerobica considerando i quantitativi massimi annuali autorizzati con il presente provvedimento. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere preventivamente comunicata.

33. Qualora gli accordi di fornitura pluriennali siano stipulati con intermediari, la scheda tecnica dei sottoprodotti deve contenere elementi atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.184-bis.

34. La pollina dovrà essere gestita in conformità all’ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche e proroghe, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». In particolare per l’approvvigionamento di pollina dovranno essere rispettate le indicazioni fornite per la fase di trasporto. L’impianto dovrà inoltre essere predisposto per la pulizia e disinfezione dei mezzi.

35. Il ricevimento/utilizzo di pollina è subordinato al rispetto delle distanze minime di 500 m con insediamenti produttivi avicoli e/o altri impianti che ricevono /utilizzano pollina.

36. La ditta dovrà inoltre attenersi al rispetto di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni relativamente alla gestione della pollina in particolare in presenza di possibili focolai dell’influenza aviaria.

37. La ditta dovrà garantire il rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.

38. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni dell’Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

39. Per l’utilizzo del liquame bovino, del letame bovino, pollina e siero del latte devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con DGRV 1530/2013.

Produzione e spandimento digestato agroindustriale

40. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:

a) Presentare alla Provincia di Rovigo – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell’allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.

b) Predisporre il Piano di utilizzazione Agronomica– PUA, di cui all’articolo 24 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: allegato A alla DGR n. 431 del 19 aprile 2022 pag. 6 di 8 × rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO); × Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura; × efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.

c) Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 dell’allegato A alla DGR n. 813/2021.

d) L’utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell’allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all’impianto.

e) In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l’effettuazione di 4 analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso, con indicazione del seguente set analitico: contenuto di sostanza organica, Fosforo totale, Azoto totale, Piombo totale, Cadmio totale, Nichel totale, Zinco totale, Rame totale, Mercurio totale, Cromo esavalente totale, Salmonella. I certificati di analisi dovranno riportare giudizio di conformità ed essere accompagnati da relazione finale descrittiva delle modalità di campionamento.

f) Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo, almeno dieci (10) giorni prima dell’utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall’allegato IX.

g) Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell’impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell’evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo.

h) Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.

i) Nell’ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all’utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell’impianto.

j) Adottare il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.

k)  Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all’allegato 8 della DGR n. 813/2021.

41. La ditta dovrà dimostrare la quantità dei terreni disponibili su cui spandere in relazione alla produzione del digestato.

Emissioni in atmosfera

42. L’altezza dei punti di emissione presenti deve essere tale da evitare gli impatti negativi su finestre, pareti o aperture praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.

43. Relativamente al cogeneratore esistente (camino E1), fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art.273-bis del D.Lgs n.152/06, entro il 01.01.2030 dovranno essere rispettati i limiti di emissione indicati nella parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs n. 152/06 per i “Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas”.

44. La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’atmosfera) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Rovigo) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell’impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella 1.1, sezione 3, parte III dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. A tal proposito dovranno essere eseguiti almeno 3 campionamenti consecutivi calcolando concentrazione media e verificando il rispetto del limite (come previsto da normativa per misure in discontinuo). Tali analisi dovranno riportare: numero prelievi, data e ora di inizio/fine delle prove, condizioni di esercizio, risultati delle prove, media delle prove con incertezza relativa associata.

45. La ditta dovrà tempestivamente comunicare alla Regione del Veneto – U.O. Qualità dell’aria e tutela dell’atmosfera la cessazione dell’impiego del cogeneratore e relazionare in merito alla sua dismissione.

46. Qualora successivamente alla data di termine degli incentivi, diversamente da quanto indicato, si preveda la continuazione di impiego del cogeneratore alimentato a biogas esistente, dovrà essere presentata la relativa domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il camino E1 nei termini di legge previsti.

47. La ditta dovrà effettuare analisi periodiche delle emissioni del biofiltro per i seguenti parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico, concentrazione di odore e COT; tali analisi avranno frequenza semestrale per i primi due anni, rivalutabile a seguito degli esiti. I risultati delle analisi semestrali dovranno essere trasmessi ad ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo. Dopo due anni la ditta dovrà trasmettere alla Regione del Veneto –U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’atmosfera e ad ARPAV una relazione per l’eventuale rivalutazione della frequenza delle analisi.

48. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti per il biofiltro:

Parametro

Limite

NH3

5mg/Nm3

H2S

5 mg/Nm3

Unità odorigene

300 UO/m3

Polveri totali

5 mg/Nm3

COT

20 mg/Nm3

Mercaptani

5 mg/Nm3

 

49. La ditta dovrà garantire l’efficienza del biofiltro mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05 e che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate.

50. La ditta dovrà garantire che la composizione relativa all’off-gas, indicata con propria nota del 05/08/2022 e costituita da: CO2 > 98% v/v, CH4 < 1% v/v, N2 ≤ 0,5 % v/v, O2 ≤ 0,5 % v/v, H2S < 5 mg/ Nm3, sia rispettata all'uscita dal camino E3.

51. Ai fini del monitoraggio secondo le metodiche previste dalla normativa vigente delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (off-gas) dovrà essere predisposto un punto di campionamento rispondente alle disposizioni di legge in vigore, per le verifiche dell’autorità di controllo.

52. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

53. La torcia deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di funzionamento.

54. La torcia deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso.

55. La ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

  • registrazione delle accensioni (data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
  • i motivi che hanno causato il fuori servizio dell’impianto e l’accensione della torcia;
  • tipologia di gas combusto.

56. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.

Emissioni odorigene

57. Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.

58. Entro 12 mesi dalla messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, la ditta deve eseguire un’indagine olfattometrica in conformità con la norma Uni EN 13725:2004. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (in periodo invernale ed estivo) in prossimità dell’impianto, le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV dipartimento provinciale di Rovigo, sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.

59. Per i successivi due anni dalla messa a regime dell’impianto, la Ditta deve realizzare campagne di monitoraggio dell’impatto odorigeno con cadenza semestrale, con modalità da concordare con il Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo, i cui esiti devono essere trasmessi alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo.

60. Qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà attuare quanto indicato nel “Piano di gestione degli odori” presentato dalla stessa e, se necessario, fornire ulteriori soluzioni alle problematiche emerse; eventuali monitoraggi dovranno essere effettuati sulla base delle modalità indicate nel documento regionale sopra richiamato.

Gestione acque

61. La ditta dovrà mantenere separati i contributi relativi ai percolati delle trincee di stoccaggio dalle acque di prima pioggia e seconda pioggia.

62. Ai fini dello scarico delle acque di prima e seconda pioggia nel canale Rezzinelle, la Ditta dovrà acquisire apposita concessione da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po.

Impatto acustico

63. Devono essere rispettati i limiti acustici previsti dalla normativa vigente (zonizzazione acustica comunale). Alla messa a regime dell’impianto la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune di Costa di Rovigo e al Dipartimento ARPAV di Rovigo una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, dovranno essere immediatamente messi in atto adeguati interventi di mitigazione acustica.

Dismissione e ripristino

64. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Costa di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e al Dipartimento Provinciale Arpav di Rovigo.

65. A seguito della dismissione dell’impianto, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e secondo le modalità previste dal Piano di dismissione e ripristino presentato con nota acquisita con il prot. reg. n. 348157 del 08.08.2022. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Piano di monitoraggi

66. La ditta dovrà rispettare quanto contenuto nel “Piano di monitoraggio del processo” trasmesso con nota assunta al prot.reg. n. 164636 del 11.04.2022 e le condizioni e verifiche, relativamente alle miscele di biomasse, citate al punto 28 del presente provvedimento.

Rischio di incidenti rilevanti

67. La Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D. Lgs.105/2015.

Misure di compensazione

68. Entro 4 mesi dal presente provvedimento, la ditta deve presentare al Comune di Costa di Rovigo il progetto di un impianto di videosorveglianza della viabilità comunale più sensibile potenzialmente interessata dall’impianto, che soddisfi gli obiettivi stabiliti con la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 16.11.2022, nel limite dell’importo previsto dal DM 10.09.2010. Le priorità dovranno essere concordate con il Comune medesimo. L’impianto dovrà essere messo in funzione entro 12 mesi dal presente provvedimento.

Prescrizioni generali

69. Il biometano immesso nella rete nazionale di distribuzione del gas dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.

70. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Energia e U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, i dati di produzione di energia elettrica e biometano.

71. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

72. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.

73. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata.

74. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. I rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.

75. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime/liquidi di servizio (es. reagenti per scrubber) dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.

76. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.

77. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.

78. Qualsiasi variazione impiantistica deve essere preventivamente comunicata/autorizzata secondo la vigente normativa.

79. Sono fatte salve le competenze del Comune di Costa di Rovigo (RO) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.

80. Sono fatte salve tutte le competenze e le prescrizioni degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

81. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta EniBioCh4in Quadruvium Soc. Agr. S.r.l, ed a: Comune di Costa di Rovigo, Provincia di Rovigo, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le città Verona, Rovigo e Vicenza, ARPAV –Dipartimento provinciale di Rovigo e Dipartimento regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 5 Polesana- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, Snam rete gas S.p.A., Acquevenete S.p.A, Consorzio di Bonifica Adige Po, Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, Regione del Veneto- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria, Prefettura di Rovigo, Enel S.P.A, Gestore Sistemi Elettrici-GSE.

82. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

83. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

64_Allegato_A_498393.pdf

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