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Bur n. 32 del 07 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 10 del 22 febbraio 2023

Solar Gma S.r.l. Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su area a destinazione industriale Comune di Arre (PD). Comuni di localizzazione: Arre, Conselve (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di assoggettamento al procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su area a destinazione industriale Comune di Arre (PD), situato nei Comuni di Arre e Conselve (PD), per il quale la società Solar Gma S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da Solar Gma S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 590740 del 21/12/2022. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/02/2023.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Solar Gma S.r.l. (C.F e P.IVA 03099060216), con sede legale in via Riva di sotto, 74, Appiano sulla strada del Vino (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 590740 del 21/12/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera b), denominata “impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza nominale complessiva di 2,4 MWp nel Comune di Arre (PD), con un’estensione pari a 3,2 ha, connesso alla rete pubblica localizzata nel medesimo comune;

PRESO ATTO che il proponente dichiara che l’area di intervento risulta essere inquadrata, secondo il PRG del Comune di Arre, come zona D;

VISTA la nota prot. n. 597147 del 23/12/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/01/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota n. 4872 del 04/01/2023 con la quale il consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha comunicato il proprio parere favorevole all’opera così come proposta;

VISTA la nota n. 13960 del 10/01/2023 con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, ha comunicato il proprio parere in merito al progetto presentato;

VISTA la nota n. 37479 del 20/01/2023 con cui ENAC – Direzione Operazioni Nord-Est ha richiesto documentazione integrativa rispetto a quanto depositato;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata relazione tecnica;

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 19/2023 della UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, pervenuta con nota prot. n. 72553 del 07/02/2023;

VISTI i contributi istruttori di ARPAV e della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, agli atti degli scriventi uffici;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 08/02/2023 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, dalla Direzione Pianificazione Territoriale, dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, dall’ARPAV e dall’Agenzia Veneta per l’innovazione del Settore Primario;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 08/02/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, in particolare:

il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

la D.G.R. n. 568/2018;

la D.G.R. n. 1400/2017;

il D.Lgs. 08/11/2021 n. 199;

la L.R. n. 17 del 19/07/2022.

Preso atto che l’istanza è stata registrata con protocollo regionale n. 590740 del 21/12/2022 trovando pertanto applicazione quanto disciplinato con la L.R. n. 17 del 22/07/2022;

Considerato che la richiesta è relativa al progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico a terra su area a destinazione industriale Comune di Arre (PD) di potenza elettrica pari a 2,4 MW;

Preso atto che il PRGC del Comune di Arre identifica l’area dell’impianto fotovoltaico, nonché del tracciato di connessione alla rete elettrica nazionale, quale Zona D destinata alle attività artigianali e commerciali;

Considerato che con riferimento all’art. 3 della L.R. n. 17/2022 e con riferimento all’allegato 3 del D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, l’area presenta i seguenti caratteri di presuntiva non idoneità:

  • le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico (ricade in aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico - classe di pericolosità P1, classe di rischio R1);
  • aree tutelate per legge individuate dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (l’area di intervento è interessata dalla presenza di ambiti tutelati di cui all’art. 142 c. 1 lett.c) del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero ricade parzialmente nella fascia di rispetto del corso d’acqua “Canale Sorgaglia di Palù e Fossona”);

Considerato che il proponente non ha valutato la coerenza del progetto con il PGRA 2021-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, pur essendo individuata per l’area in argomento la classe di pericolosità idraulica moderata P1, con rischio idraulico moderato R1;

Vista la nota n. 13960 del 10/01/2023 con la quale il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, ha comunicato il proprio parere in merito al progetto presentato;

Preso atto che nella suindicata nota del 10/01/2023 la Soprintendenza rileva che l’impianto si trova in corrispondenza dell’ansa del canale Sorgaglia e all’interno della fascia di rispetto tutelata ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 [...] che la collocazione individuata, proprio perché completamente ricadente all’interno della fascia di rispetto tutelata ope legis, appare non coerente con le indicazioni contenute nella L.R. del 19 luglio 2022, n. 17 recante le ‘Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra’ (che all’art. 3 co. 1, punto A.9) individua i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi del citato art. 142 tra le “aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio” costituenti “indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici”); 

Preso atto che nella medesima nota la Soprintendenza rileva inoltre come la posa del previsto impianto, non tenendo in considerazione alcuna l’organizzazione e la struttura del brano di campagna su cui si interviene, introduce nel contesto tutelato una serie di criticità che necessitano un ulteriore approfondimento metodologico e progettuale atto a dimostrarne la sostenibilità e la coerenza con il contesto, sia in termini ambientali che paesaggistici;

Preso atto inoltre che la Soprintendenza prosegue evidenziando che la fascia arbustiva di mitigazione prevista in corrispondenza dell’asta idrica, di dimensione e di altezza troppo modesta, sia insufficiente a garantire il mascheramento dell’impianto dalla quota arginale e la conseguente, necessaria conservazione della qualità percettiva della fascia spondale del Canale oggetto di protezione. A ciò si aggiunge che la disposizione dei moduli fotovoltaici, prevedendo una distribuzione planimetrica tale da obbligare a chiudere in via definitiva i fossi irrigui esistenti, modificando l’assetto costitutivo e la morfologia della tessitura fondiaria, introduce un’alterazione permanente e irreversibile della porzione di paesaggio agrario intimamente e inscindibilmente correlato allo sviluppo e alla gestione del corpo idrico tutelato, muovendo nella direzione di acuire il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica;

Considerato che per quanto sopra esposto il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ritiene necessario assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Ritenuto inoltre che il progetto di cui trattasi dovrà essere soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica all’Autorità competente di cui all’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004; ai sensi della L.R. n. 11/2004, articolo 45-ter;

Considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota n. 72553 del 07/02/2023 la relazione tecnica n. 19/2023 nella quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:

  • di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana, non inferiore a 5 m): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Falco columbarius;
  • di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a bassa), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  • di estendere l’eventuale piano di monitoraggio all’indagine della componente faunistica nell’area interessata dai lavori sia in fase ante operam che in fase post operam e di comunicare gli esiti del monitoraggio all’autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007). Il monitoraggio di tale componente andrà conformato, laddove risulti pertinente per le specie di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee), alle modalità tecnico – operative richiamate nei manuali ISPRA n. 141/2016 e n. 190/2019;
  • di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Rilevato che:

  • l’impianto e le opere di connessione sono localizzate per buona parte in aree sotto il livello del mare di cui all’articolo 21 Sicurezza idraulica delle Norme Tecniche del PTRC;
  • l’area di progetto dell’impianto confina a sud con un corridoio ecologico di cui all’articolo 27 Corridoi ecologici delle Norme Tecniche del PTRC;
  • l’impianto fotovoltaico e le opere di connessione sono localizzate in un ambito caratterizzato da bassa diversità dello spazio agrario in area agropolitana di cui all’articolo 7 Sistema del territorio rurale e all’articolo 9 Aree agropolitane delle Norme Tecniche del PTRC;
  • l’impianto fotovoltaico e le opere di connessione non ricadono in aree di cui all’articolo 136 del suddetto decreto.

Rilevata la carenza nelle valutazioni effettuate dal proponente relativamente al quadro di riferimento programmatico per il progetto in esame, in quanto, i competenti Uffici regionali della Direzione Pianificazione Territoriale, hanno rilevato che il Comune di Arre non si è dotato di PAT e di PI pertanto, per le previsioni urbanistiche relative alle aree di trasformazione e di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati del vigente PRG, potrebbe essere intervenuta, a far data dal 25/06/2022, la decadenza prevista dall’art. 13 della L.R. n. 14/2017 e dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004; in tal caso l’area sarebbe qualificata come “non pianificata” ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2004.

Vista la nota n. 4872 del 04/01/2023 con la quale il consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha comunicato il proprio parere favorevole all’opera così come proposta, fermo restando che in fase di progettazione esecutiva dovrà essere richiesto al medesimo Consorzio il parere relativo all’invarianza idraulica con il relativo calcolo idraulico, nonché gli elaborati tecnici descrittivi del sistema di invaso di laminazione e del suo dimensionamento e ubicazione;

Vista la nota n. 37479 del 20/01/2023 di ENAC – Direzione Operazioni Nord-Est;

Viste le mitigazioni proposte finalizzate al mascheramento dell’impianto nel contesto comunale;

Valutato che per la matrice rumore la documentazione tecnica fornita dal proponente presenta alcune carenze, di seguito riportate:

  • le possibili sorgenti sonore previste nel progetto sono state individuate soltanto nelle ventole di raffreddamento. Tuttavia, dalla documentazione presentata, sembra opportuno fare riferimento a dati di letteratura relativi alle unità cabina normalmente utilizzate, di cui le ventole costituiscono una componente, oltre a considerare altre possibili sorgenti sonore, quali ad esempio gli inverter e i motori dei pannelli fotovoltaici, dettagliando comunque più ampiamente le caratteristiche dei diversi elementi;
  • nella documentazione sono stati individuati n. 2 ricettori residenziali a nord-est nel comune di Arre, più vicini all’area interessata dal progetto, e n. 2 ricettori residenziali a sud-ovest, nel comune di Bagnoli di Sopra. Per tali ricettori non viene fornita la classe acustica relativa, non vengono quantificati i livelli di rumore ambientale di fondo in prossimità dei ricettori stessi e non sono proposti metodi di stima della propagazione del rumore, per valutare il rispetto dei limiti previsti presso i ricettori.

Tali osservazioni dovranno essere ricomprese all’interno della valutazione previsionale di impatto acustico che, qualora il proponente ripresenti l’impianto in procedura di VIA, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 – BURV n. 92 del 07/11/2008.

Valutato che per la matrice illuminazione, la documentazione tecnica fornita dal proponente presenta alcune carenze, di seguito elencate:

  • risulta assente un progetto illuminotecnico ai sensi della L.R. n. 17/2009;
  • non si conoscono marca e modello dei corpi luce, e pertanto non è possibile stabilire se siano conformi alla LR n. 17/09;
  • non si conosce il numero totale degli apparecchi che il proponente intende installare;
  • la temperatura di colore delle sorgenti previste non è citata. A causa dei negativi effetti ambientali dovuti alla componente di luce blu, presente in particolare nelle sorgenti a LED con elevata temperatura di colore, è richiesto l’utilizzo di sorgenti con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili al link:
    http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1).

Rilevato che il proponente nella documentazione presentata dichiara che intende gestire come rifiuto le terre e rocce prodotte durante le attività di cantiere;

Ritenuto preferibile che, in un’ottica di economia circolare, se il materiale ne ha le caratteristiche, venga valutata la possibilità di un riutilizzo del materiale escavato, piuttosto dello smaltimento; si ricorda per tale matrice l’applicazione del DPR n. 120/2017;

Considerato che il proponente nella documentazione trasmessa non ha presentato alcuna analisi con riferimento al punto 4.1 “Cumulo con altri progetti” dell’Allegato al Decreto Ministeriale 30/03/2015;

Considerata la mancanza nella documentazione relativa al progetto di connessione alla rete elettrica nazionale, la quale non consente ai competenti uffici di effettuare le valutazioni del caso in merito ai possibili impatti ambientali legati alle eventuali interferenze dello stesso con le reti tecnologiche presenti nel territorio;

Ritenuto che la procedura di valutazione di impatto ambientale possa consentire un adeguato bilanciamento tra gli effetti positivi connessi alla realizzazione/esercizio dell’impianto e i potenziali impatti negativi significativi sull’ambiente e sul paesaggio, anche tenuto conto della sussistenza degli elementi di presuntiva non idoneità così come sopra descritti;

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto presentato dalla società Solar Gma S.r.l. alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che per i motivi sopra esposti, non si possono escludere impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/02/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/02/2023 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Solar Gma S.r.l. (C.F e P.IVA 03099060216), con sede legale in via Riva di sotto, 74, Appiano sulla strada del Vino (BZ), (PEC: solar_gma@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova (PD), al Comune di Arre (PD), al Comune di Conselve (PD), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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