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Bur n. 22 del 14 febbraio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 299 del 31 ottobre 2022

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 2.736 kW da installare presso lo stabilimento sito a Vicenza Via Strada Padana verso Verona. Ditta proponente: ESSELUNGA S.p.A. D.Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio da installare presso un nuovo punto vendita della ditta richiedente e se ne autorizza le emissioni in atmosfera.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998 ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79 che dispone che il provvedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio valga anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi all’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza non sono soggetti ad autorizzazione unica, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 268 c. 1 lett. gg-bis), 272 c.5 e 273-bis del citato D.Lgs 152/2006, un gruppo elettrogeno d’emergenza, operante come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e con una potenza termica nominale superiore a 1 MW, si classifica come medio impianto di combustione e risulta, pertanto, soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;

VISTO il comma 16 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs 152/2006 relativo ai medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni;

DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentarli dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e che l’istruttoria autorizzativa individui valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la nota in calce alla tabella, applicabile all’impianto in esame, di cui al punto 3 della parte III dell’Allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017, riporta: “Non si applicano i valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza”,

RICHIAMATO l’allegato A alla DGRV n. 2782 del 29.12.2014 nel quale sono indicate le precisazioni per l’applicazione della procedura semplificata prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica d’emergenza;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta ESSELUNGA S.p.A., con sede legale nel Comune di Milano Via Vittor Pisani n. 20, per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 di un gruppo elettrogeno d’emergenza alimentato a gasolio da installare presso lo stabilimento sito a Vicenza, Via Strada Padana verso Verona, in area identificata catastalmente al Foglio n. 48 mapp 1627;

DATO ATTO che la suddetta istanza e la relativa documentazione di progetto è stata acquisita a protocollo regionale n. 492003 del 26/10/2021;

DATO ATTO che l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 215578 del 11/05/2022, indirizzata a ESSELUNGA S.p.A., Comune di Vicenza e ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, con la quale si è comunicato alla Ditta la necessità di completare l’istanza con elementi essenziali per l’avvio del procedimento e si è indetta in via istruttoria una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge n. 241/1990, con relative tempistiche ad avvenuto completamento formale dell’istanza da parte della Ditta;

VISTA la documentazione della ditta ESSELUNGA S.p.A. a completamento formale dell’istanza, trasmessa con nota acquista a protocollo regionale n. 260152 del 08/06/2022;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, l’impianto:

  • ha carattere d’emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l’effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
  • sarà esercito in media per circa 50 ore/anno con l’impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore operative annue da calcolare in media mobile su un periodo di tre anni;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di poter riconoscere, ai sensi della DGRV n. 2782 del 29.12.2014, il carattere di emergenza all’utilizzo del gruppo elettrogeno di cui trattasi, nonché di esentare l’impianto, come previsto al comma 16 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006, dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 492003 del 26/10/202i e n. 260152 del 08/06/2022;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono individuati con i seguenti site code: IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” a circa 3 Km a nord, IT3220038 “Torrente Valdiezza” a circa 4,5 Km a ovest, IT 3220037 “Colli Berici” a circa 3,6 Km a sud e IT3220005 “Ex Cave di Casale” a circa 5,5 Km a est;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 20/2022 del 20/10/2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi come sopra indetta e svolta;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con potenza termica nominale pari a 2.736 kW, da installare presso lo stabilimento sito a Vicenza, Via Strada Padana verso Verona, in area identificata catastalmente al Foglio n. 48 mapp 1627;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta ESSELUNGA S.p.A., avente Codice Fiscale n. 01255720169 e Partita IVA n. 04916380159 e sede legale nel Comune di Milano Via Vittor Pisani n. 20, alle emissioni in atmosfera dell’impianto di cui al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;

3. di dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

a) l’esercizio dell’impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

4. di dichiarare una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ESSELUNGA S.p.A., al Comune di Vicenza, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

8. la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;

9. sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

299_Allegato_DDR_299_31-10-2022_495183.pdf

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