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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 92 del 08 novembre 2022

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per il completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano CUP F31E20000100002 Progetto di 2 sostegni nello scolo consorziale Schilla. Comuni di localizzazione: Bovolenta, Brugine, Pontelongo e Piove di Sacco (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di una condizione ambientale, dell'istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativa al progetto per la realizzazione di due sostegni da realizzarsi nello scolo consorziale Schilla, previsti nell'ambito degli "Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per il completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano".

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica non inclusa nell’allegato III)” e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato IV – punto 7, lettera o) denominato “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede legale a Padova, Via Vescovado, n. 11 - CAP 35141, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 345612, 345628 e 345645 del 04/08/2022, successivamente integrata con nota prot. con n. 133379 del 04/08/2022;

VISTA la nota prot. n. 351310 del 09/08/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/09/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto, facendo seguito a quanto previsto dal progetto “Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d’acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo”, riguarda la realizzazione di due manufatti idraulici telecontrollati, di sostegno e regolazione delle quote idrauliche dello scolo Schilla, al fine del miglioramento delle prestazioni idrauliche del corso d’acqua;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le osservazioni formulate dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, acquisito agli atti con prot. n. 416425 del 08/09/2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/10/2022:

CONSIDERATO che sul canale consortile Altipiano sono stati eseguiti nel passato importanti interventi di ricalibratura, tra i quali il progetto denominato Altipiano1 (€ 3.674.056,05) “Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d’acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo – 2° stralcio funzionale – Bacino sesta presa: sottobacini in sinistra Brenta e in destra Brenta a sud del Fiumicello” – CUP F54H00000010002 (ID 007-07), previo giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l’approvazione regionale con: Parere della Commissione Regionale VIA n. 173 del 5.12.2007 e DGR n. 4322 del 28.12.2007”;

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Altipiano 1 erano previsti degli ulteriori interventi inizialmente stralciati per insufficiente capienza del quadro economico di spesa, tra i quali quello che prevedeva la realizzazione di un sostegno sul canale Schilla;

CONSIDERATO che il progetto per il quale è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità prevede l’inserimento di due sostegni, consistenti in due manufatti idraulici telecontrollati, di sostegno e regolazione delle quote idrauliche, al fine di conseguire i seguenti benefici ambientali:

  • durante il periodo estivo, aumenta la disponibilità di acqua utile e necessaria all’irrigazione dei campi adiacenti lo scolo;
  • in occasione degli eventi meteorici intensi, mediante la regolazione dei livelli idraulici, aumenta il tempo di residenza del volume d’acqua nei corpi idrici minori, riducendo e ritardando l’onda di piena;

CONSIDERATO che la previsione di realizzare un secondo sostegno a monte, oltre al sostegno già previsto a valle, rispetto a quanto previsto nella progettazione sopra richiamata, aumenta i livelli idrometrici per un tratto molto più esteso, consentendo un aumento dei volumi di invaso e dei tempi di residenza delle acque ed aumentando l’efficienza dei processi autodepurativi di rimozione dei composti azotati e di fissazione del fosforo;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, rispetto al quale si evidenzia in particolare quanto segue:

  • il progetto non determina alcuna variazione sulla destinazione d’uso del suolo;
  • i manufatti idraulici di progetto hanno una valenza idraulica e sono finalizzati il miglioramento della gestione delle acque lungo lo scolo Schilla ed alla contestuale riduzione del rischio idraulico, oltre a risultare funzionali a migliorare gli effetti di rimozione dei nutrienti previsti in origine dal progetto Altipiano 1 per il bacino dello Scolo Schilla;
  • il bacino idraulico cui fa parte lo scolo Schilla ha un funzionamento regolato da idrovore e manufatti di regolazione posti più a valle del tutto simili a quelli di progetto;
  • l’intervento genera interferenze positive per il sistema economico-produttivo in relazione all’aumento della disponibilità della risorsa idrica da utilizzare per l’irrigazione dei terreni agricoli;
  • non si rilevano impatti ambientali significativi per le matrici considerate nello studio, tenuto conto delle modalità realizzative previste e delle misure mitigative illustrate nello studio, in particolare per quanto attiene le misure atte a minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovute allo svolgimento delle attività di scavo e di movimentazione del terreno all’interno dell’area di cantiere;
  • gli impatti connessi all’incremento del traffico generato dal cantiere, considerata anche la temporaneità della fase stessa, risultano poco significativi rispetto alla situazione attuale e non si ritengono pertanto in grado di generare alcun effetto sul livello di efficienza del sistema viario;
  • la fascia boscata (zona Piove di Sacco-Pontelongo) presente nei dintorni del manufatto di valle non viene interessata né dai lavori di esecuzione delle opere, né da variazione alcuna dovuta all’esercizio dei manufatti idraulici in oggetto;
  • non si rilevano insediamenti storici di rilievo nelle prossimità degli ambiti di intervento.

PRESO ATTO che dall’indagine preliminare effettuata dal proponente sui terreni che verranno escavati è emerso che una parte dei terreni rientra nei limiti di Colonna A Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e che una parte del materiale analizzato supera i limiti di Colonna A, ma rispetta comunque i limiti di Colonna B. Tale materiale è localizzato nelle pertinenze del corso d’acqua, dove si ritengono accettabili i limiti di Colonna B, secondo le indicazioni delle Linee Guida SNPA n. 54/2019 “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”.

VALUTATA l’opportunità che, in un'ottica di economia circolare, il proponente consideri la possibilità di riutilizzo anche del materiale scavato che rispetti i limiti di Colonna B Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, privilegiando il riutilizzo al conferimento in discarica. Tale materiale potrà essere riutilizzato in sito per la risistemazione degli argini, o in altro sito ad uso industriale/commerciale;

CONSIDERATO che le volumetrie di terre e rocce da scavo risultanti idonee al riutilizzo a seguito della caratterizzazione svolta ai sensi del DPR 120/2017, potranno essere riutilizzate sia in sito che fuori sito, presentando la dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017. A questo proposito, si suggerisce l’utilizzo del portale regionale dedicato;

CONSIDERATO che il proponente ha previsto l’istallazione di un sistema di illuminazione a supporto dei manufatti idraulici, ed evidenziato che in fase di progettazione esecutiva dovranno essere presentati il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili sul sito internet dell’Agenzia;

RITENUTO che il proponente debba inserire nel capitolato d’appalto l’adozione di misure di mitigazione atte a minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovute allo svolgimento delle attività di scavo e di movimentazione del terreno all’interno dell’area di cantiere riportate nello studio preliminare ambientale;

EVIDENZIATO altresì che i macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;

RITENUTO inoltre che debba essere previsto nel capitolato d’appalto, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere, l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto, con standard qualitativo minimo di omologazione almeno pari a Euro 4 (possibilmente Euro 5) e STAGE IIIB;

VISTA la relazione tecnico istruttoria n. 243/2022 predisposta dagli uffici della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisita agli atti con prot. n. 470639 del 10/10/2022;

VISTO il parere formulato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, acquisito agli atti con prot. n. 416425 del 04/09/2022 nel quale, rispetto all’intervento proposto, l’Autorità” non rileva elementi di criticità, bensì sono rilevabili potenziali benefici in termini di mitigazione della pressione agricola diffusa per gli effetti autodepurativi”;

RICHIAMATA la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, prima della realizzazione dell’intervento, tenuto conto che l’area di intervento è soggetta a vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 243/2022.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso- U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 90 giorni dal rilascio del decreto di esclusione dalla VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 12/10/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/10/2022 e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, l’intervento descritto nell’istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione denominato: “Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per il completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano – CUP F31E20000100002 – Progetto di 2 sostegni nello scolo consorziale Schilla.”, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale riportata nelle premesse;
  3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione con sede legale a Padova, Via Vescovado, n. 11 - CAP 35141, C.F. e P.IVA 92223390284 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, ai Comuni di Bovolenta, Brugine, Pontelongo e Piove di Sacco (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia ed alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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