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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 91 del 07 novembre 2022

MARCONI ROBERTO Progetto di realizzazione di una nuova derivazione aziendale al fine di alimentare tutte le linee di irrigazione antibrina delle colture frutticole intensive presenti negli appezzamenti di proprietà del Sig. Marconi Roberto Comune di localizzazione: Mozzecane (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA con condizione ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA, con condizione ambientale, dell'intervento di realizzazione una nuova derivazione ad uso antibrina a servizio delle colture del Sig. Marconi Roberto, e del rinnovo, con variante, della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea relativa ad un pozzo esistente nella medesima proprietà del richiedente, ad uso irriguo di soccorso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Marconi Roberto, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 247837 del 31.05.2022; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 16.06.2022, protocollo regionale n. 272357; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 25.10.2022.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/2006: Allegato IV alla Parte II del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. punto 7 lettera d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Marconi Roberto SpA., acquisita in data 31.05.2022 con n. 247837;

VISTA la nota prot. n. 272357 del 16.06.2022, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06.04.2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.08.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni formalizzate alla ditta proponente con nota della U.O. V.I.A. del 05.08.2022 n. 346845;

VISTA la nota acquisita con n. 365070 del 18.08.2022, con la quale il proponente ha trasmesso della documentazione integrativa solo parzialmente rispondente alla richiesta del 05.08.2022 n. 346845;

VISTA la nota acquisita con prot. n. 346845 del 30.08.2022, con la quale il proponente ha richiesto la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota del 05.08.2022 n. 346845;

VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 415672 del 08.09.2022 con la quale è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di sospensione dei termini avanzata dal proponente;

CONSIDERATO che la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con nota acquisita in data 23.09.2022 con n. 439522;

VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 458008 del 06.10.2022, con la quale è stata comunicata alla società proponente del progetto, la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per un periodo di venti giorni, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la nota n. 495769 del 25.10.2022 della della U.O. VAS VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

VISTA la nota n. 0494185 del 24.10.2022 della U.O. Genio Civile di Verona;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 25.10.2022:

VISTO il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 19;

VISTA la L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO il Piano di Tutela Delle Acque, ed in particolare l’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni (Aggiornamento ad Agosto 2021);

PRESO ATTO che l’istanza riguarda:

  • la richiesta di una nuova derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso antibrina tramite la realizzazione di un nuovo pozzo da realizzare su un terreno di proprietà del richiedente, sito in località Pergoletto, in Comune di Mozzecane (VR);
  • il rinnovo, con variante, della concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea relativa ad un pozzo esistente nella medesima proprietà del richiedente, autorizzato con decreto n. 324 del 16/06/2011 ad uso irriguo di soccorso;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti, acquisiti agli atti con prot. n. 439522 del 23.09.2022, trasmessi dal proponente in riscontro alla nota della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso prot. n. 346845 del 05.08.2022;

PRESO ATTO che il volume annuo complessivo delle derivazioni (D/3308-D/13843) ammonta a 96.929,48 mc/a cui corrisponde una portata media annua di l/s 3,07;

TENUTO CONTO che dalla Valutazione ex-ante di derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo, eseguita dalla U.O. Genio Civile di Verona in data 24.10.2022 (prot. n. 0494185) emerge che Corpo idrico risulta in stato quantitativo Buono (D.G.R. 324/2022) e che al volume annuo di risorsa idrica prelevata corrisponde una classe di impatto trascurabile;

CONSIDERATO che il Comune di Mozzecane è inserito nell’elenco di comuni di cui all’allegato E2 del Piano Regionale di Tutela delle Acque, in cui sono protette le porzioni di falda acquifera del sistema indifferenziato che si trovano al di sotto della quota di -30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente e che sono utilizzate per alimentare acquedotti;

CONSIDERATO che l’art. 40 comma 1 del PTA - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee, stabilisce che nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell’Allegato “E”, possono essere assentite esclusivamente le istanze di: (…) lettera e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;

CONSIDERATO che in relazione alla disciplina del PTA art. 40 lettera e) per l’uso irriguo, da utilizzarsi al di fuori del periodo di fornitura stagionale da parte del Consorzio di bonifica, l’intervento risulta coerente in quanto la portata media su base annua non supera i 6 l/s;

CONSIDERATI gli esiti della Valutazione ex-ante di derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo eseguita dalla U.O. Genio Civile di Verona in data 24.10.2022;

PRESO ATTO che il proponente dichiara che le terre e rocce, “a seguito della caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017 se classificabili come sottoprodotto saranno riutilizzati in cantiere o comunque gestiti come sottoprodotto”, si ricorda al proponente, in tal caso, l’utilizzo del portale regionale http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/;

PRESO ATTO che il proponente ha previsto che nella fase di cantiere “le acque provenienti dal pozzo saranno sottoposte ad analisi chimiche-batteriologiche presso un laboratorio chimico accreditato”, secondo la normativa vigente, e ha predisposto un set analitico in accordo con la Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

PRESO ATTO che il proponente, nelle integrazioni fornite in fase istruttoria, ha previsto di integrare il set analitico con le sostanze fitosanitarie;

PRESO ATTO delle misure atte a evitare fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee, eventualmente generate da uno sversamento accidentale, proposte dal proponente e di seguito richiamate:

  • il rifornimento dei mezzi sarà effettuato su pavimentazione impermeabile;
  • sarà effettuato un periodico controllo della tenuta dei tappi dei bacini di contenimento;
  • verrà conservato in cantiere un kit anti-sversamento da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali;
  • ove possibile, sarà ridotto l’approvvigionamento idrico da acquedotto, a favore del riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;

CONSIDERATI i contributi istruttori pervenuti, agli atti della U.O. V.I.A.;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 495769 del 25.10.2022 della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV nella quale si propone all’autorità competente di:

  • dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

    A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  • una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RITENUTO in conclusione, che gli approfondimenti istruttori svolti abbiano evidenziato la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

 1 

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 264/2022 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 495769 del 25.10.2022 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio della concessione a derivare dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.10.2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 25.10.2022 e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nella documentazione allegata all’istanza presentata dalla società Marconi Roberto e nelle successive integrazioni, denominato “Progetto di realizzazione di una nuova derivazione aziendale al fine di alimentare tutte le linee di irrigazione antibrina delle colture frutticole intensive presenti negli appezzamenti di proprietà del Sig. Marconi Roberto”, per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società MARCONI ROBERTO (luca.marconi@pec.agritel.it), alla Provincia di Verona, al Comune di Mozzecane (VR), ad ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Assetto Idrogeologico, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Verona;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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