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Bur n. 133 del 08 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 80 del 24 ottobre 2022

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti. Comune di Venezia. Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04". Comuni di localizzazione: Venezia. Determinazione della Commissione Regionale V.I.A. n. 2 del 21/09/2010. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012 e già precedentemente prorogato con DDR n. 31 del 28/03/2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene prorogata di cinque anni della validità del provvedimento di VIA fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012, già precedentemente prorogato con DDR n. 31 del 28/03/2019, per il progetto del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo agli interventi strutturali in rete minore di bonifica per la Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti localizzati nel comune di Venezia subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR n. 2883 del 28/12/2012, così come aggiornate con DDR n. 31 del 28/03/2019 e tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria n. 234/2022 predisposta dagli uffici dell'UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto in argomento concerne lavori sulla rete idrografica minore di Bonifica per il disinquinamento delle acque consegnate alla Laguna di Venezia, di competenza regionale (sulla scorta della L. n. 171/1973), affidati in concessione ai Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario con la L.R. n. 12/2009.

PREMESSO che la D.C.R. n. 24 del 01/03/2000 ha approvato il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – PIANO DIRETTORE 2000”.

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con la Deliberazione n. 1834 del 23/06/2000, ha individuato il Consorzio di Bonifica “Dese Sile” (ora “Acque Risorgive”) come soggetto attuatore della scheda C6.1.1.F “Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti.” (P.139).

PREMESSO che il progetto “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego” sito nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, Venezia, presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e “Dese Sile”) è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 67 del 24/01/2003 che ha fatto proprio il parere n. 25 del 11/03/2002 della Commissione Regionale VIA;

PREMESSO che l’intervento complessivo è stato così suddiviso dal Consorzio:

  • P. 139/a) Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti - “Stralcio Roviego”;
  • P.139b) Interventi nella zona a valle del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti, oggetto della presente valutazione istruttoria;
  • P.139c) “Stralcio Cave”;

PREMESSO che il progetto definitivo relativo all’intervento P.139b è stato oggetto di procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04, la quale si è conclusa con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, che ha fatto propria la determinazione della Commissione Regionale VIA n. 2 del 21/09/2010 (Allegato A alla citata DGR n. 2883).

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 387287 del 18/09/2017 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive aveva richiesto una prima proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2883 del 28/12/2012 a partire dal 22/01/2018 fino al 22/01/2023;

RICHIAMATE le determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21/01/2019 in merito alla prima istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per la proroga di validità della durata del provvedimento di VIA, di cui alle DGR n. 67 del 24/01/2003, pubblicata sul BUR n. 24 del 04/03/2003, e DGR n. 2883 del 28/12/2012, pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, relativo al progetto: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 31 del 28/03/2019 con il quale la validità del provvedimento di VIA relativo all’intervento oggetto, fatto proprio dalla DGR n. 2883 del 28/12/2012, è stata prorogata di cinque anni a partire dal a partire dal 22/01/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 2 del 21/09/2010 della Commissione regionale VIA (integrate con le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza espresso con nota del 08/10/2012 recepite nella DGR n. 2883 del 28/12/2012), così come aggiornate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento in questione;

VISTA l’istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, acquisita agli atti con prot. n. 261109 del 09/06/2022, con la quale è stata richiesta un’ulteriore proroga della validità del provvedimento di VIA sopracitato fino al 22/01/2028;

CONSIDERATA la documentazione agli atti, trasmessa dal proponente in allegato alla richiesta di proroga, come integrata con nota trasmessa il 15/09/2022 ed acquisita agli atti con prot. n. 426620 e considerato quanto di seguito riportato.

TENUTO CONTO che gli interventi previsti dal Primo Stralcio in cui è stato suddiviso il progetto sono già stati realizzati da SAVE in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 tra Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, SAVE ed ENAC;

TENUTO CONTO per quanto attiene al Secondo Stralcio in cui è stato suddiviso il progetto il Consorzio ha comunicato che risulta ad oggi in corso l’aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO l’iter amministrativo seguito dall’intervento che ha dovuto tener conto della necessità di risolvere le interferenze delle opere previste dal progetto in oggetto rispetto alle previsioni di ampliamento del sedime aereoportuali pianificati nel Master Plan dell’aeroporto internazionale di Venezia Tessera e delle relative motivazioni rappresentate dal Consorzio di Bonifica ai fini del rilascio della proroga richiesta;

VALUTATO quanto riportato nella relazione di aggiornamento del SIA predisposta dal proponente ai sensi della DGR n. 94/2017, nella quale, tra l’altro, si evidenzia che:

  • nelle aree di interesse non sono intervenute variazioni significative né sono stati realizzati interventi diversi da quanto sottoposto alla precedente domanda di proroga del provvedimento VIA, tali da modificare lo stato dei luoghi;
  • l’analisi delle recenti evoluzioni del quadro programmatico e pianificatorio non ha evidenziato vincoli ostativi alle realizzazioni di progetto, che vengono considerate ancora rispondenti alle fragilità evidenziate, andando a riqualificare il territorio oggetto d’intervento;
  • dal punto di vista progettuale le modifiche proviste rispetto alla configurazione progettuale valutata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio della prima proroga del provvedimento di VIA, peraltro già autorizzate dalla Regione Veneto con il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 77 del 26 ottobre 2020 sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 4064 del 29/09/2020, non appaiono comportare significativi cambiamenti rispetto all’impostazione generale ed ai relativi obiettivi del progetto, né determinare impatti ambientali significativamente diversi rispetto a quanto già oggetto di precedente valutazione;
  • dall'esame dello stato dei luoghi e delle componenti ambientali considerate ai fini della valutazione degli impatti generati dal progetto nelle fasi di cantiere e di esercizio, non sono intervenute modifiche significative rispetto al quadro ambientale utilizzato a riferimento dello S.I.A., oggetto delle precedenti valutazioni favorevoli richiamate nelle premesse;

VISTO il parere formulato dal Comune di Venezia, acquisito agli atti con prot. n. 357559 in data 11/08/2022;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 234/2022 predisposta dagli uffici dell’UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisita agli atti con prot. n. 443380 del 27/09/2022;

RICHIAMATE le valutazioni istruttorie effettuate dagli uffici della UO VIA della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e dalla Direzione Progetti Speciali per in base alle quali si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla concessione dell’ulteriore proroga fino al 22/01/2028 della validità temporale del provvedimento di VIA fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui di cui alla DGR n. 2883 del 28/12/2012, così come aggiornate con DDR n. 31 del 28/03/2019;

RITENUTO di confermare, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, architettonici ed archeologici, l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza con nota del 08/10/2012 (ricomprese nelle prescrizioni sopra riportate), salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza e di demandare alla Direzione Regionale competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2) Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA relativo all’intervento: “Consorzio di Bonifica Acque Risorgive – “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti. Comune di Venezia. Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04”, fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012. (Prog. n. 3/2010), già precedentemente prorogato con DDR n. 31 del 28/03/2019, è ulteriormente prorogata fino al 22/01/2028, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR n. 2883 del 28/12/2012, così come aggiornate con DDR n. 31 del 28/03/2019, integrate secondo quanto rappresentato nella relazione istruttoria tecnica n. 234/2022 predisposta dagli uffici dell’UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisita con nota prot. n. 443380 del 27/09/2022, e di seguito riportate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell’acqua e i lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l’immediato recupero degli ambienti interessati.

3. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle aree circostanti.

4. Dovrà essere eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di rumore e gas di scarico.

6. Dovrà essere previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla normativa vigente in materia al momento della presentazione del progetto ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 e ss.mm.ii.; tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell’inizio lavori e a fine lavori, si debba utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all’indirizzo www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).

7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.

8. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

9. In fase di progettazione esecutiva venga condiviso il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque con A.R.P.A.V..

10. Le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano pianificate valutando, con riguardo all'individuazione del siti ove allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi.

11. Per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre ecc,) venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla DGRV n. 3263 dei 15/10/2004.

12. Tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in c.a, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano prevista una tonalità cromatica simile a quella delle terre.

13. Per il tipo/forma indicato per i parapetti ed altri manufatti venga ricercata una soluzione formale e cromatica più simile a quanto storicamente rinvenibile, nell’ambito della locale bonifica.

14. Durante le operazioni di cantiere siano adottati tutti i necessari accorgimenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche ed atmosferiche (polveri).

15. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di Compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 67 del 24/01/2003.

16. Le tubazioni di adduzione finale al canale siano dipinte di verde scuro.

17. Al termine dei lavori sia prestata particolare attenzione affinché tutte le dotazioni provvisionali e le opere di pertinenza del cantiere (strade, terra di riporto) siano rimosse, riportando lo stato dei luoghi all'aspetto naturalistico preesistente.

18. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 234/2022 predisposta dagli uffici dell’UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, acquisita con nota prot. n. 443380 del 27/09/2022, nell'esecuzione delle attività di cui al secondo stralcio del Progetto andrà garantito il rispetto anche delle seguenti condizioni:

a. non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (con il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini, prevedendo il recupero e mantenimento delle aree a canneto e l’integrazione ovvero la realizzazione di idonee fasce plurifilari arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana e gestione a capitozza bassa di alcuni esemplari): Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco columbarius, Nycticorax nycticorax;

b. evidenziato che la rete di monitoraggio ha riconosciuto la presenza nelle aree indagate di specie aliene invasive (Trachemys scripta), il Proponente è tenuto, per quanto di competenza, a dar seguito alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/2017, evitando di attuare qualsiasi traslocazione/spostamento degli esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento.

Il proponente dovrà dare riscontro a quanto sopra fornendo un'apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, a consuntivo delle singole attività di cui al cronoprogramma del Progetto Esecutivo ed entro 30 giorni dalla loro conclusione.

3) Di dare atto che la proroga concessa con il presente provvedimento è limitata alla sola compatibilità ambientale del progetto, demandando alla Direzione Progetti Speciali per Venezia, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.

4) Di dare atto che, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, architettonici ed archeologici, è confermato l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza con nota del 08/10/2012 (ricomprese nelle prescrizioni sopra riportate), salvo eventuale diversa determinazione della competente Soprintendenza in sede di proroga dell’autorizzazione dell’intervento.

5) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con sede legale in Via Rovereto, n. 12, CAP 30174 – Pec: consorzio@pec.acquerisorgive.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Venezia ed alla Direzione Progetti Speciali per Venezia.

7) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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