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Bur n. 130 del 02 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 271 del 03 ottobre 2022

Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione in via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI). Riesame ai sensi dell'art. 29-octies c.4 del d.lgs. 152/06 per le attività di miscelazione e approvazione del PMC/PGO e del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Note per la trasparenza

Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione in via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI). Riesame ai sensi dell'art. 29-octies c.4 del d.lgs. 152/06 per le attività di miscelazione e approvazione del PMC/PGO e del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Il Direttore

  1. VISTO il DDATST n.17 del 25.06.2021 di Procedura Autorizzatoria Unica Regionale (PAUR) e del suo allegato DDDA n. 537 del 21.06.2021 di approvazione del progetto e di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto trasmesso dalla Regione con prot. n. 289549 del 25.06.2021;
  2. CONSIDERATO che l’allegato A1 al DDDA n. 537 del 21.06.2021 soprarichiamato prevede le seguenti prescrizioni:
    • 18.16 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’aggiornamento dei gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche, come previsto al § 4.2 della DGRV n. 119/2018;
    • 50.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione, ARPAV, Provincia di Vicenza e Comuni di Torrebelvicino e Schio (per la verifica delle procedure e dei controlli connessi all’impatto del traffico generato) una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e sulla base del parere allegato di ARPAV acquisito con prot. reg. n. 235462 del 24.05.2021 (Allegato A5); la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV, Provincia e Comuni;
    • 50.7 come richiesto dal parere rilasciato da ARPAV sul PMC, allegato al presente Provvedimento e acquisito con prot. reg. n. 235462 del 24.05.2021 (Allegato A5), nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, per il tramite di un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle dell’azienda, di profondità adeguata ad intercettare la prima circolazione idrica sotterranea, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
      • la proposta della Ditta è soggetta alla valutazione di ARPAV; decorsi 60 giorni dalla presentazione senza ulteriori comunicazioni degli Enti la proposta si intende accolta;
      • il sistema deve essere reso operativo nel termine di un anno dalla notifica del presente provvedimento;
      • nel termine dei successivi 90 giorni la Ditta deve procedere ad un’analisi del sistema a set esteso (compresi i PFAS); i referti analitici devono essere trasmessi ad ARPAV, Provincia, Regione nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico significativo per i successivi controlli;
      • I 12 composti perfluoroalchilici devono essere analizzati in occasione del primo campionamento delle acque di falda e, successivamente, in base alle evidenze delle analisi, ARPAV si riserva di dare indicazioni sulla necessità di prosecuzione nella campagna analitica. Il primo campionamento deve essere effettuato con doppia modalità, statica (tramite bailer) e dinamica (con pompa sommersa dopo un adeguato spurgo); per il campionamento statico il panel analitico può essere limitato a metalli e composti clorurati cancerogeni e PFAS;
      • successivamente è richiesta un’analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni degli Enti;
  3. VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. con prot. s1813u21-340-0 e 1813u21-339-0 del 21.09.2021 (acquisita rispettivamente al prot. reg. n. 415916 e 416375 del 22.09.2021):
  4. VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 trasmessa con prot. reg. n. 431000 del 29.09.2021;
  5. VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 08.02.2022 trasmessa con prot. reg. n. 9294 del 11.01.2022;
  6. CONSIDERATE le risultanze della Conferenza dei Servizi del 08.02.2022 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 105284 del 07.03.2022 e le relative richieste di integrazioni documentali;
  7. VISTA la documentazione integrativa trasmessa con prot. s1813u22-323-0 del 05.05.2022 acquisita al prot. reg. n. 214720 del 11.05.2022;
  8. VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 07.06.2022 trasmessa con prot. reg. n. 226717 del 18.05.2022;
  9. CONSIDERATA la nota prot. s1813u22-365-0 del 19.05.2022 (prot. reg. n. 231511 del 20.05.2022) con la quale la Ditta ha comunicato la nuova posizione di progetto del piezometro di valle Pz2 come da richiesta contenuta nel verbale della Conferenza di Servizi del 08.02.2022;
  10. CONSIDERATE le risultanze della Conferenza dei Servizi del 07.06.2022 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 282793 del 23.06.2022 e le relative richieste di chiarimento;
  11. VISTA la documentazione integrativa trasmessa con prot. s1813u22-558-0 del 01.08.2022 acquisita al prot. reg. n. 339454 del 02.08.2022;
  12. VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 16.09.2022 trasmessa con prot. reg. n. 347564 del 05.08.2022;
  13. CONSIDERATE le risultanze della Conferenza dei Servizi del 16.09.2022 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 441588 del 26.09.2022;
  14. VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.04 “settembre 2022” trasmesso con prot. s1813u22-662-0 del 16.09.2022 e acquisito al prot. reg. n. 432914 del 20.09.2022;
  15. RITENUTO di precisare che la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 tra rifiuti con stesso CER ma diverse HP può avvenire senza prova di fattibilità esclusivamente nel caso in cui sia garantita la miscelazione “non intima” e pertanto i componenti della miscela rimangano fisicamente separati. Diversamente, qualora la miscelazione preveda una miscelazione “intima” e quindi i componenti iniziali della miscela non risultino più fisicamente separati fra loro dovrà essere eseguita la prova di fattibilità della miscelazione;
  16. CONSIDERATO che nella documentazione integrativa trasmessa con prot. s1813u22-323-0 del 05.05.2022 acquisita al prot. reg. n. 214720 del 11.05.2022 la ditta richiede come modifica non sostanziale di autorizzare ulteriori 8 CER alla operazione di miscelazione “in deroga” tra rifiuti con stesso CER e diverse HP di tipo “non intimo” e quindi senza necessità di prova di fattibilità;
  17. RITENUTO quindi di sostituire l’Allegato A1 al DDDA 537/2021 con l’Allegato A al presente provvedimento;
  18. CONSIDERATO che è stato richiesto alla Ditta di modificare la posizione di progetto del piezometro di valle Pz2 in sede di Conferenza di Servizi rendendo non attuabile la previsione di realizzazione del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee nelle tempistiche individuate dal punto 50.7 del DDDA n. 537 del 21.06.2021;
  19. RITENUTO quindi di prorogare di conseguenza il termine per la realizzazione del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee rispetto a quanto indicato al punto 50.7 del DDDA n. 537 del 21.06.2021;
  20. RITENUTO che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 08.02.2022 ARPAV ha richiesto di modificare la prescrizione 50.7 dell’allegato A1 al DDDA n. 537 del 21.06.2021 prevedendo per il parametro PFAS il campionamento esclusivamente in modalità dinamica, non ritenendo significativo il campionamento delle sostanze PFAS in modalità statica;
  21. RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento:
    • di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.04 “settembre 2022” (Elaborato E11) trasmesso con prot. s1813u22-662-0 del 16.09.2022 (prot. reg. n. 432914 del 20.09.2022);
    • di approvare il Piano di Gestione Operativa rev. 02 del 04.05.2022 (Elaborato C13a) trasmesso con prot. s1813u22-323-0 del 05.05.2022 (prot. reg. n. 214720 del 11.05.2022);
    • di approvare il Piano di Monitoraggio ambientale delle acque sotterranee trasmesso con prot. s1813u21-340-0 del 21.09.2021 (prot. reg. n. 415916 del 22.09.2021) integrato con la nuova posizione del piezometro di valle Pz2 come da nota della ditta prot. s1813u22-365-0 del 19.05.2022 (prot. reg. n. 231511 del 20.05.2022);
    • di autorizzare le attività di miscelazione alle condizioni contenute nell’elaborato “Attività di miscelazione e gruppi di miscele” rev.03 del 01.08.2022 (Elaborato C14b) trasmesso con prot. s1813u22-558-0 del 01.08.2022 (prot. reg. n. 339454 del 02.08.2022) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DDDA n. 537 del 21.06.2021 e delle prescrizioni e degli Allegati del presente Decreto;
  22. RITENUTO di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell’Allegato A al DDDA n. 537 del 21.06.2021 ed in particolare quelle di cui al punto 18 per le operazioni di miscelazione;

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.04 “settembre 2022” (Elaborato E11) trasmesso con prot. s1813u22-662-0 del 16.09.2022 (prot. reg. n. 432914 del 20.09.2022);
  3. di approvare il Piano di Gestione Operativa rev. 02 del 04.05.2022 (Elaborato C13a) trasmesso con prot. s1813u22-323-0 del 05.05.2022 (prot. reg. n. 214720 del 11.05.2022);
  4. di approvare il Piano di Monitoraggio ambientale delle acque sotterranee trasmesso con prot. s1813u21-340-0 del 21.09.2021 (prot. reg. n. 415916 del 22.09.2021) integrato con la nuova posizione del piezometro di valle Pz2 come da nota della ditta prot. s1813u22-365-0 del 19.05.2022 (prot. reg. n. 231511 del 20.05.2022);
  5. di sostituire l’Allegato A1 al DDDA n. 537 del 21.06.2021 “Elenco rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni” con l’Allegato A al presente decreto;
  6. di approvare l’Allegato B al presente decreto “Gruppi di miscelazione” contenente i gruppi di miscelazione autorizzati;
  7. di approvare l’Allegato C “Miscelazioni rifiuti con stesso CER e HP diverse” contenete l’elenco dei CER autorizzati alla miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 con stesso CER e HP diverse con i specifici destini e la necessità di prova di fattibilità;
  8. di autorizzare le attività di miscelazione per i rifiuti riportati in Allegato A al presente decreto alle condizioni contenute nell’elaborato “Attività di miscelazione e gruppi di miscele – Elaborato C14b – rev.03 del 01.08.2022” trasmesso con prot. s1813u22-558-0 del 01.08.2022 (prot. reg. n. 339454 del 02.08.2022) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DDDA n. 537 del 21.06.2021, dell’Allegato B e dell’Allegato C al presente provvedimento;
  9. di fissare nel termine di 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento il completamento del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee di cui al punto 50.7 del DDDA n. 537 del 21.06.2021;
  10. di modificare il quarto punto della prescrizione 50.7 dell’Allegato A al Decreto n. 537 del 21.06.2021 relativamente alle condizioni di campionamento delle sostanze PFAS come di seguito:
    • I 12 composti perfluoroalchilici devono essere analizzati in occasione del primo campionamento delle acque di falda e, successivamente, in base alle evidenze delle analisi, ARPAV si riserva di dare indicazioni sulla necessità di prosecuzione nella campagna analitica. Il primo campionamento deve essere effettuato con doppia modalità, statica (tramite bailer) e dinamica (con pompa sommersa dopo un adeguato spurgo); per il campionamento statico il panel analitico può essere limitato a metalli e composti clorurati cancerogeni;
  11. di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nel DDDA n. 537 del 21.06.2021 ed in particolare quelle relative alle operazioni di miscelazione per quanto non in contrasto e non modificato dal presente provvedimento;
  12. di allegare al presente provvedimento:
    • Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
    • Allegato B: Gruppi di miscelazione;
    • Allegato C: Miscelazione rifiuti con stesso CER e HP diverse;
  13. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con prot. reg. n. 431000 del 29.09.2021;
  14. di richiedere alla Ditta, in riferimento alle garanzie finanziarie di cui alla DGRV 2721/2014, la presentazione alla Provincia di Vicenza, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di una idonea appendice di recepimento del presente provvedimento di modifica dell’AIA;
  15. di comunicare il presente provvedimento alla Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A, al Comune di Torrebelvicino (VI), al Comune di Schio (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Area Tecnico Gestionale;
  16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  17. di informare che è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

271_Allegato_A_DDR_271_03-10-2022_487391.pdf
271_Allegato_B_DDR_271_03-10-2022_487391.pdf
271_Allegato_C_DDR_271_03-10-2022_487391.pdf

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