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Bur n. 130 del 02 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 281 del 12 ottobre 2022

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (A.T.S.) - Impianto di depurazione di Paese sito in via Brondi, Comune di Paese (TV). Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) rev. 03 del 25/08/2022 e modifica del punto 6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 191 del 27/07/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il nuovo P.M.C. REV 03 del 25/08/2022 trasmesso da Alto Trevigiano Servizi S.p.A. ai sensi del punto 8.1 del decreto n. 191 del 27/07/2022 e si modifica il punto 6.2 del medesimo Decreto relativamente alle modalità di monitoraggio e verifica del parametro AOX.

Il Direttore

VISTO il proprio decreto n. 191 del 27/07/2022 recante oggetto “Alto Trevigiano Servizi S.p.A. - Impianto di depurazione di Paese sito in via Brondi, Comune di Paese (TV). Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l’attività individuata al punto 5.3 a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”.

PRESO ATTO che la ditta Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (di seguito A.T.S. S.p.A.), in ottemperanza a quanto previsto al punto 8.1 del dispositivo di cui al succitato decreto n. 191/2022, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo regionale n. 395100 del 02/09/2022, il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito P.M.C.) denominato REV 03 del 25/08/2022.

ATTESO che A.T.S. S.p.A al punto 8 della succitata nota ha altresì palesato, con riferimento al parametro AOX, la difficoltà di esecuzione dell’analisi da parte dei Laboratori accreditati, proponendo di monitorare, in alternativa, i parametri di seguito elencati: Pesticidi clorurati, Solventi clorurati, Cloroformio, 1,2-Diclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,1-Dicloroetilene, 1,2- Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloruro di carbonio, inserendoli nel succitato P.M.C. REV 03 del 25/08/2022 con le frequenze ivi individuate.

ATTESO che nell’ambito delle Conferenze di Servizi (di seguito C.d.S.) finalizzate al rilascio dell’A.I.A. svoltesi in data 15.02.2022 (verbale trasmesso con nota prot. regionale n. 101229 del 04.03.2022) e in data 17.05.2022 (verbale trasmesso con nota prot. regionale. n. 263404 del 10.06.2022), erano già emerse criticità in sede di applicazione di alcuni parametri, indicati come pertinenti da A.T.S. S.p.A., tra cui gli AOX, che richiedevano uno specifico approfondimento.

DATO ATTO che nell’ambito della seduta della C.d.S. del 17.05.2022 veniva stabilito che tale approfondimento poteva essere svolto da A.R.P.A.V. e da A.T.S. S.pA. in una fase successiva alla conclusione del procedimento di riesame dell’A.I.A.

DATO ATTO che con nota protocollo regionale n. 0415954 del 08/09/2022 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, in qualità di responsabile del procedimento, ha chiesto ad A.R.P.A.V. e alla Provincia di Treviso di esprimere entro i successivi 15 giorni eventuali osservazioni in merito al succitato documento, ai sensi del punto 8.2 del Decreto n. 191/2022.

VISTA la nota prot. 2022 - 0083673 / U del 22/09/2022 acquisita al prot. regionale al n. 436621 del 22/09/2022, con cui A.R.P.A.V. ha espresso parere favorevole al PMC/PGO Revisione 3 del 25/08/2022.

ATTESO che nella succitata nota A.R.P.A.V. ha comunicato che, relativamente al parametro “AOX”, a seguito di uno specifico approfondimento dell’Agenzia sull’effettuazione delle analisi finalizzate alla ricerca del suddetto parametro, così come definiti nella DEC. (Decisione di Esecuzione – UE – della Commissione) n. 1147/2018, ritiene di assentire alla richiesta formulata della Ditta di sostituzione del succitato parametro con quelli richiamati al punto 8 della nota prot. regionale n. 395100 del 02/09/2022, condividendo le motivazioni addotte dalla ditta, ovvero che “tale sostituzione è motivata dal presupposto che i parametri proposti sono, ancorché separatamente, sostitutivi del parametro AOX e che il valore limite di emissione fissato dal PTA è equiparabile al range proposto dal BAT-AEL, tale da offrire margini di garanzia della tutela ambientale”.

RIENTUTO pertanto di sostituire, sulla base degli approfondimenti svolti dalla ditta e condivisi da A.R.P.A.V., il monitoraggio del parametro AOX con il monitoraggio dei seguenti parametri: Pesticidi clorurati, Solventi clorurati, Cloroformio, 1,2-Diclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,1-Dicloroetilene, 1,2- Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene e Tetracloruro di carbonio.

CONSIDERATO che per i succitati parametri la DEC n. 1147/2018 non stabilisce valori limite di emissione.

RITENUTO pertanto, anche alla luce delle considerazioni di ARPAV, di confermare allo scarico dell’impianto, relativamente ai parametri di cui sopra, i valori limite riportati nella Tabella 1, allegato A, colonna C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

RILEVATO che, in riscontro alla succitata nota regionale n. 0415954 del 08/09/2022, non sono ad oggi pervenute osservazioni da parte della Provincia di Treviso.

RITENUTO in conclusione, di approvare, con il presente provvedimento, il P.M.C. denominato REV 03 del 25/08/2022 trasmesso da A.T.S. S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 395100 del 02/09/2022 e di modificare il punto 6.2 del Decreto n. 191/2022 in recepimento di quanto proposto dalla Ditta relativamente alle modalità di monitoraggio e verifica del parametro AOX.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED).

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione n. 1147/2018 del 10 agosto 2018.

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”.

VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

VISTE le DGR n. 242/2010 e n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo.

VISTA la DGR n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGR n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

  1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di approvare il P.M.C. denominato REV 03 del 25/08/2022, trasmesso da A.T.S. S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 395100 del 02/09/2022, così come previsto al punto 8.1 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 191 del 27/07/2022.
  3. Di sostituire, sulla base degli approfondimenti svolti dalla ditta e condivisi da A.R.P.A.V., il monitoraggio del parametro AOX con il monitoraggio dei seguenti parametri: Pesticidi clorurati, Solventi clorurati, Cloroformio, 1,2-Diclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,1-Dicloroetilene, 1,2- Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene e Tetracloruro di carbonio.
  4. Di confermare allo scarico dell’impianto di cui trattasi, per i parametri di cui al punto precedente, i valori limite riportati nella Tabella 1, allegato A, colonna C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
  5. Di sostituire conseguentemente il testo del punto 6.2 del Decreto n. 191/2022 con il seguente:

    6.2 con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA e nelle successive integrazioni. Con riferimento al parametro AOX, il monitoraggio dello stesso è sostituito con il monitoraggio dei seguenti parametri: Pesticidi clorurati, Solventi clorurati, Cloroformio, 1,2-Diclorobenzene, 1,3-Diclorobenzene, 1,4-Diclorobenzene, 1,1-Dicloroetilene, 1,2- Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene e Tetracloruro di carbonio. Relativamente alle altre sostanze individuate come pertinenti, in luogo dei parametri richiamati al punto precedente, dovranno essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

    Sostanza/Parametro

    Unità di misura

    Valore Limite

    Arsenico [As]

    mg/l

    0,1

    Cromo [Cr]

    mg/l

    0,3

    Nichel [Ni]

    mg/l

    1

     
  1. Di far salve tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. di cui al succitato DDR n. 191/2022, per quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente Decreto.
  2. Di comunicare il presente provvedimento alle società A.T.S. S.p.A., al Comune di Paese, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”;
  3. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon

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