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Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 57 del 26 settembre 2022

Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE A.P.A.C.A. ODV Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati", con sede a Belluno, in Via Caduti 14 Settembre 1944, n.34/h, per il triennio 2020-2023, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a confermare l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell’Associazione di cui in oggetto per il triennio 2020-2023, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993.

Il Direttore

VISTA la legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 con cui la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo;

VISTA la successiva Circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994 con cui sono state fornite le direttive attuative della sopraccitata legge regionale;

VISTA la D.G.R. n. 4212 del 6 settembre 1994 con la quale è stato istituito l’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche;

VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 12 del 27 maggio 2022, recante modifiche alla legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, con il quale è stata attribuita al Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale la competenza ad emettere i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’Albo regionale suddetto;

VISTO l’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, ai sensi del quale i soggetti che sono iscritti all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, qualora interessati, devono richiedere ogni tre anni la conferma dell’iscrizione, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa legge regionale e dalla circolare regionale di cui sopra, pena la cancellazione automatica dall’Albo;

DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 2098 del 22 giugno 1999 veniva iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche l’Associazione “A.P.A.C.A. ONLUS – Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato”, ora denominata, a seguito di mutamento dello Statuto e della ragione sociale, “ASSOCIAZIONE A.P.A.C.A. ODV – Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati”;

DATO ATTO CHE l’iscrizione dell’Associazione in parola veniva riconfermata ogni tre anni, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e che, infine, con D.G.R. n. 1246 dell’8 agosto 2017 l’iscrizione è stata formalmente riconfermata per il triennio 2017-2020;

PRESO ATTO CHE allo scadere dell’ultimo triennio, nello specifico entro il 7 agosto 2020, l’Associazione A.P.A.C.A. ODV era tenuta, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, a richiedere, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale, pena la cancellazione automatica dall’Albo stesso;

DATO ATTO CHE in qualità di struttura regionale competente, si è proceduto a comunicare anticipatamente all’Associazione in parola, sia a mezzo pec, in data 10 giugno 2020 (prot. n. 227737), sia a mezzo e-mail in data 9 luglio 2020, la necessità di “confermare”, entro il 7 agosto 2020, l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche;

DATO ATTO CHE nulla è pervenuto alla scrivente struttura entro il termine sopra indicato;

RILEVATO CHE in data 4 aprile 2022 è pervenuta comunicazione, a mezzo pec (prot. reg. n. 152885), con la quale il legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione A.P.A.C.A. ODV chiedeva a questa struttura regionale informazioni relativamente all’istanza da loro inviata in data 9 luglio 2020 di conferma di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il triennio 2020-2023;

RILEVATO CHE a causa di un mero errore procedimentale relativo alle notificazioni interne all’Amministrazione Regionale, l’istanza di rinnovo dell’iscrizione all’Albo regionale, correttamente e debitamente presentata dall’Associazione in parola, era stata indirizzata ad altra struttura;

DATO ATTO CHE tutta la documentazione citata è conservata agli atti della scrivente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari;

VERIFICATO CHE sussistono i requisiti prescritti dalla legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 per ottenere la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche in capo all’Associazione richiedente;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 910 del 30 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54/2021 e s.m.i.” con la quale la Giunta Regionale ha attribuito l’incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il D.D.R. n. 66 del 3 novembre 2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari afferente la stessa Direzione;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di confermare l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, dell’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE A.P.A.C.A. ODV – Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati”, con sede a Belluno, in Via Caduti 14 Settembre 1944, n.34/h, per il triennio 2020-2023, con decorrenza dall’8 agosto 2020;
  3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia fino al giorno 07 agosto 2023 e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell’Associazione di cui al punto 2., pena la cancellazione automatica dall’Albo, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Michele Brichese

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