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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 38 del 23 maggio 2022
CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234. Unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione delle aree, richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e nuovi macchinari di recupero senza aumento di potenzialità. Comune di localizzazione: Erbè (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione delle aree, richiesta di nuove tipologie di rifiuti introitabili e nuovi macchinari di recupero senza aumento di potenzialità, sito nel Comune di Erbè (VR), presentata da CIRS Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da CIRS Ambiente S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 320126, 320144, 320161 in data 16/07/2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/11/2021 - protocollo regionale n. 546044; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/05/2022, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 320126, 320144, 320161 in data 16/07/2021;
VISTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’Unità Organizzativa V.IA. ha effettuato la verifica relativa a completezza e adeguatezza della documentazione ed ha ritenuto necessario richiedere alla Società proponente, con nota in data 20/07/2021, protocollo regionale 325623, alcune integrazioni, ai fini del perfezionamento dell’istanza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, la Società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al protocollo regionale 336107 del 10/08/2021;
VISTA la nota protocollo regionale 546044 in data 22/11/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 49/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni riportate nella relazione istruttoria del 04/05/2022 predisposta dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, agli atti dell’amministrazione regionale;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 04/05/2022, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III° della Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da CIRS Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Della Libertà, 32 – 37060 Erbè (VR), P.IVA 03264860234, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale n. 320126, 320144, 320161 in data 16/07/2021;
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
preso atto che non risultano essere pervenute agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
preso atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;
preso atto che, relativamente alla collocazione di un nuovo impianto di svuotamento e pulizia meccanica di fusti contenenti residui secchi principalmente di prodotti per verniciatura, in area 11 come da elaborati grafici, nello studio preliminare ambientale non è prevista la produzione di scarichi od emissioni potenzialmente generate dal processo. Al riguardo, si evidenzia tuttavia che:
preso atto dell’inserimento di una zona per lo stoccaggio di oli ed emulsioni di n. 6 silos di capacità di 15 m3 cadauno, in area 12 da elaborati grafici, si osserva che la relazione non specifica se sono previsti idonei presidi per evitare spanti o sversamenti di rifiuti liquidi sul suolo durante le operazioni di carico/scarico e che il bacino di contenimento non risulta pari ad almeno 1/3 della capacità totale dei serbatoi.
Inoltre, il Proponente non specifica le modalità per la caratterizzazione dei carichi di oli interi in ingresso prima dell’eventuale accorpamento o miscelazione, in modo da valutare la presenza di un’eventuale contaminazione da PCB ed acqua oltre la tolleranza consentita che possa inficiarne il successivo recupero;
preso atto che, la Ditta intende ampliare la propria attività con un nuovo impianto di recupero di metalli da contenitori spray a pressione, mediante operazioni di triturazione delle bombolette vuote, frantumazione e separazione successiva delle varie frazioni.
La modifica, da ubicare in area 28 da elaborati grafici, prevede la realizzazione di una cabina per lo svolgimento delle operazioni preliminari di svuotamento dei contenitori spray, posta in adiacenza ed esternamente all’edificio B.
Si evidenzia tuttavia quanto segue:
considerato che, in rapporto alle valutazioni di carattere ambientale, non sono stati valutati/analizzati approfonditamente gli impatti che l’attuale impianto, così come variato nella sua complessità con le molteplici modifiche riportate in progetto, potrebbero generare sulle matrici ambientali. Tantomeno, conseguentemente, sono state proposte possibili/eventuali ulteriori misure di mitigazione (già adottate in fase di esercizio dell’impianto esistente), per la nuova configurazione impiantistica;
preso atto dell’inserimento di un nuovo trituratore a lame per la riduzione volumetrica in particolare di rifiuti metallici e di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, da collocarsi in area 22 come da elaborati grafici, si riscontra che non sono state fornite informazioni tecniche precise in merito alle modalità di aspirazione e trattamento delle emissioni potenzialmente generate dal processo. Per i nuovi punti di emissione in atmosfera, il proponente ha fornito in tabella a pag. 111 dello SPA delle informazioni generiche, riportando per il camino E3 “carboni attivi e filtro a tessuto” come sistema di abbattimento, con limiti previsti per i parametri “polveri totali e COV”;
considerato che l’utilizzo del trituratore a lame è previsto anche per rifiuti di natura diversa dai rifiuti metallici, come specificato dallo stesso proponente a pag. 78, senza che questi vengano individuati con precisione; inoltre non è stata prevista una apposita modalità gestionale per la fase di triturazione di rifiuti metallici, non metallici e di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.
preso atto della richiesta di implementazione delle attività in essere, di una nuova operazione di cessazione di qualifica di rifiuti per il recupero, con il recupero degli scarti della lana di vetro prodotta nella realizzazione di pannelli fonoassorbenti, CER 101103, si evidenzia che non sono state fornite informazioni in merito all’eventuale necessità di aspirazione e trattamento delle emissioni generate dall’operazione;
preso atto dell’inserimento di un impianto di recupero R5 di rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo su area pavimentata, in area 27 da elaborati grafici; in base a quanto riportato nella relazione, le emissioni polverose potenzialmente prodotte dal frantumatore, dovrebbero essere limitate dalla presenza di un impianto di umidificazione ad ugelli posizionato sulla bocca di alimentazione del frantoio e di un altro sistema di abbattimento polveri collocato sul nastro trasportatore dei materiali lavorati in uscita dal frantoio.
La presenza di un impianto di irrorazione a pioggia dovrebbe, inoltre, limitare la diffusione di polveri durante le fasi di manipolazione, produzione e trasporto dei materiali, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
Per le polveri prodotte dalla movimentazione degli automezzi è stato previsto un impianto di abbattimento polveri a pioggia, mentre i materiali inerti, se pulverulenti, dovrebbero essere periodicamente bagnati per essere protetti dall’azione del vento.
Si riscontra tuttavia che la relazione non specifica le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento dei cumuli presenti nell’area 27.
Inoltre, l’emissione diffusa di polveri risulta essere un elemento di forte criticità, per il quale il proponente non ha descritto sufficientemente le attività gestionali da mettere in atto considerando che le possibili fonti di emissioni sono molteplici;
considerato che sempre in relazione all’inserimento di un impianto di recupero R5 in area esterna:
preso atto che il progetto prevede l’inserimento di nuovi CER anche pericolosi da avviare a operazioni di recupero, alcuni dei quali per loro natura non presentano in realtà caratteristiche di recuperabilità (es. CER di rifiuti contenenti amianto quali 170601*, 170603*,170605*, per le quali vengono indicate operazioni di recupero R12/R13, cfr. pag. 86 dello Studio Preliminare Ambientale);
evidenziato che il progetto, come da premesse precedenti, oltre all’accorpamento di due attività esistenti di gestione rifiuti, nel suo complesso prevede un ampliamento delle attività svolte nei due siti, in sintesi:
considerato che, relativamente alla valutazione previsionale di impatto acustico, nelle conclusioni il Proponente ha dichiarato che i risultati ottenuti evidenziano il rispetto dei valori previsti dal DPCM 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno, ovvero l’orario di attività dell’impianto.
Si riscontrano tuttavia alcuni errori e carenze nella valutazione presentata, in particolare:
preso atto che la Società proponente non ha sviluppato una valutazione sui possibili effetti cumulativi con altre attività presenti in zona;
tenuto conto dei criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico regionale VIA del 04/05/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
Luigi Masia
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