Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 60 del 13 maggio 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 21 del 12 aprile 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale dell'impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 con sede operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 Lonigo (VI): - già Granetto Rag. Emilio P.IVA 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 Lonigo (VI); - ora EREDI DI GRANETTO EMILIO S.A.S. DI GRANETTO ALBERTO P.IVA 04329980249 con sede legale sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 Lonigo (VI) e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale dell’impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 65 del 25/03/2010.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Istanza di volturazione e relativa documentazione a corredo presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo (VI) in data 24/03/2022 e pervenuta con nota prot. n. 37545 del 06/04/2022 dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI) (prot. reg.le n. 157601 del 06/04/2022).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 65 del 25/03/2010, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta Granetto Rag. Emilio P.IVA n. 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 – Lonigo (VI) ed operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI) quale impianto di transito di categoria 3 ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 1774/2002, ora impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento 2017 DT3 ora ABP2017COLL3;

VISTA l’istanza e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 157601 del 06/04/2022), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo (VI) in data 24/03/2022 e pervenuta con nota prot. n. 37545 del 06/04/2022 dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI), con cui si comunica la modifica della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale del succitato impianto:

  • da Granetto Rag. Emilio P.IVA 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 – Lonigo (VI);
  • a EREDI DI GRANETTO EMILIO S.A.S. DI GRANETTO ALBERTO P.IVA 04329980249 con sede legale sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI),

lasciando invariata la sede operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI);

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Lonigo (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01210112067107 del 23/03/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210112067095 del 23/03/2022,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto della modifica, come indicato nelle premesse, della ragione sociale, P.IVA e sede legale:
  • da Granetto Rag. Emilio P.IVA 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 – Lonigo (VI);
  • a EREDI DI GRANETTO EMILIO S.A.S. DI GRANETTO ALBERTO P.IVA 04329980249 con sede legale sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI),

mantenendo invariata la sede operativa dell’impianto sita Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI), riconosciuto quale impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

  1. di confermare il numero di riconoscimento ABP2017COLL3;
     
  2. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 65 del 25/03/2010;
     
  3. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01210112067107 del 23/03/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210112067095 del 23/03/2022, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
     
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
     
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

Torna indietro