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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 21 del 12 aprile 2022
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale dell'impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 con sede operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 Lonigo (VI): - già Granetto Rag. Emilio P.IVA 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 Lonigo (VI); - ora EREDI DI GRANETTO EMILIO S.A.S. DI GRANETTO ALBERTO P.IVA 04329980249 con sede legale sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 Lonigo (VI) e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale dell’impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 65 del 25/03/2010.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Istanza di volturazione e relativa documentazione a corredo presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo (VI) in data 24/03/2022 e pervenuta con nota prot. n. 37545 del 06/04/2022 dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI) (prot. reg.le n. 157601 del 06/04/2022).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 65 del 25/03/2010, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta Granetto Rag. Emilio P.IVA n. 00129120242 con sede legale sita in Via Bonioli n. 123 – Lonigo (VI) ed operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI) quale impianto di transito di categoria 3 ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 1774/2002, ora impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento 2017 DT3 ora ABP2017COLL3;
VISTA l’istanza e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 157601 del 06/04/2022), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo (VI) in data 24/03/2022 e pervenuta con nota prot. n. 37545 del 06/04/2022 dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI), con cui si comunica la modifica della ragione sociale, della P.IVA e della sede legale del succitato impianto:
lasciando invariata la sede operativa sita in Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI);
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Lonigo (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
mantenendo invariata la sede operativa dell’impianto sita Via Arnaldo Fraccaroli n. 1 – Lonigo (VI), riconosciuto quale impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
Michele Brichese
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