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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 27 del 22 novembre 2021
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della ragione sociale e della P. IVA dell'impianto di compostaggio di categoria 2 con sede legale ed sede operativa site in Via Latifondi n. 16 Valbrenta (VI): - già BUSNARDO FILIPPO P. IVA n. 03294160241; - ora BFG SOCIETA' AGRICOLA DI BUSNARDO FILIPPO E GIORGIO S.S. P.IVA n. 04369240249 e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della ragione sociale e della P.IVA dell’impianto di compostaggio di categoria 2 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 093 del 03/09/2012.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 93 del 03/09/2012, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta BUSNARDO FILIPPO P. IVA n. 03294160241 con sede legale ed operativa site in Via Latifondi n. 16 – Valbrenta (VI), quale impianto di compostaggio di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP981COMP2;
VISTA l’istanza e relativa documentazione (prot. reg.le n. 543419 del 19/11/2021), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, con cui si comunica la modifica della ragione sociale e P.IVA del succitato impianto:
mantenendo invariate la sede legale ed operativa site in Via Latifondi n. 16 – Valbrenta (VI);
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
dell’impresa con sede legale ed operativa site in Via Latifondi n. 16 – Valbrenta (VI), riconosciuto quale impianto di compostaggio di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
Michele Brichese
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