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Bur n. 5 del 11 gennaio 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 26 del 12 novembre 2021

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di biogas di categoria 3 della ditta SOCIETA' AGRICOLA DAMATI SOCIETA' SEMPLICE DI GRISI EMILIO & C. con sede legale sita in Vicolo Lucio III n. 2 Badia Calavena (VR) e sede operativa sita in Via Valfonda snc Badia Calavena Fraz. Sant'Andrea (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto di biogas di categoria 3 della ditta SOCIETA’ AGRICOLA DAMATI SOCIETA’ SEMPLICE DI GRISI EMILIO & C.; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 31 del 18/05/2021.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Nota prot. n. 203130 dell’11/11/2021 (prot. reg.le n. 530858 del 12/11/2021) dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” –  Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche - Distretto di Verona (VR).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 31 del 18/05/2021 con cui si è rilasciato all’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA DAMATI SOCIETA’ SEMPLICE DI GRISI EMILIO & C. P.IVA n. 02094740236 con sede legale sita in Vicolo Lucio III n. 2 – Badia Calavena (VR) e sede operativa sita in Via Valfonda snc – Badia Calavena – Fraz. Sant’Andrea (VR), il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di riconoscimento ABP5934BIOGP3;

VISTA la nota prot. n. 203130 dell’11/11/2021 (prot. reg.le n. 530858 del 12/11/2021) con cui Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” –  Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche - Distretto di Verona (VR) ha espresso parere favorevole, a seguito del sopralluogo effettuato in data 11/11/2021, alla trasformazione del provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l’impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA DAMATI SOCIETA’ SEMPLICE DI GRISI EMILIO & C. P.IVA n. 02094740236 con sede legale sita in Vicolo Lucio III n. 2 – Badia Calavena (VR) e sede operativa sita in Via Valfonda snc – Badia Calavena – Fraz. Sant’Andrea (VR), il riconoscimento definitivo quale impianto di biogas di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di confermare l’iscrizione dell’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP5934BIOGP3;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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