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Bur n. 5 del 11 gennaio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 100 del 27 dicembre 2021

ACQUEVENETE SPA Impianto di depurazione acque reflue urbane di I° categoria con potenzialità pari a 46.880 A.E., ubicato nel Comune di Conselve (PD) in via dell'Artigianato - Z.I. Comune di localizzazione: Conselve (PD). Comune interessato: Bagnoli di Sopra (PD). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di autorizzazione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane esistente di Conselve (PD), presentata dalla società ACQUEVENETE SPA ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 421518 del 24.09.2021;

VISTA la nota prot. n. 438653 del 30.09.2021 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità ;

VISTA la nota prot. n. 478807 del 21.10.2021 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto a trasmettere al Comune di Bagnoli di Sopra, quale comune interessato, la nota di cui al paragrafo precedente;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

VISTA la nota assunta agli atti con prot. n. 489442 del 25.10.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso il proprio parere;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di Conselve (PD), località Z.I., di potenzialità pari a 46.880 a.e. (Abitanti Equivalenti);

DATO ATTO che per l’impianto di cui si tratta, la società Centro Veneto Servizi S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio ed allo scarico dalla Regione del Veneto, con Decreto del segretario Regionale per l’Ambiente n. 82 del 23.12.2011, mediante rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale con validità fino al 23. 12. 2016;

VISTO che con nota prot. n. 439691 del 21.10.2014 del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto, la validità del provvedimento di cui al paragrafo precedente è stata prorogata fino al 22.12.2021;

PRESO ATTO che con Decreto n. 104 del 19.12.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto è stata volturata l’AIA n. 82 del 23.12.2011 rilasciata a Centro Veneto Servizi S.p.A., in favore di Acquevenete S.p.A.;

VISTO che con nota assunta agli atti con prot. n. 371804 del 23.08.2021, la società Acquevenete S.p.a. ha richiesto alla Regione Veneto la revoca dell’AIA in ragione della cessazione dell’attività soggetta ad AIA (trattamento di rifiuti non pericolosi conto terzi);

VISTA la richiesta avanzata dalla Ditta alla Provincia di Padova, con nota assunta agli atti del protocollo regionale n. 373920 del 24.08.2021, di rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico nello scolo Soraglia per l’impianto in oggetto e contestuale iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’art 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota assunta agli atti con prot n. 422265 del 27.09.2021, con la quale il proponente ha trasmesso alla Regione, per conoscenza, l’istanza per il rilascio di autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione di acque reflue urbane, presentata alla Provincia di Padova;

VISTA la nota assunta agli atti con prot n. 422265 del 27.09.2021, con la quale la Provincia di Padova comunica di aver avviato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione di acque reflue urbane, ubicato in Via dell’Artigianato Comune di Conselve. Nella stessa nota si comunica che, in attesa della conclusione della procedura di VIA regionale, l’istruttoria rimane sospesa;

VISTI i criteri di cui all’Allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

CONSIDERATO che l’istanza di cui all’oggetto è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la documentazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell’impianto e delle misure mitigative già attuate;

VALUTATO che la cessazione dell’attività di trattamento rifiuti liquidi conto terzi in AIA - e conseguente riduzione dei CER ammissibili a trattamento - può essere intesa come una modifica gestionale migliorativa con riferimento agli impatti ambientali potenziali;

RITENUTO che la richiesta di poter trattare un quantitativo di rifiuti in ingresso – in regime di comunicazione – pari a 150.000 ton/anno, successivamente alla cessazione dell’attività AIA, non possa essere accolta nell’ambito della presente procedura ai sensi dell’art. 13 delle L.R. n. 4/2016, poiché si andrebbe ad apportare una modifica gestionale significativa rispetto alla situazione attuale;

PRESO ATTO che l’attuale autorizzazione regionale prescrive che presso l’impianto possano essere conferite e trattate 73.000 ton/anno di rifiuti, di cui 200 ton/giorno di rifiuti nella linea di pretrattamento e 100 ton/giorno del rifiuto EER 19 08 05 nella linea fanghi;

RITENUTO quindi di confermare nell’ambito del presente procedimento i quantitativi sopra evidenziati anche in regime di comunicazione;

DATO ATTO che, in ogni caso, la verifica di compatibilità dei rifiuti ammessi al trattamento mediante regime di comunicazione di cui all’art. 110, c.3 del D.Lgs. n. 152/2006 rientra tra le competenze della Provincia e può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi, come previsto dal c.4 del medesimo articolo;

DATO ATTO che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda in esame;

RILEVATO che non risultano agli atti segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall’impianto sulla componente odori;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto della Condizione ambientale e delle prescrizioni da recepire nel provvedimento autorizzativo, di seguito indicate:

CONDIZIONE AMBIENTALE:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia.

Soggetto verificatore

Provincia di Padova anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

 

PRESCRIZIONI:

1. Presso l’impianto potrà essere conferito un quantitativo massimo pari a 73.000 ton/anno di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi dell’art. 110, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, con quantitativi massimi giornalieri pari rispettivamente a 200 ton di rifiuti nella linea di pretrattamento (EER 19 08 01, 20 03 04, 19 08 02, 20 03 06) e 100 ton del rifiuto EER 19 08 05 direttamente nella linea fanghi. La verifica di compatibilità dei rifiuti ammessi al trattamento potrà in ogni caso essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi, come previsto dall’art. 110, c.4 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. La capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale.

3. La Società ACQUEVENETE SPA di Monselice dovrà presentare alla Provincia di Padova una nuova richiesta di iscrizione nell’elenco provinciale ai sensi dell’art 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità ai quantitativi e alle disposizioni di cui al precedente punto 1.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 17.12.2021 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e allo scarico presentata dal Proponente alla Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica- U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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