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Bur n. 1 del 04 gennaio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 98 del 23 dicembre 2021

Next Power Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Ceggia (VE) in Via Ponte Romano, avente potenza nominale di 13.140,48 kW e potenza richiesta in immissione di 5990 kW alla tensione di rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nei Comuni di Ceggia (VE) e Cessalto (TV). Comuni di localizzazione: Ceggia (VE) e Cessalto (TV). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di un Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nei Comuni di Ceggia (VE) e Cessalto (TV), avente potenza nominale di 13.140,48 kW, presentata da Next Power Development Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Next Power Development Italia S.r.l. pervenuta in data 30.07.2021 ed acquisita agli atti con protocollo regionale 343855 del 02.08.2021 e perfezionata con le note acquiste con prot. n. 349692 e 350642 del 05.08.2021; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 05.08.2021 con nota prot. n. 350780; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22.12.2021, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006:

  • “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
  • “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 7 lettera z.b;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Nextpower Development Italia S.r.l., presentata in data 30.07.2021 ed acquisita agli atti in data 02.08.2021 con prot. n. 343855, e perfezionata con prot. n. 349692 e 350642 del 05.08.2021;

VISTA la nota prot. n. 350780 del 05.08.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15.09.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni e pareri:

  • Città Metropolitana di Venezia, nota acquisita con n. 403327 del 14.09.2021;
  • e-distribuzione, nota acquisita con n. 403336 del 14.09.2021;
  • Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Per Le Attività Territoriali, Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto, Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, nota acquisita con n. 416119 del 22.09.2021;
  • Comando Forze Operative Nord, nota acquisita con n. 418836 del 23.09.2021;
  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, note acquisite con n. 431554 del 29.09.2021 e con n. 596488 del 22.12.2021;
  • Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, nota acquisita con n. 596160 del 22.12.2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 29.09.2021, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. n. 442905 del 04.10.2021;

VISTA la nota inviata dalla società proponente in data 06.10.2021 (ricevuta con prot. n. 448556 del 07.10.2021) con la quale viene richiesta la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico regionale;

VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 452509 del 08.10.2021 con la quale è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di sospensione dei termini avanzata dalla ditta proponente con la nota del 06.10.2021;

VISTA la richiesta di chiarimenti trasmessa dalla U.O. V.I.A. al Comune di Ceggia (nota n. 447252 del 06.10.2021), relativamente all’indagine ambientale svolta nel sito di intervento, ai superamenti dei valori limite riscontrati per le acque sotterranee e in relazione a quanto specificatamente previsto dagli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche ambientali;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Ceggia ha inviato una relazione relativa agli approfondimenti svolti sullo stato della qualità delle acque di prima falda dell’area di indagine (nota acquisita con n. 475418 del 19.10.2021);

CONSIDERATO che la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite in data 19.11.2021 con n. 543739 e 543937;

VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 565545 del 02.12.2021 con cui è stata comunicata al proponente e ai soggetti interessati, la proroga del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., stabilendo il 23.12.2021 quale data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 22.12.2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

VISTI i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a inseguimento, di potenza nominale pari a 13.140,48 Kw, e che la superficie dove sorgerà l’impianto, pari a 19,5 ha, costituisce una parte della ex area militare della base Nato situata in Comune di Ceggia; 

PRESO ATTO che le opere di connessione alla rete interessano, oltre ad aree ricadenti in Comune di Ceggia, anche aree ricadenti in Comune di Cessalto (TV);

PRESO ATTO che i pannelli fotovoltaici verranno posizionati su strutture di sostegno metalliche che verranno infisse nel terreno senza l’ausilio di fondazioni;

PRESO ATTO che l’area di intervento, costituita da una ex area militare ora abbandonata, rappresenta un ambito già profondamente trasformato e in avanzato stato di degrado e abbandono;

CONSIDERATO che l’area di intervento, in base al PRGC del Comune di Ceggia, è individuata come “base lancio missili” destinata ad attività militari;

PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile del Secondo settore del Comune di Ceggia N.R.G. 358 del 20/10/2020 con cui si è dato atto che la ditta aggiudicataria per la cessione del diritto di superficie trentennale dell’immobile di proprietà comunale, ex base lancio missili, è la Next Power Development Italia s.r.l. con sede a Milano (MI), p. iva e c.f. 11091860962;

CONSIDERATO che la disciplina riportata nel bando di aggiudicazione del diritto di superficie ammette per l’area di intervento la realizzazione di impianti fotovoltaici in quanto area militare dismessa e ammette la demolizione di tutti gli edifici non essendo nessuno di essi vincolato;

CONSIDERATO che il Comune di Ceggia ha trasmesso, con nota acquisita agli atti con n. 475418 del 19.10.2021, la certificazione della conformità urbanistico - edilizia dell’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che nello studio preliminare ambientale è stata data evidenza di una indagine ambientale sulle acque di prima falda eseguita nel sito di intervento nel 2010, e che da tale indagine ambientale è emerso il superamento dei limiti normativi stabiliti dal D. Lgs. 152/06, per le concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06);

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 14.09.2010 - indetta dal Comune di Ceggia - per la valutazione dell’”Indagine conoscitiva ai sensi del D.M. 185 del 13.09.1999 e s.m.i. Valutazione di fattibilità per la conversione a campo fotovoltaico dell’area dell’ex base di lancio militare di Ceggia”

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 15.12.2010 - indetta dal Comune di Ceggia – per l’approvazione dell’”Indagine conoscitiva ai sensi del D.M. 185 del 13.09.1999 e s.m.i. Valutazione di fattibilità per la conversione a campo fotovoltaico dell’area dell’ex base di lancio militare di Ceggia” così come integrata dall’”Approfondimento sullo stato di qualità delle acque” dai quali emerge che “per quanto riguarda il piezometro di testa (S02) deve essere effettuato un nuovo prelievo di un campione di acqua in contraddittorio con ARPAV”;

CONSIDERATO inoltre, che in data 05.09.2011, ARPAV ha inviato al Comune di Ceggia gli esiti del prelievo di acque sotterranee eseguito in corrispondenza del piezometro denominato S02, da cui risulta che il parametro ricercato (Nichel disciolto), risulta superare il limite di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che in relazione al riscontrato superamento del limite normativo stabilito da D. Lgs. 152/06 nelle acque sotterranee di prima falda per il Nichel, sulla base della documentazione inviata dal Comune di Ceggia ed acquisita con n. 475418 del 19.10.2021 era stato escluso da parte del Comune, che la fonte di contaminazione fosse interna all’area di intervento, ed era stata ipotizzata una fonte di contaminazione esterna;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione inviata dal Comune di Ceggia ed acquisita con n. 475418 del 19.10.2021, successivamente alle indagini ambientali del 2010 e del 2011 e al riscontro dei citati superamenti, non sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti e interventi di carattere ambientale, ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche ambientali;

CONSIDERATO che nel quadro ambientale dello studio preliminare ambientale non sono stati forniti dati aggiornati in relazione allo stato della qualità delle acque sotterranee per l’area di intervento;

PRESO ATTO che le risultanze delle indagini idrologiche svolte dal proponente rilevano la presenza di falde anche a 0,6 m di profondità dal piano campagna;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è prevista, in fase di cantiere, la realizzazione di scavi fino ad una profondità di 1,30 m dal piano campagna;

CONSIDERATO che non è possibile escludere una interferenza con la falda in fase di cantiere durante le operazioni di scavo;

CONSIDERATO che sulla base delle informazioni fornite nello studio preliminare ambientale e nella documentazione integrativa, anche in ragione delle risultanze delle indagini ambientali eseguite, non sia possibile escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi negativi;

RITENUTO preliminare ad ogni altra cosa un approfondimento di tipo analitico in relazione alle effettive condizioni delle matrici ambientali in modo da evidenziare la necessità o meno di procedere ai sensi degli art. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 22.12.2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22.12.2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di assoggettare il progetto in questione alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nella relazione istruttoria allegata al verbale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Next Power Development Italia S.r.l. con sede legale in via San Marco n. 21, 20121 Milano (MI), (Pec: npditalia@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Ceggia (VE), al Comune di Cessalto (TV) alla Città Metropolitana di Venezia (VE), alla Provincia di Treviso (TV), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, Alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile di Venezia e U.O. Genio Civile di Treviso, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Ministero per lo Sviluppo Economico –Sezione UNIMIG Bologna, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto – Sezione III, all’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, Al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, al Comando Forze Operative Nord – Vice comandante per le infrastrutture – Demanio e Servitù Militari, all’ Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio, all’Agenzia delle Dogane, all’ ENAC, a Snam Retegas S.p.A., a Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, Enel Distribuzione S.p.A., a Telecom Italia, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana Spa;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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