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Materia: Appalti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 370 del 22 novembre 2021
Affidamento diretto e impegno di spesa, ex art. 1, c. 2, lett a), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con L. n. 11.09.2020 n.120, dell'appalto per il "Servizio di studio di un nuovo piano di leasing dei treni per il trasporto pubblico regionale e utilizzo della piattaforma on line per la gestione del fondo Fairways Debt con relativa assistenza tecnico finanziaria". CIG n. Z3C33AE2B5
Con il presente provvedimento si procede all’affidamento diretto ed al relativo impegno di spesa per l’incarico del “Servizio di studio di un nuovo piano di leasing dei treni per il trasporto pubblico regionale e utilizzo della piattaforma on line per la gestione del fondo Fairways Debt con relativa assistenza tecnico – finanziaria” alla società Finance Active S.r.l., P.IVA 06409360960- anagrafica 001652.
Il Direttore
PREMESSO che
CONSIDERATO che:
TENUTO CONTO che la diversa modalità di contabilizzazione delle fatture relative ai canoni del leasing, unitamente alla complessità dell’operazione rendono necessario rivedere il piano finanziario di leasing e acquisire un supporto nelle verifiche di competenza della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
RITENUTO opportuno, data la settorialità della materia e la specificità delle attività progettuali previste, procedere all’individuazione di un operatore economico di comprovata esperienza professionale cui affidare lo studio di un nuovo piano di leasing dei treni per il trasporto pubblico regionale e la messa a disposizione di una piattaforma on line per la gestione del fondo Fairways Debt con relativa assistenza tecnico – finanziaria, al fine di assicurare alla pubblica amministrazione i mezzi adeguati per lo sviluppo dell’iniziativa
ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento l’importo, quale base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in Euro 6.500,00, Iva ed eventuali oneri previdenziali esclusi, per la cui determinazione si è tenuto conto della stima del numero di ore necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, dei prezzi di mercato, delle diverse fasi e attività previste nonché del loro livello di complessità e studio e del numero di documenti da produrre;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis e P.N.R.R.”), il quale dispone che le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, fino all’importo di Euro 139.000,00, “anche senza consultazione di più operatori, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ....[omissis]...., comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
CONSIDERATO che secondo gli “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. n. 1475/2017. D.lgs. 50/2016, D.L. 32/2019” approvati con D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 e successivamente aggiornati con D.G.R. n. 1004 del 21 luglio 2020, il RUP può individuare l’operatore economico “acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità: a) da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione regionale; b) dal mercato elettronico gestito da CONSIP S.p.A., o da altri soggetti aggregatori presenti nell’ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche; c) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi analoghi a quelli che l’Amministrazione intende affidare; d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici” ;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MePA. risulta attivo il Bando “Servizi” che prevede - tra gli altri i “Servizi per l’information communication technology”, CPV 72316000-3;
DATO ATTO altresì del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, e dell’art.32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono:
RITENUTO di procedere senza previa consultazione di due o più operatori economici, in considerazione dell’urgenza e dell’importo di affidamento previsto;
DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così individuati:
PRESO ATTO che:
CONSIDERATO che tale offerta risulta congrua e conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da affidare e che l’operatore economico risulta in grado di fornire un “prodotto” rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato ai valori di mercato;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che la particolare tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
PRESO ATTO inoltre che:
RITENUTO di procedere all’esecuzione in via d’urgenza del servizio in argomento, sotto riserva di legge e nelle more della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 32, commi 8, del D.lgs. n. 50/2016 come integrato dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire la garanzia provvisoria né, data la natura, durata e importo dell’incarico, risulta necessario acquisire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della degli indirizzi di cui alla DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che
VISTI:
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Marco d'Elia
(seguono allegati)
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