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Bur n. 170 del 17 dicembre 2021


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE n. 66 del 29 novembre 2021

Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2023. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5.

Note per la trasparenza

La normativa regionale in materia fieristica prevede che la Giunta regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, previa domanda dell’organizzatore fieristico interessato. Con il presente provvedimento si approva la relativa modulistica e si determina il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’attribuzione delle sopra indicate qualifiche alle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nel corso dell’annualità 2023.

Il Direttore

PREMESSO:

che La Regione del Veneto esercita le funzioni amministrative in materia fieristica, disciplinate dalla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”, così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 – Disciplina del settore fieristico”;

che per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R. n. 11/2002 prevede all’art. 4 che la Giunta regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, mentre ai Comuni spetta l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza locale;

che la L.R. n. 11/2002 dispone inoltre, all’art. 5, che gli organizzatori fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni. Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, ed i Comuni nel caso di quelle locali;

CONSIDERATO:

che si tratta di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell’anno 2023, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate;

DATO ATTO:

che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, struttura regionale competente in materia, a tal fine ha predisposto la necessaria modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche e delle comunicazioni di svolgimento riferite ad ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 “Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati” e deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 3137 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;

CONSIDERATO:

che il contestuale invio della domanda, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2023” e delle informazioni generali sulla manifestazione, Allegato B “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2023”, renderà più agevole ed uniforme l’assolvimento degli adempimenti a carico degli organizzatori fieristici, consentendo alla Regione di ottimizzare i tempi di verifica dei parametri di legge;

RITENUTO:

di individuare quale scadenza di presentazione delle istanze il 28 febbraio 2022, posto al fine di poter disporre in tempo utile delle informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del calendario fieristico regionale, previsto all’art. 6 della L.R. n. 11/2002, edizione 2023; 

CONSIDERATO:

che il predetto termine consente, altresì, alla Regione del Veneto di poter concorrere alla formulazione del calendario fieristico italiano nei tempi deliberati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, consentendo a tale utile ed efficace strumento di promozione di essere divulgato con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: “Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati”, approvato con D.G.R. n. 3136 dell’8 novembre 2002;

VISTA la Deliberazione n. 3137 dell’8 novembre 2002 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

decreta

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, unitamente alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche per l’anno 2023, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2023” e Allegato B “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2023”;
  3. di dare atto che la documentazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, è reperibile e direttamente scaricabile dal sito istituzionale della Regione del Veneto all’indirizzo
    http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/modulistica-sistema-fieristico;
  4. di non richiedere ulteriore documentazione ai soggetti collaboratori che affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, essendo questi ultimi obbligati al controllo e all’assunzione di responsabilità sull’operato dei collaboratori stessi;
  5. di individuare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il 28 febbraio 2022;
  6. di stabilire che le domande dovranno essere presentate unicamente via PEC al seguente indirizzo: promoeconomia@pec.regione.veneto.it;di dare atto che il provvedimento finale riguardante l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale o nazionale alle singole manifestazioni fieristiche sarà adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2023” e della “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2023”;
  7. di stabilire che le manifestazioni fieristiche non possano assumere denominazioni o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 11/2002;
  8. di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica dovranno presentare apposita comunicazione entro i due mesi antecedenti l’inizio della rassegna. Analogamente, va data comunicazione in caso di rinuncia all’effettuazione della manifestazione;
  9. di stabilire che l’effettivo svolgimento della manifestazione fieristica costituisce atto volontario dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:
  • al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;
  • all’acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc.);
  • al rispetto delle norme:
    1. in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
    2. in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
  1. di stabilire che le manifestazioni alle quali viene riconosciuta la qualifica di nazionali o internazionali potranno svolgersi esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza in particolare delle disposizioni atte a fronteggiare l’emergenza COVID- 19;
  2. di considerare l’eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 10 non rientrante nelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi regionali n. 11/2002 e n. 10/1977, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o gli accordi, nonché le fattispecie legali violate;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

(seguono allegati)

66_Allegato_A_DDR_66_29-11-2021_464872.pdf
66_Allegato_B_DDR_66_29-11-2021_464872.pdf

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