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Bur n. 161 del 03 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 66 del 24 novembre 2021

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore. Potenziamento dell'impianto idrovoro di Lova e della botte a sifone sottopassante il Canale Taglio Novissimo. Comune di localizzazione: Campagna Lupia (VE). Comuni interessati: Camponogara e Campolongo Maggiore (VE). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA ai sensi della DGR n. 94/2017 (DGR n. 1746 del 01/12/2015 pubblicata sul BUR n. 119 del 22/12/2015).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concessa la proroga per cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 1746 del 01/12/2015 pubblicata nel BURV n. 119 del 22/12/2015, per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive dal titolo "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore. Potenziamento dell'impianto idrovoro di Lova e della botte a sifone sottopassante il Canale Taglio Novissimo". con aggiornamento e specifiche delle relative prescrizioni.

Il Direttore

VISTA la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

  • la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
  • il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
  • la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
  • la DGR n. 94 del 31.01.2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”.

PREMESSO che il progetto “Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei Comuni di Campagnia Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore. Potenziamento dell’impianto idrovoro di Lova e della botte a sifone sottopassante il Canale Taglio Novissimo” sito nel Comune di Campagna Lupia (VE), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è stato oggetto di procedura di V.I.A., contestuale approvazione e autorizzazione dell’intervento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e della DGR 575/2013, e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, conclusa con DGR n. 1746 del 01/12/2015 che ha fatto proprio il parere di compatibilità ambientale n. 491 del 17/12/2014 e il parere di approvazione e autorizzazione n. 543 del 09/09/2015 della Commissione Regionale VIA (Allegato A e B alla citata DGR n. 1746/2015);

CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 1746/2015 ha deliberato di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame e relativo al potenziamento dell’impianto idrovoro per 2,5 mc/sec, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica n. 52/2014 del 2014, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (CVAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 491 del 17/12/2014;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, c. 5, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, c. 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

VISTA l’istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota trasmessa con PEC in data 12/11/2020, acquisita al prot. regionale n. 484577 del 13/11/2020, in cui si chiede la proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 1746 del 01/12/2015, pari a cinque anni;

CONSIDERATO che la DGR n. 1746 del 01/12/2015 prevedeva che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, c. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento dovesse essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale doveva essere reiterata;

VISTO che la DGR n. 1746 del 01/12/2015 è stata pubblicata sul BURV n. 119 del 22/12/2015, e pertanto la scadenza della validità temporale del provvedimento di VIA è il 22/12/2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 554302 del 30/12/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31.01.2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 1746 del 01/12/2015, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/02/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTO che ai sensi dell’art.10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

CONSIDERATO con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 84747 del 26/02/2014 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 52/2014 del 21/02/2014 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza e si prende atto della dichiarazione del redattore della stessa il quale dichiara che: “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000”;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato valutato in relazione alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 52/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), e che, il proponente ha presentato dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017;

CONSIDERATO che il proponente con nota del 24/05/2021 acquisita al prot. n. 238962 ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa spontanea;

CONSIDERATA la nota del Segretariato Regionale del Veneto del 02/02/2021 acquisita al prot. regionale n. 49910 del 03/02/2021 con la quale viene trasmesso il Parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul procedimento in oggetto;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/10/2021, premesse le valutazioni di seguito indicate:

“[…]

PREMESSO che con Decreto del Direttore regionale Ambiente n. 241 del 20/11/2017 è stato finanziato il progetto definitivo per la somma complessiva di € 3.000.000,00, dichiarato l'intervento di Pubblica Utilità, urgente ed indifferibile, delegate le Funzioni di Autorità Espropriante e concessi i lavori in esecuzione al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 101 del 20/11/2020 è stata accolta l’istanza di proroga al 30/06/2023 del termine di rendicontazione e la riconferma al 22/12/2022 delle deleghe delle funzioni di Autorità espropriante e della Dichiarazione di Pubblica Utilità dei lavori in oggetto;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate le quali hanno tenuto conto:

  • dell’iter amministrativo del progetto;
  • che nell’area di studio non è stato ancora realizzato alcun intervento;
  • delle motivazioni della richiesta proroga;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale evidenzia che non ci sono variazioni sostanziali rispetto a quanto precedentemente rilevato nello SIA del 2013 e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 491 del 17/12/2014 e nel parere n. 543 del 09/09/2015;

RITENUTO che la proroga richiesta dal proponente, pari a 5 anni, appare ammissibile in ragione della situazione giuridica concernente il ricorso ancora pendente al TSAP che non ha permesso l’attivazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento;

PRESO ATTO del parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 02/02/2021 trasmesso dal Segretariato Regionale del Veneto e acquisito al prot. regionale n. 49910 del 03/02/2021 che esprime parere favorevole alla proroga del provvedimento di VIA, subordinatamente a quanto prescritto dalla nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. 1470 del 01/02/2021;

RITENUTO opportuno che le prescrizioni di cui al parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 02/02/2021, integrano e specificano quanto già rilasciato con parere n. 491 del 17/12/2014 allegato A alla DGR 1746/2015 e dovranno essere recepite in fase autorizzativa;

PRESO ATTO che per gli aspetti relativi alla procedura di valutazione di incidenza, il proponente ha presentato dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza” attestando che non sono intervenute modifiche rispetto alla Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al progetto definitivo datato agosto 2013, approvata con DGR n. 1746/2015 e che pertanto si ritengono confermate le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 52/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV);

RITENUTO di dover specificare la prescrizione n. 3 contenuta nel parere n. 543 del 09/09/2015, a seguito delle valutazioni istruttorie, come di seguito riportato:

3. Venga effettuato il monitoraggio della qualità delle acque immesse in Laguna dall’idrovora per valutare il livello di contaminazione chimica ed eventualmente attivare interventi volti a ridurre l’impatto sul sistema lagunare.

Il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà inviare all’Autorità Competente il Piano di Monitoraggio Ambientale, preventivamente definito in accordo con ARPAV e sentito il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, relativo alla qualità delle acque immesse in Laguna dall’idrovora, allo scopo di valutare le ipotetiche variazioni monte-valle dei parametri analitici.

La proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere:

1) un punto di campionamento a monte dell'opera ed uno a valle, la posizione dei quali dovrà essere definita con ARPAV;

2) i parametri da monitorare, garantendo almeno il controllo di Azoto e Fosforo; gli ulteriori parametri dovranno essere definiti con ARPAV;

3) la frequenza di campionamento che avrà cadenza trimestrale.

Gli oneri concernenti l’adempimento alla presente prescrizione saranno a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole alla concessione della proroga per 5 anni richiesta dal proponente e quindi fino al 22/12/2025 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 1746 del 01/12/2015 pubblicata nel BURV n. 119 del 22/12/2015, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 491 del 17/12/2014, così come integrate e specificate con le prescrizioni indicate nel parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 02/02/2021, acquisito al prot. regionale n. 49910 del 03/02/2021, e con le specifiche indicate alla prescrizione n. 3 del parere n. 543 del 09/09/2015, come di seguito riportato:

3. Venga effettuato il monitoraggio della qualità delle acque immesse in Laguna dall’idrovora per valutare il livello di contaminazione chimica ed eventualmente attivare interventi volti a ridurre l’impatto sul sistema lagunare.

Il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, dovrà inviare all’Autorità Competente il Piano di Monitoraggio Ambientale, preventivamente definito in accordo con ARPAV e sentito il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, relativo alla qualità delle acque immesse in Laguna dall’idrovora, allo scopo di valutare le ipotetiche variazioni monte-valle dei parametri analitici.

La proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere:

1) un punto di campionamento a monte dell'opera ed uno a valle, la posizione dei quali dovrà essere definita con ARPAV;

2) i parametri da monitorare, garantendo almeno il controllo di Azoto e Fosforo; gli ulteriori parametri dovranno essere definiti con ARPAV;

3) la frequenza di campionamento che avrà cadenza trimestrale.

Gli oneri concernenti l’adempimento alla presente prescrizione saranno a carico del Proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/10/2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/10/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di dare atto che la validità del provvedimento di VIA relativo al progetto in oggetto rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 1746 del 01/12/2015 pubblicata nel BURV n. 119 del 22/12/2015, è prorogata per 5 anni, ovvero fino al 22/12/2025, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 491 del 17/12/2014, così come integrate e specificate con le prescrizioni indicate nel parere del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 02/02/2021, acquisito al prot. regionale n. 49910 del 03/02/2021, e con le specifiche indicate alla prescrizione n. 3 del parere n. 543 del 09/09/2015 secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (P.IVA.94072730271), con sede legale a Venezia, Via Rovereto, n. 12 - CAP 30174
    (PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore (VE), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Progetti Speciali per Venezia, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – UO Genio Civile di Venezia, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso;
  5. Di demandare alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia, per il seguito di competenza, ogni eventuale determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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