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Bur n. 158 del 26 novembre 2021


Materia: Informatica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 162 del 18 novembre 2021

Acquisto mediante procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139. Provvedimento di esclusione.

Note per la trasparenza

Il provvedimento, approvando i verbali e le operazioni di gara del Responsabile del procedimento e della Commissione giudicatrice, dispone l'esclusione dalla procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi, CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139, del costituendo raggruppamento d'imprese tra Feratel Media Technologies AG (PI ATU35402006) e Feratel Media Technologies S.r.l (CF / PI 01524200225).

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 38 del 23/04/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta, in attuazione della DGR n. 245 del 9 marzo 2021, una gara sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, per un importo a base di gara di € 570.000,00 iva esclusa;

- con il medesimo Decreto si dava atto che il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, rivestiva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 31 maggio 2021, ore 18:00, pervenivano n. 3 (tre) offerte presentate da:

a) costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Time2marketing S.r.l. (C.F. / P.I. 03796490286) e Ipertrade s.r.l. (C.F. /P.I. 03454680285) (mandante);

b) costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Maggioli S.p.A (CF 06188330150 / PI 02066400405) e Inera S.r.l. (CF/PI 01558430508) (mandante);

c) costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Feratel Media Technologies AG (PI ATU35402006) e Feratel Media Technologies S.r.l. (CF / PI 01524200225).

- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 3 giugno 2021 (Allegato A) all'avvio della fase denominata "apertura Buste Amministrative”, attraverso il sistema telematico “Sintel” ed all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta. Tutti e tre i concorrenti venivano ammessi al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 9 comma, D.Lgs. 50/2016;

- In successiva seduta riservata, in data 25 giugno 2021 (Allegato A), il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, dava atto che il costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Time2marketing s.r.l. e Ipertrade S.r.l., con nota prot. n. 267641 del 14/06/2021; il costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Maggioli spa e Inera S.r.l., con nota prot. n. 258921 del 08/06/2021 ed il costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Feratel Media Technologies AG e Feratel Media Technologies S.r.l., con nota prot. n. 262366 del 09/06/2021, avevano trasmesso la documentazione integrativa richiesta entro il termine di cui all’art. 83, 9 comma, D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del procedimento effettuava la verifica della suindicata documentazione, riscontrandone la conformità alle previsioni del Disciplinare di gara; ammetteva quindi i suindicati costituendo raggruppamento d'imprese al prosieguo della procedura di gara e ne trasmetteva i relativi atti alla Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 80 del 01/07/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

- la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta pubblica in data 5 luglio 2021 (Allegato B) per procedere all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica degli operatori economici ammessi. La Commissione, verificata l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale, procedeva con il download dalla piattaforma “Sintel” della documentazione tecnica presentata dai suddetti concorrenti, riscontrando la regolarità e correttezza formale rispetto a quanto previsto dal citato art. 18 del Disciplinare di gara. II Presidente disponeva che la lettura e l'esame delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata dalla Commissione, in successive sedute riservate, in modalità telematica tramite Google Meet;

- in successive sedute, in data 8-15-16 e 19 luglio 2021 (Allegato B), la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei pesi e dei fattori di ponderazione di cui agli artt. 18 e 22 del Disciplinare di gara;

- nella seduta del 20 luglio 2021, la Commissione Giudicatrice procedeva all’inserimento nel sistema telematico “Sintel” del punteggio conseguito da ciascun concorrente e allo scarico dalla piattaforma Sintel della Busta economica (Allegato C).

- nella seduta del 23 agosto 2021 la Commissione Giudicatrice comunicava di avere verificato che è stato commesso un errore materiale nell’imputazione nella piattaforma telematica dei punteggi complessivi riparametrati conseguiti dal costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Time2marketing s.r.l. e Ipertrade S.r.l. e dal costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Maggioli spa e Inera S.r.l. che non era, rispettivamente, 45,54 e 41,22, come indicato, bensì, rispettivamente, 45,53 e 40,81. Correttamente è stato invece indicato il punteggio complessivo riparametrato conseguito dal costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Feratel Media Technologies AG e Feratel Media Technologies S.r.l., pari a punti 70.

La Commissione procedeva quindi alla lettura delle offerte e rilevava quanto segue:

- RTI Time2Marketing presentava un’offerta pari ad Euro 518.700,00 iva esclusa; l’importo dell’offerta coincideva con la somma degli importi di dettaglio di cui al modulo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA” presentato;

- RTI Maggioli presentava un’offerta pari ad Euro 460.000,00 iva esclusa; l’importo dell’offerta coincideva con la somma degli importi di dettaglio di cui al modulo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA” presentato;

- RTI Feratel presentava un’offerta pari ad Euro 540.000,00 iva esclusa. Diversamente da quanto previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, non era presente il modulo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA”, né altro documento dal contenuto analogo; era stato caricato nuovamente l’offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procedeva all’applicazione della formula prevista dagli atti di gara, conseguentemente, i risultati finali erano i seguenti:

OPERATORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA  ECONOMICA

TOTALE

RTI Feratel

70

12,53

82,53

RTI Maggioli

41,22

26,48

67,70

RTI Time2Marketing

45,54

18,32

63,86


La Commissione giudicatrice trasmetteva, quindi, tutti i verbali della Commissione al RUP per il seguito di competenza (Allegato C).

- In successiva seduta riservata in data 02/09/2021 (Allegato D), il Responsabile del procedimento prendeva atto dell’operato della commissione e disponeva di differire le deduzioni in ordine al prosieguo della procedura al rilascio, da parte dell’Avvocatura regionale, del parere richiesto in data 30/08/20121, prot. n. 0380688, poi pervenuto in data 29/09/2021, prot. n. 0431459;

- nella seduta riservata del 7 ottobre 2021 (Allegato E), il Responsabile del procedimento, considerato che la carenza documentale riscontrata per il RTI Feratel atteneva all’offerta economica; preso atto, altresì, che le voci di costo da inserire nella dichiarazione di cui all’allegato 5 del Disciplinare di gara contribuivano al calcolo del punteggio dell’offerta economica (cfr. art. 22.2 Disciplinare di gara), riteneva, che la carenza documentale riscontrata nell’offerta economica del RTI Feratel non riguardasse l’interpretazione dell’offerta, bensì alla mancanza di un elemento essenziale dell’offerta economica. Conseguentemente, proponeva l’esclusione del RTI Feratel.

Ricordato che:

- l’art. 19 del Disciplinare di gara dispone: “Allo Step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", l’Offerente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica. .Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare nell’apposito campo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA” lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato 5 al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente e con marca temporale secondo le medesime modalità indicate per l’offerta tecnica; tale schema di offerta costituisce parte integrante e sostanziale dell’offerta economica”;

- l’art. 22.2 del Disciplinare di gara dispone: “Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito in base alla seguente formula:

Dove:

POE è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente i-esimo

Base d’asta è pari ad Euro 570.000,00

VOE è Il valore complessivo dell’offerta economica presentata dal concorrente i-esimo

che risulterà dalla seguente formula:

VOE = (5*CIDMS) + CAVV + (5* CSASS) + 300*CGE

Dove:

CIDMS è il canone annuo per l’utilizzo della piattaforma DMS

CAVV è il costo del progetto di avvio

CSASS è canone annuo per il servizio di supporto, assistenza ed help desk

CGE è il costo della giornata/uomo equivalente”.

Atteso che:

- il Disciplinare di gara prevedeva l’obbligo di presentare due dichiarazioni relative all’offerta economica: una analitica e una sintetica. Il RTI Feratel presentava solo l’offerta sintetica (complessiva) mentre, non depositava il modulo contente l’offerta analitica (Allegato 5 al Disciplinare di gara);

- dalla lettura degli artt. 19 e 22.2 del Disciplinare di gara risulta che ambedue le sopracitate dichiarazioni (analitica e sintetica) siano elementi necessari dell’offerta economica: la prima perché destinata a prevalere in caso di discordanza con la seconda e quest’ultima perché ad essa fa riferimento la formula necessaria per determinare l’offerta economica complessiva.

Considerato che:

- l’istituto del soccorso procedimentale può essere utilizzato esclusivamente per risolvere dubbi interpretativi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. III, n. 1225/2021, Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

Nel caso de quo, la dichiarazione di cui all’allegato 5 del Disciplinare di gara è un elemento essenziale dell’offerta economica, in quanto contiene i valori su cui applicare la formula di cui all’art. 22.2. Pertanto, la sua mancata produzione da parte del RTI Feratel non attiene all’interpretazione dell’offerta; bensì alla mancanza di elementi essenziali della stessa. Conseguentemente, non è applicabile l’istituto del soccorso procedimentale;

- con la sentenza n. 6688/2019 il Consiglio di Stato ha statuito che, in caso di mancata indicazione di specifici costi nell’offerta economica, la scriminante è rappresentata dalla lex specialis di gara. Ovvero, se il bando prevede espressamente, come nel caso di specie, l’esclusione per l’omessa dichiarazione allora non è possibile attivare il soccorso procedimentale e l’offerente dovrà essere escluso.

Ritenuto:

- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 3 e 25 giugno 2021; dei giorni 5- 8-15-16- 19 luglio 2021; del giorno 20 luglio e del giorno 23 agosto 2021; del giorno 2 settembre 2021 e del giorno 7 ottobre 2021, mediante approvazione, rispettivamente, degli allegati A, B, C, D e E;

- in pedissequa applicazione degli atti della procedura di gara, visti i principi generali in tema di pubblici appalti, in particolare il principio di parità di trattamento, che l’offerta economica presentata dal costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Feratel Media Technologies AG (PI ATU35402006) e Feratel Media Technologies S.r.l. (CF / PI 01524200225) sia incompleta e, pertanto, il suddetto concorrente debba essere escluso dalla presente procedura di gara.

Visti:

- l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle verifiche della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

- l’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l’esclusione deve essere comunicata d’ufficio dalla stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;

- l’art. 120, comma 5, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone che l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento relative ad acquisti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTO IL Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTI il Decreto n. 38 del 23/04/2021 ed il Decreto n. 80 del 01/07/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;

decreta

  1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare nella procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di servizi di fornitura, personalizzazione, avviamento e gestione in hosting di un destination management system (DMS) della durata di 60 mesi. CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139, il verbale delle operazioni di gara dei giorni 3 e 25 giugno 2021; dei giorni 5- 8-15-16- 19 luglio 2021; del giorno 20 luglio e del giorno 23 agosto 2021; del giorno 2 settembre 2021 e del giorno 7 ottobre 2021, mediante approvazione, rispettivamente, degli allegati A, B, C, D e E;
  3. di dichiarare esclusa dalla procedura di gara in oggetto, CIG n. 871670220C, CUI S80007580279202000139, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, l’offerta presentata dal costituendo raggruppamento d'imprese tra le società Feratel Media Technologies AG (PI ATU35402006) e Feratel Media Technologies srl (CF / PI 01524200225);
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione, unitamente a tutti i sui allegati, sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
  5. di dare atto che dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104), decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
  6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
  7. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo la pubblicazione di tutti i suoi allegati.

Idelfo Borgo

Allegati (omissis)

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