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Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 58 del 08 novembre 2021

Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232. Progetto di ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Sengia", ubicata in località Sengia in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Comune di localizzazione: Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Guardini Pietre S.r.l. relativo all'ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata "Sengia", ubicata in località Sengia in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 12/03/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 25/03/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 28/04/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 17/06/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- deposito della documentazione integrativa volontaria da parte della Ditta proponente in data 28/09/2021;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 27/10/2021;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 27/10/2021, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane – 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 116268, 116284, 116353, 116829 in data 12/03/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 136632 in data 25/03/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28/04/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione Tecnica” ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 62/2021 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui: “[…] le valutazioni sviluppate attraverso l’istruttoria tecnica di Vinca indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 17/06/2021, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa volontaria, a mezzo PEC acquista al protocollo regionale 425218 in data 28/09/2021 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 11/2021);

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 11/2021) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati:

PRESO ATTO altresì che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano essere pervenute osservazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 27/10/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane – 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo regionale 116268, 116284, 116353, 116829 in data 12/03/2021;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

preso atto del progetto di ricomposizione ambientale;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;

preso atto che la cava è ubicata all’interno del bacino estrattivo del Piano Comunale Attività Estrattive di Sant’Anna d’Alfaedo (VR);

considerato che, non sono previste cisterne di gasolio (il carburante viene fornito direttamente dai mezzi esterni), né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;

preso atto delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 62/2021 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui “[…] Le valutazioni sviluppate attraverso l’istruttoria tecnica di Vinca indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi, la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

valutata la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC e acquista al protocollo regionale 425218 in data 28/09/2021;

considerato che l’assetto idrogeologico nel sito oggetto di studio, come riportato nella documentazione presentata “(…) è contraddistinto da formazioni calcaree diffusamente soggette a fenomeni di carsismo con conseguente formazione di importanti recapiti sotterranei, cavità e condotti a sviluppo prevalentemente verticale attraverso cui le acque di infiltrazione finiscono con l’alimentare l’acquifero di base profondo (…)”, e che “(…) perforazioni profonde eseguite nel contesto in esame confermano ulteriormente il carattere prevalentemente profondo della circolazione idrica (…)”;

considerato che per quanto concerne l’aspetto idrografico – idrogeologico in corrispondenza del sito di studio, in conclusione non emergono significative criticità potenziali o in atto;

preso atto che relativamente alla dispersione delle polveri in atmosfera, il proponente dichiara che una volta accertate le condizioni anemologiche dell’area, si potrà cercare di evitare grossi spostamenti di materiale durante le giornate più critiche ed eventualmente porre delle ulteriori barriere vegetali. Ai fini autorizzativi, il proponente dovrà comunque predisporre ulteriori misure mitigative, quali ad esempio l’umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri. Inoltre, il proponente dovrà provvedere alla tenuta in efficienza dei mezzi e attuare modalità operative tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;

preso atto che al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, si dovranno preferire mezzi di ultima classe Euro con i fattori di emissione più bassi;

preso atto che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo D.G.R. n. 1987/2014; 
  • una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008); 
  • il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e la dotazione di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose. Dovrà inoltre prevedere la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area, non sia sufficiente il materiale accantonato nello scavo, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
  • per l’inerbimento del ripristino ambientale l’adozione di fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile on-line http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf e non utilizzare miscugli commerciali;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri per la verifica di Assoggettabilità di cui all’Allegato V° alla Parte II^ del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/10/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 27/10/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto di ampliamento della cava di calcare lastrolare denominata “Sengia”, ubicata in località Segia in Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), presentato da Guardini Pietre S.r.l. con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane – 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di trasmettere il presente provvedimento Guardini Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Croce dello Schioppo, frazione Fane – 370020 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. e P.IVA 02133890232 - PEC: guardinipietre@legalmail.it), alla Provincia di Verona, al Comune di Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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