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Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 842 del 01 ottobre 2021
L.R. n. 19/02 DGR n. 2120/2015 e L.R. 3/09 - art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Cancellazione dell'ente CENTRO MINERVA SRL (codice fiscale 03156060984, codice Ente n. 6607, Accreditamento Lavoro L269 ed Accreditamento Formazione A0674) dagli elenchi degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n.19/02 ed ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/09 art. 25.
Con l'adozione del presente provvedimento si prende atto della rinuncia all'iscrizione negli elenchi degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/02 ed ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/09 art. 25 dell'ente CENTRO MINERVA SRL (codice fiscale 03156060984, codice Ente n. 6607, Accreditamento Lavoro L269 ed Accreditamento Formazione A0674) e conseguentemente se ne dispone la cancellazione sia dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro sia da quello degli OdF accreditati alla Formazione. Nota dell'ente CENTRO MINERVA SRL Prot. Reg. 436188 del 30/09/2021.
Il Direttore
decreta
1. di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, cancellando, a seguito di rinuncia dell’accreditamento, l’operatore CENTRO MINERVA SRL (codice fiscale 03156060984, codice Ente n. 6607 e Accreditamento Lavoro L269);
2. di modificare, parimenti, l’elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione, cancellando, a seguito di rinuncia dell’accreditamento, l’OdF CENTRO MINERVA SRL (codice fiscale 03156060984, codice Ente n. 6607, Accreditamento Lavoro L269 ed Accreditamento Formazione A0674) sede legale in VIA ANGELO INGANNI, 23 – 25121 BRESCIA (BS) e sede operativa in VIA SCUDERLANDO, 313 – 37135 VERONA (VR);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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